MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNICATO

Comunicato  relativo  alla  legge  5 ottobre  2001,  n. 367, recante:
"Ratifica  ed  esecuzione  dell'Accordo  tra  Italia  e  Svizzera che
completa  la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia
penale  del  20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma
il  10 settembre 1998, nonche' conseguenti modifiche al codice penale
ed al codice di procedura penale".
(GU n.237 del 11-10-2001)

    In calce alla legge citata in epigrafe, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  234  dell'8 ottobre  2001, deve
intendersi pubblicato, alla pag. 24, il seguente Accordo:

ACCORDO  TRA  L'ITALIA  E  LA  SVIZZERA  CHE  COMPLETA LA CONVENZIONE
EUROPEA  DI  ASSISTENZA  GIUDIZIARIA  IN MATERIA PENALE DEL 20 APRILE
1959 E NE AGEVOLA L'APPLICAZIONE.

    La  Repubblica  italiana e la Confederazione svizzera, desiderose
di  semplificare  nei  rapporti  tra i due Stati l'applicazione della
Convenzione  europea  di assistenza giudiziaria in materia penale del
20 aprile 1959 e di completare le disposizioni di questa,
                    hanno convenuto quanto segue:
                               Art. I
                        Disposizioni generali
    1.  Il  presente Accordo e' inteso a completare le disposizioni e
facilitare  l'applicazione tra gli Stati contraenti della Convenzione
del 20 aprile 1959, in appresso denominata "la Convenzione".
    2.   Il   paragrafo   1   non   pregiudica  l'applicazione  delle
disposizioni piu' favorevoli degli accordi bilaterali o multilaterali
vigenti  tra  gli  Stati  contraenti ne' delle eventuali disposizioni
nazionali  piu' favorevoli nel settore dell'assistenza giudiziaria in
materia penale.
                               Art. II
         Campo di applicazione (Ad art. 1 della Convenzione)
    1.  La  Convenzione  e  il presente Accordo si applicano anche ai
procedimenti  relativi a fatti punibili penalmente secondo il diritto
di  uno  dei  due  Stati  o di entrambi il cui perseguimento o le cui
indagini  sono  di competenza di un'autorita' amministrativa, purche'
sia  prevista,  durante  la  procedura,  la possibilita' di investire
un'autorita' giudiziaria competente in materia penale.
    2. L'assistenza giudiziaria e' ugualmente concessa:
      a)  per la notifica di atti relativi all'esecuzione di una pena
o  di  una  misura, al recupero di una pena pecuniaria o al pagamento
delle spese processuali;
      b) per  le  procedure  relative  alla sospensione condizionale,
all'esecuzione  di  una  pena  o  di  una  misura,  alla  liberazione
condizionale,  al rinvio dell'inizio dell'esecuzione di una pena o di
una misura o all'interruzione della loro esecuzione;
      c) nei procedimenti di grazia;
      d) nei procedimenti concernenti gli obblighi di riparazione per
detenzione ingiustamente subita.
    3.   L'assistenza   giudiziaria  e'  concessa  anche  qualora  il
procedimento  riguardi  fatti  che  costituiscono  truffa  in materia
fiscale cosi' come definita dal diritto dello Stato richiesto.
                              Art. III
            Ne bis in idem (Ad art. 2 della Convenzione)
    1.  L'assistenza  giudiziaria e' rifiutata se la domanda concerne
fatti   sulla   base   dei  quali  la  persona  perseguita  e'  stata
definitivamente assolta nel merito o condannata nello Stato richiesto
per  un  reato  corrispondente  per  quanto  riguarda l'essenziale, a
condizione  che  la  sanzione penale eventualmente pronunciata sia in
corso di esecuzione o sia stata gia' eseguita.
    2. L'assistenza giudiziaria puo' tuttavia essere concessa:
      a) se  i  fatti oggetto della sentenza siano stati commessi nel
territorio dello Stato richiedente in tutto o in parte, salvo che, in
quest'ultimo caso, gli stessi siano stati commessi in parte anche nel
territorio dello Stato richiesto;
      b) se  i  fatti  oggetto  della sentenza costituiscono un reato
contro  la  sicurezza o contro altri interessi essenziali dello Stato
richiedente;
      c) se  i fatti oggetto della sentenza sono stati commessi da un
pubblico  ufficiale  dello  Stato  richiedente in violazione del suoi
doveri d'ufficio.
    3. Comunque il paragrafo 1 non si applica se:
      a)  il  procedimento  instaurato nello Stato richiedente non e'
diretto unicamente contro la persona indicata al paragrafo 1;
o,
      b) l'esecuzione della richiesta e' tale da discolparla.
                               Art. IV
            Utilizzazione delle informazioni (specialita)
    1.  Le  informazioni  ottenute grazie all'assistenza non possono,
nello  Stato richiedente, ne' essere utilizzate a fini d'indagine ne'
essere prodotte come mezzi di prova in qualsiasi procedura relativa a
un reato per il quale l'assistenza e' esclusa.
    2. Il divieto di utilizzare le informazioni ottenute si riferisce
ai fatti che hanno per lo Stato richiesto natura politica, militare o
fiscale.  Un  fatto ha natura fiscale quando appare volto a decurtare
tributi  fiscali  o  contravviene  a  misure  di  politica monetaria,
commerciale  o  economica.  Tale  divieto  e'  altresi'  esteso  alle
procedure  amministrative  di  natura fiscale. Sono esclusi i casi di
truffa  fiscale  ai  sensi dell'articolo II, paragrafo 3 del presente
Accordo.
    3.  E'  subordinata  all'autorizzazione  dello Stato richiesto la
trasmissione a uno Stato terzo delle informazioni di cui al paragrafo
1 del presente articolo.
                               Art. V
   Modalita' di esecuzione richieste (ad art. 3 della Convenzione)
    1.  Quando  l'assistenza  e'  concessa,  lo Stato richiesto fara'
tutto  il  possibile  per  rispettare,  ai fini dell'esecuzione delle
richieste  di  assistenza  giudiziaria,  ogni modalita' espressamente
indicata  dallo Stato richiedente, sempre che quest'ultima non sia in
conflitto con i principi del diritto dello Stato richiesto.
    2.  Qualora  lo  Stato richiedente indichi che l'esecuzione della
richiesta  e'  urgente,  esso  ne  illustra  le  ragioni  in  maniera
adeguata.
    3.  Qualora alla richiesta non si possa dare, esecuzione in tutto
o  in parte, secondo le modalita' di cui ai paragrafi 1 e 2, lo Stato
richiesto informa prontamente lo Stato richiedente.
    4.  In  caso di particolare ritardo, l'autorita' competente dello
Stato  richiedente  formula  apposita  istanza all'autorita' centrale
dello Stato richiesto. Quest'ultima, se il ritardo e' ingiustificato,
fara' tutto il possibile per accelerare l'esecuzione della domanda di
assistenza giudiziaria.
    5.  Gli  Stati  possono  accordarsi sul seguito da riservare alla
richiesta.
    6.  Se necessario, lo Stato richiedente puo' esigere che lo Stato
richiesto  mantenga riservata la domanda di assistenza e tutto quanto
ad  essa  connesso,  purche' cio' non sia in conflitto con i principi
del diritto dello Stato richiesto.
                               Art. VI
            Videoconferenza (Ad art. 3 della Convenzione)
    1. Se una persona si trova nel territorio dello Stato richiesto e
deve  essere  ascoltata  in  qualita'  di testimone o di perito dalle
autorita'  giudiziarie  dello  Stato  richiedente,  quest'ultimo puo'
chiedere,  qualora  per  la  persona in questione non sia opportuno o
possibile comparire personalmente nel suo territorio, che l'audizione
si svolga mediante videoconferenza, ai sensi dei paragrafi da 2 a 8.
    2.  Lo  Stato richiesto consente alla videoconferenza se cio' non
e'  contrario ai principi fondamentali del suo diritto e a condizione
che    disponga   degli   strumenti   tecnici   che   permettono   la
videoconferenza.  Qualora  lo  Stato  richiesto  non  disponga  degli
strumenti  tecnici  per  realizzare  la  videoconferenza,  questi gli
possono  essere  forniti  dallo  Stato  richiedente  a  seguito di un
accordo.
    3.  Le richieste, relative alla videoconferenza contengono, oltre
ai  dati  di  cui  all'art.  14  della Convenzione e all'art. XVI del
presente Accordo, l'indicazione del motivo per cui non e' auspicata o
possibile  la  presenza  del  testimone,  del  perito o della persona
sottoposta a procedimento penale e il nome dell'autorita' giudiziaria
nonche' delle persone nei confronti delle quali e' stata richiesta la
videoconferenza.
    4.  L'autorita'  giudiziaria  dello  Stato  richiesto  dispone il
mandato  di  comparizione della persona in questione secondo le forme
prescritte dalla propria legislazione.
    5. Al testimone o al perito che partecipa alla videoconferenza si
applicano le seguenti disposizioni:
      a) al  collegamento  e' presente, se necessario assistita da un
interprete,   un'autorita'  giudiziaria  dello  Stato  richiesto  che
provvedera'  anche  all'identificazione  della  persona da ascoltare,
nonche' al rispetto dei principi fondamentali del diritto dello Stato
richiesto.  Se  l'autorita' giudiziaria dello Stato richiesto giudica
che  durante  il  collegamento si violino i principi fondamentali del
diritto  di  quest'ultimo, essa prende immediatamente i provvedimenti
necessari  affinche'  lo  stesso continui a svolgersi conformemente a
tali principi;
      b) le  autorita'  competenti  dello  Stato  richiedente e dello
Stato  richiesto  possono  concordare misure relative alla protezione
della persona da ascoltare;
      c) la  videoconferenza  e' condotta direttamente dall'autorita'
giudiziaria  dello  Stato  richiedente  o  sotto  la  sua  direzione,
conformemente al proprio diritto;
      d) su  richiesta  dello  Stato  richiedente, lo Stato richiesto
provvede a che la persona da ascoltare sia assistita, se del caso, da
un interprete;
      e) la persona da ascoltare puo' avvalersi della facolta' di non
rispondere  prevista  dal  diritto dello Stato richiesto ovvero dello
Stato richiedente.
    6.   Fatte   salve  le  misure  eventualmente  convenute  per  la
protezione  delle  persone,  all'esito  del  collegamento l'autorita'
giudiziaria dello Stato richiesto redige un verbale indicante la data
e  il luogo, le generalita' del testimone, del perito o della persona
sottoposta  a  procedimento penale, le generalita' e le qualifiche di
tutte le altre persone che hanno partecipato alla videoconferenza, le
eventuali  prestazioni  di  giuramento  e  le condizioni tecniche del
collegamento.  L'autorita'  giudiziaria dello Stato richiesto attesta
altresi'  che  le  attivita'  si  sono  svolte  in  assenza  di  ogni
condizionamento  o  coercizione della persona. Il processo verbale e'
trasmesso    dall'autorita'    competente   dello   Stato   richiesto
all'autorita' competente dello Stato richiedente.
    7. I costi per stabilire il collegamento video, per provvedere al
collegamento  nello  Stato  richiesto,  per retribuire gli interpreti
necessari, per corrispondere le indennita' ai periti e per coprire le
loro  spese  di  viaggio  nello Stato richiesto sono rimborsati dallo
Stato  richiedente  allo Stato richiesto, a meno che quest'ultimo non
rinunci totalmente o in parte, al rimborso.
    8.  Gli  Stati  prendono le misure necessarie per assicurare che,
nelle  audizioni di testimoni o periti effettuate nel loro territorio
in  conformita'  del  presente  articolo  in  cui  essi  rifiutano di
testimoniare  pur  avendone  l'obbligo o non testimoniano il vero, si
applichi  il  diritto  nazionale, alla stessa stregua delle audizioni
effettuate in un procedimento nazionale.
    9. Il collegamento mediante videoconferenza puo' essere richiesto
anche  nei confronti di una persona sottoposta a procedimento penale,
nel  caso  in  cui  per  la  persona in questione non sia opportuno o
possibile   comparire   personalmente   nel  territorio  dello  Stato
richiedente. In questo caso la videoconferenza puo' essere effettuata
solo  dopo  aver acquisito il consenso della persona in questione. E'
inoltre  assicurata  la  presenza  di  un  difensore, il quale potra'
essere  presente  nel  luogo  ove  si  trova  la persona sottoposta a
procedimento  penale,  oppure  avanti  l'autorita'  giudiziaria dello
Stato  richiedente, nel qual caso puo' colloquiare riservatamente con
il suo assistito mediante strumenti tecnici idonei.
                              Art. VII
Diritto di pegno a vantaggio del fisco (Ad art. 3 della Convenzione)
    1. Lo Stato richiesto non si avvale del diritto di pegno doganale
ne'  di altre garanzie reali relative al diritto delle dogane o delle
imposte,   quando   consegna   gli   oggetti  rinunciando  alla  loro
restituzione,  a meno che il proprietario di tali oggetti, parte lesa
del reato, non sia debitore anche lui dei diritti elusi.
                              Art. VIII
Consegna   di   beni  provenienti  da  un  reato  (Ad  art.  3  della
                            Convenzione)
    1.  Oltre ai mezzi di prova, ai fascicoli (per la Svizzera: "agli
inserti")  o  ai  documenti  indicati  dall'art. 3 della Convenzione,
possono  essere  consegnati allo Stato richiedente, in particolare al
fine  della restituzione alla parte lesa o della loro confisca, anche
i  beni  provenienti  da  un  reato  come pure il prodotto della loro
alienazione  suscettibili di sequestro secondo il diritto dello Stato
richiesto.
    2.  E' riservata qualsiasi pretesa, che non sia stata soddisfatta
o garantita, avanzata su tali beni da una persona estranea al reato.
                               Art. IX
Presenza  di persone straniere nello Stato richiesto (Ad art. 4 della
                            Convenzione)
    1.   Lo   Stato  richiesto  autorizza,  su  domanda  dello  Stato
richiedente,  i  rappresentanti  delle  autorita' di quest'ultimo, le
persone  che  partecipano  al  procedimento  e  i  loro difensori, ad
assistere  all'esecuzione  sul  proprio  territorio,  se  cio' non e'
incompatibile con i principi del diritto dello Stato richiesto.
    2.  Le  persone  in  questione  possono,  conformemente  a quanto
previsto  dal  paragrafo  1,  essere  autorizzate,  in particolare, a
formulare  domande,  a  consultare  atti e possono altresi' suggerire
alle  autorita'  dello  Stato  richiesto  di  formulare  domande o di
adottare misure complementari.
    3.  Le  persone  in  questione non possono utilizzare nello Stato
richiedente,  per  indagini  o  come  mezzi di prova, le informazioni
inerenti  a  una sfera protetta da segreto portate a loro conoscenza,
prima  che  l'autorita' competente abbia deciso definitivamente sulla
concessione e l'estensione dell'assistenza.
                               Art. X
           Misure coercitive (Ad art. 5 della Convenzione)
    1.  L'assistenza giudiziaria consistente in una misura coercitiva
e'  concessa  solo  se  il  fatto  che ha dato luogo alla commissione
rogatoria e' punibile secondo il diritto dei due Stati.
    2. Per misura coercitiva s'intende:
      a) la perquisizione corporale;
      b) la perquisizione;
      c) il  sequestro  dei  mezzi  di  prova  compresi gli strumenti
utilizzati  per  commettere  il reato, il prodotto o il risultato del
reato;
      d) ogni  misura  che  comporti  la  divulgazione  di un segreto
protetto penalmente dalla legge;
      e) qualsivoglia  altra  misura  che  implichi coercizione e sia
prevista come tale dal diritto di procedura dello Stato richiesto.
    3.  In  caso  di  rifiuto  nelle  ipotesi  di cui al paragrafo 2,
lettere   d)  ed  e),  l'autorita'  richiesta  dovra'  illustrare  la
previsione di legge.
                               Art. XI
Restituzione  degli  oggetti,  dei fascicoli (per la Svizzera: "degli
       inserti") o dei documenti (Ad art. 6 della Convenzione)
    1. Lo  Stato richiedente non e' obbligato alla restituzione degli
oggetti  e  degli  originali  dei  fascicoli (per la Svizzera: "degli
inserti")  o  dei  documenti prevista dall'art. 6, paragrafo 2, della
Convenzione,  salvo  che  lo  Stato  richiesto non ne faccia espressa
domanda.
                              Art. XII
          Notifica per posta (Ad art. 7 della Convenzione)
    1.  Qualsiasi  atto  processuale  e  provvedimento giudiziario in
materia  penale  puo' essere indirizzato direttamente per via postale
alle persone che si trovano sul territorio dell'altro Stato.
    2.  Le  citazioni a comparire destinate alle persone sottoposte a
procedimento  penale  che  si  trovano  nello  Stato richiesto devono
giungere  loro  al  piu' tardi trenta giorni prima della data fissata
per la comparizione.
    3.  Se vi e' motivo di ritenere che il destinatario non comprenda
la  lingua  nella quale l'atto e' redatto, quest'ultimo - o almeno le
parti  importanti  del medesimo - deve essere tradotto nella lingua o
in  una  delle  lingue  dello  Stato  nel  cui territorio si trova il
destinatario.  Se l'autorita' che invia l'atto e' a conoscenza che il
destinatario comprende soltanto un'altra lingua, l'atto - o almeno le
parti importanti del medesimo - deve essere tradotto in tale lingua.
    4.  Ai  fini  del presente articolo la competente autorita' dello
Stato richiesto fornira', su domanda della competente autorita' dello
Stato   richiedente,   ogni   notizia   utile   sulle  generalita'  e
sull'indirizzo  della  persona  a cui deve essere inviato l'atto o il
provvedimento.
                              Art. XIII
Anticipo  delle  spese  al  testimone  o  al perito (Ad art. 10 della
                            Convenzione)
    1.  L'art.  10, paragrafo 3, della Convenzione si applica a tutte
le  citazioni  di  testimoni  o  di  periti,  anche  se le condizioni
dell'art. 10, paragrafo 1, della Convenzione non si realizzano.
    2.  Nel  caso in cui uno Stato effettui una citazione nelle forme
previste dall'art. XII, l'altro Stato, sul cui territorio si trova il
testimone o il perito, potra' ugualmente concedere un anticipo.
                              Art. XIV
Consegna  temporanea  di  persone  detenute  allo Stato richiesto (Ad
                  artt. 11 e 12 della Convenzione)
    1.  Le  disposizioni  dell'art. 11 della Convenzione si applicano
per analogia nel caso in cui lo Stato richiesto autorizzi, su domanda
dello  Stato  richiedente,  la  consegna,  sul suo territorio, di una
persona  detenuta nello Stato richiedente, al fine dell'esecuzione di
una domanda di assistenza giudiziaria.
    2.   Lo   Stato  richiesto  mantiene  in  detenzione  la  persona
consegnata  in  applicazione  del paragrafo precedente, per la durata
del  soggiorno  sul suo territorio. Non puo' perseguirla per un reato
commesso prima della sua consegna.
    3.  Lo Stato richiesto restituira' la persona detenuta allo Stato
richiedente, indipendentemente dalla sua cittadinanza, immediatamente
dopo  l'esecuzione  del  provvedimento  di assistenza giudiziaria o a
richiesta di quest'ultimo.
    4. Le  disposizioni precedenti si applicano per analogia nel caso
di  transito  di  una  persona detenuta sul territorio di uno dei due
Stati.
                               Art. XV
Consegna  temporanea  di  persone detenute allo Stato richiedente (Ad
                     art. 11 della Convenzione)
    1.  Oltre  alle  persone  indicate all'art. 11 della Convenzione,
sono  consegnate  temporaneamente  allo  Stato richiedente le persone
detenute  nello  Stato  richiesto, che acconsentano a essere presenti
nello  Stato  richiedente, al fine di rispondere di fatti per i quali
sono sottoposte a procedimenti penali.
    2.  La consegna temporanea delle persone di cui al paragrafo 1 e'
concessa  alle  condizioni previste all'art. XIV del presente Accordo
nella   misura   in  cui  sono  compatibili  e  a  condizione  che  i
procedimenti  penali  in  corso  nello  Stato  richiesto non ne siano
pregiudicati.
    3.  Il  presente articolo si applica anche alla consegna prevista
all'art.  19,  paragrafo 2, della Convenzione europea di estradizione
del   13 dicembre   1957,   prima   che   una   decisione  in  merito
all'estradizione sia stata adottata.
                              Art. XVI
   Forma e contenuto delle domande (Ad art. 14 della Convenzione)
    1.  Oltre  alle  indicazioni  previste dall'art. 14, paragrafo 1,
della Convenzione le domande devono contenere:
      a) in  caso di consegna di atti di procedura e di provvedimenti
giudiziari  il  nome e l'indirizzo del destinatario, la sua posizione
processuale e la natura del documento da trasmettere;
      b) se  necessario, l'indicazione precisa dei motivi per i quali
l'autorita'  richiedente  considera il caso per il quale l'assistenza
giudiziaria  e'  richiesta,  complesso o di particolare importanza ai
sensi dell'art. XVIII del presente Accordo.
    2.  Per  consentire una piu' rapida definizione dei procedimenti,
il  Ministero  di  grazia e giustizia e l'Ufficio federale di polizia
provvedono  a  predisporre,  d'accordo  tra loro, appositi moduli che
potranno   essere  utilizzati  per  la  redazione  delle  domande  di
assistenza giudiziaria da trasmettere con i documenti necessari.
                              Art. XVII
         Vie di trasmissione (Ad art. 15 della Convenzione)
    1.   Le   domande  di  assistenza  giudiziaria,  comprese  quelle
formulate  dalle  autorita'  amministrative  di  cui  all'art. II del
presente    Accordo,    possono   essere   indirizzate   direttamente
all'autorita'   competente   a  eseguire  il  provvedimento  relativo
all'assistenza  e  restituite  per  la stessa via. Sono fatti salvi i
casi di cui agli articoli XVIII e XIX del presente Accordo.
    2.  Le  denunce  di  cui  all'art.  21 della Convenzione, possono
essere  indirizzate direttamente all'autorita' giudiziaria competente
dello Stato richiesto.
    3.  Il Ministero di grazia e giustizia e il Dipartimento federale
di  giustizia e polizia si trasmettono un elenco delle autorita' alle
quali  vanno indirizzate le domande di assistenza giudiziaria nonche'
le modifiche apportate.
    4.  Le  domande  di  consegna temporanea o di transito di persone
detenute sono presentate tramite il Ministero di grazia e giustizia e
l'Ufficio federale di polizia.
    5.  Le  domande  di  estratti  del  casellario giudiziale ai fini
penali,  comprese  quelle relative alla cancellazione dell'iscrizione
al   casellario,  sono  indirizzate  da  una  parte  all'Ufficio  del
Casellario  presso  il  Ministero  di grazia e giustizia e dall'altra
parte all'Ufficio federale di polizia.
                             Art. XVIII
Richieste  di  assistenza giudiziaria relative a casi di criminalita'
          organizzata, di corruzione o di altri gravi reati
    1.  Nelle  pratiche  penali complesse o di particolare importanza
relative  alla  criminalita'  organizzata, ai casi di corruzione o ad
altri gravi reati:
      a) in  Italia,  laddove sia richiesto, l'esame delle domande di
assistenza  giudiziaria  e  delle  richieste  supplementari e' curato
dall'Ufficio  II  della  Direzione  generale  degli affari penali del
Ministero di grazia e giustizia;
      b) in  Svizzera,  la  decisione  sulle  domande  di  assistenza
giudiziaria  e  sulle  richieste  supplementari  e'  adottata  da  un
apposito ufficio centrale in seno all'Ufficio federale di polizia del
Dipartimento federale di giustizia e polizia.
    2.  Le  autorita'  di  cui al paragrafo 1 esaminano le domande di
assistenza  giudiziaria  e  le  richieste  supplementari e pongono in
essere  tutte le misure previste dal diritto nazionale per assicurare
la rapida esecuzione della domanda.
    3. Queste autorita' possono prendere contatti diretti tra loro.
                              Art. XIX
         Trattazione dei casi che riguardano piu' autorita'
    1. Nel  caso  in  cui  l'esecuzione  di  una domanda necessiti di
indagini  che  coinvolgono  piu'  autorita',  competenti  dello Stato
richiesto,  tale  domanda  e'  indirizzata  all'autorita' centrale di
quest'ultimo,  la  quale  adotta tutte le misure previste dal diritto
nazionale per assicurare una rapida esecuzione della domanda.
                               Art. XX
                       Esecuzione semplificata
    1.  I  documenti,  le  informazioni  o i valori richiesti possono
essere  consegnati  all'autorita'  richiedente in base alle procedure
semplificate previste dal diritto dello Stato richiesto, se tutti gli
aventi diritto vi hanno acconsentito.
    2.  Se  la  consegna  concerne  soltanto una parte dei documenti,
delle  informazioni  o dei valori, lo Stato richiesto da' seguito per
il rimanente alla procedura d'assistenza.
                              Art. XXI
                           Indagini comuni
    1. Nell'ambito   di  fatti  oggetto  di  procedimenti  penali  in
ciascuno   dei  due  Stati,  le  autorita'  giudiziarie  interessate,
eventualmente  accompagnate  da  organi  di  polizia  possono, previa
informazione  al  Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale
degli  affari  penali - Ufficio II e all'Ufficio federale di polizia,
operare congiuntamente in seno a gruppi d'indagine comuni.
                              Art. XXII
                Lingua (Ad art. 16 della Convenzione)
    1. Non  e'  richiesta  la  traduzione  delle domande e degli atti
allegati presentati secondo la Convenzione o il presente Accordo.
                             Art. XXIII
          Rimborso di spese (Ad art. 20 della Convenzione)
    1. Oltre al rimborso delle spese di cui all'art. VI, paragrafo 7,
del  presente  Accordo,  sono  rimborsate le spese per la consegna di
beni  e  valori al fine della restituzione alla parte lesa nonche' le
spese  straordinarie  derivanti  dall'esecuzione,  secondo  l'art. V,
paragrafo  1,  del  presente  Accordo,  delle richieste di assistenza
giudiziaria.
                              Art. XXIV
Accettazione  della  denuncia  ai  fini  di perseguimenti (Ad art. 21
                         della Convenzione)
    1. Ricevuta una denuncia ai sensi dell'art. 21 della Convenzione,
le  autorita' giudiziarie dello Stato richiesto esaminano se, secondo
il  diritto  di  quest'ultimo,  un  procedimento  penale  deve essere
instaurato.
    2.  Quando il diritto dei due Stati esige che sia sporta querela,
quella  presentata dalla parte lesa in tempo utile presso l'autorita'
competente  dello  Stato  richiedente  ha  effetto  anche nello Stato
richiesto.  Nel  caso  in  cui  sia  necessaria unicamente secondo il
diritto  dello  Stato richiesto, la querela deve essere presentata in
seguito presso l'autorita' competente di tale Stato, entro il termine
legale a decorrere dalla data del ricevimento della denuncia.
                              Art. XXV
    Documenti a sostegno di una denuncia ai fini di perseguimenti
    1. La denuncia e' accompagnata:
      a) da un breve esposto dei fatti;
      b) dall'originale  o  da  una  copia  degli  atti pertinenti e,
all'occorrenza, dai mezzi di prova;
      c) da  una  copia  delle  norme  penali  applicabili secondo il
diritto dello Stato richiedente;
      d) da   ogni   informazione   utile  relativa  all'identita'  e
all'indirizzo della persona da perseguire.
                              Art. XXVI
  Effetti dell'accettazione della denuncia ai fini di perseguimenti
    1. Nel momento in cui lo Stato richiesto ha comunicato allo Stato
richiedente   di  accettare  il  procedimento  penale,  le  autorita'
competenti  di  quest'ultimo  sospendono  il  procedimento,  se  gia'
instaurato,  nei  confronti della persona e per i fatti oggetto della
denuncia.
    2.  Nel  caso  di  cui  al  paragrafo 1, le autorita' dello Stato
richiedente   rinunciano  inoltre  a  perseguire  o  a  eseguire  una
decisione di condanna se nello Stato richiesto:
      a) il  procedimento  penale  e' stato definitivamente chiuso da
un'autorita' giudiziaria per motivi di diritto sostanziale;
      b) la   persona  interessata  ha  subito  una  sanzione  penale
inflittagli, se ha beneficiato di un condono, o se la sanzione penale
e' prescritta;
      c) l'esecuzione   della   sanzione  penale  e'  parzialmente  o
totalmente  sospesa  o  se  la  pronuncia  della  sanzione  penale e'
rimandata.
    3.  Gli  oggetti  e  i  documenti  originali trasmessi allo Stato
richiesto  sono  restituiti allo Stato richiedente al piu' tardi alla
fine  del  procedimento,  a  meno  che  lo  Stato  richiedente non vi
rinunci.
    4.  Le spese risultanti dall'accettazione del procedimento penale
non sono rimborsate.
    5.  Gli articoli da XXIV a XXVI del presente Accordo si applicano
anche  alla  procedura  regolata  dall'art.  6,  paragrafo  2,  della
Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957.
                             Art. XXVII
   Scambio di decisioni di condanna (Ad art. 22 della Convenzione)
    1. Su   espressa   domanda  e  per  singoli  casi,  le  autorita'
giudiziarie  dei  due  Stati  si  trasmettono  copia  autenticata dei
provvedimenti  penali adottati contro i loro cittadini per permettere
all'autorita'  giudiziaria richiedente di esaminare se sia necessario
adottare misure sul piano interno.
                             Art. XXVIII
               Comunicazione spontanea di informazioni
    1.  Fatto  salvo  il  diritto  nazionale  e nei limiti delle loro
competenze,  le  autorita'  giudiziarie di uno dei due Stati possono,
senza  richiesta  preventiva, trasmettere ad un'autorita' giudiziaria
dell'altro Stato informazioni relative a fatti penali quando:
      a) ritengono   che  la  comunicazione  di  queste  informazioni
potrebbe aiutare l'autorita' destinataria a intraprendere o portare a
buon fine indagini e procedimenti, oppure,
      b) queste  informazioni  potrebbero concludersi con una domanda
formulata  da  questa  autorita'  in  virtu'  della Convenzione o del
presente Accordo.
    2.  La comunicazione di queste informazioni non deve pregiudicare
le proprie indagini o procedimenti penali.
                              Art. XXIX
Conseguenze  della  denuncia  della  Convenzione  (Ad  art.  29 della
                            Convenzione)
    1.  In caso di denuncia della Convenzione da parte di uno dei due
Stati, essa avra' effetto tra i due Stati allo scadere del termine di
due  anni  dalla  data  di  ricezione della sua notifica da parte del
Segretario generale del Consiglio d'Europa.
    2. Il presente Accordo si estingue alla data in cui avra' effetto
la denuncia della Convenzione.
                              Art. XXX
           Scambi di opinioni e soluzioni di controversie
    1.  Se  ritenuto  utile, rappresentanti del Ministero di grazia e
giustizia e dell'Ufficio federale di polizia procedono, verbalmente o
per  iscritto,  a  scambi  di  opinioni  o  si  riuniscono al fine di
risolvere    le    eventuali   questioni   e   difficolta'   relative
all'interpretazione,    all'applicazione   o   all'esecuzione   della
Convenzione   e   del  presente  Accordo,  in  generale  o  nel  caso
particolare.   Qualora  le  questioni  da  esaminare  interessino  la
competenza di altri Ministeri, questi sono invitati a partecipare.
    2.     Ogni     controversia     relativa    all'interpretazione,
all'applicazione  o  all'esecuzione  della Convenzione e del presente
Accordo  che  non ha potuto essere regolata dalle autorita' designate
al paragrafo 1 nell'ambito degli scambi di opinioni entro dodici mesi
dal  momento  che  e'  sorta,  e' sottoposta, su richiesta dell'uno o
dell'altro  Stato,  a  un tribunale arbitrale composto di tre membri.
Ciascuno  dei  due  Stati  designa  un  arbitro.  I due arbitri cosi'
designati  nominano  un  presidente  che non deve essere cittadino di
alcuno dei due Stati.
    3.  Se uno dei due Stati non ha designato l'arbitro e non ha dato
seguito  all'invito  dell'altro  Stato  di procedere entro due mesi a
tale   designazione,   l'arbitro   e'   nominato,   su  richiesta  di
quest'ultimo  Stato,  dal  Presidente  della  Corte internazionale di
giustizia.
    4.  Se  i  due  arbitri  non  possono accordarsi sulla scelta del
presidente  entro  due mesi dalla loro designazione, il presidente e'
nominato,  su  richiesta  di  uno dei due Stati, dal Presidente della
Corte internazionale di giustizia.
    5.  Se, nei casi di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo,
il  Presidente  della  Corte  internazionale  di  giustizia  non puo'
esercitare  il  mandato  oppure e' cittadino di uno dei due Stati, le
nomine sono fatte dal Vicepresidente o, se quest'ultimo e' impedito o
cittadino  di  uno dei due Stati, dal membro piu' anziano della Corte
che non sia cittadino di nessuno dei due Stati.
    6.  Se  i  due  Stati  non  convengono  altrimenti,  il tribunale
arbitrale fissa la propria procedura.
    7.  Le  decisioni  del  tribunale  arbitrale  sono  definitive  e
obbligatorie per i due Stati.
                              Art. XXXI
   Riserve e dichiarazioni formulate in relazione alla Convenzione
    1. Le  riserve  e  le dichiarazioni formulate dall'Italia e dalla
Svizzera  alla  Convenzione  si  applicano, nelle relazioni tra i due
Stati,   nella   misura   in  cui  esse  non  sono  modificate  dalle
disposizioni del presente Accordo.
                             Art. XXXII
                          Entrata in vigore
    1.   Ciascuno   dei   due  Stati  notifica  all'altro  l'avvenuto
espletamento  delle  proprie  procedure  costituzionali richieste per
l'entrata in vigore de presente Accordo.
    2.  Il  presente  Accordo  entra  in  vigore  il primo giorno del
secondo   mese  successivo  alla  data  di  ricezione  della  seconda
notifica.
                             Art. XXXIII
                           D e n u n c i a
    1. Il  presente Accordo puo' essere denunciato in ogni momento da
ciascuno  dei due Stati. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la data
di ricezione della notifica inviata per via diplomatica.
    2. In  fede di che, i rappresentanti dei due Governi, debitamente
autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.
    3. Fatto  a Roma, il dieci settembre millenovecentonovantotto, in
due  originali, ciascuno nelle lingue italiana e francese, entrambi i
testi facenti ugualmente fede.
          ---->   Vedere firme a pag. 29 della G.U.  <----