AGENZIA DELLE ENTRATE

CIRCOLARE 28 settembre 2001, n. 82 

Art.  8,  comma  3,  decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile
1998, n. 169. Annullamento delle scommesse ippiche.
(GU n.246 del 22-10-2001)
 
 Vigente al: 22-10-2001  
 

                                  Alle Direzioni regionali
                                  Agli uffici locali
                                  Agli Uffici IVA
                                  e, per conoscenza:
                                  Al    Ministero   delle   politiche
                                  agricole e forestali - Dipartimento
                                  della    qualita'    dei   prodotti
                                  agro-alimentari   e   dei  servizi.
                                  Direzione  generale per la qualita'
                                  dei  prodotti  agro-alimentari e la
                                  tutela  del  consumatore  - Div. ex
                                  VIII - Enti pubblici
                                  Al    Ministero    dell'interno   -
                                  Dipartimento     della     pubblica
                                  sicurezza     -     Ufficio     per
                                  l'amministrazione     generale    -
                                  Ufficio   per   gli   affari  della
                                  Polizia amministrativa e sociale
                                  Al  Comando  generale della Guardia
                                  di finanza - III reparto operazioni
                                  - Ufficio fiscalita'
                                  Al  Ministero dell'economia e delle
                                  finanze   -   Dipartimento  per  le
                                  politiche fiscali
                                  Al  Ministero dell'economia e delle
                                  finanze  -  Servizio  consultivo ed
                                  ispettivo tributario
                                  Alle       Direzioni       centrali
                                  dell'Agenzia delle Entrate
                                  All'UNIRE
                                  Al CONI
                                  Allo  SNAI  -  Sindacato  nazionale
                                  agenzie ippiche
                                  Alla SNAI servizi S.r.l.
                                  Alla SPATI S.r.l.
                                  Alla TOTO 2000 S.r.l.
                                  Alla Ariston servizi S.r.I.
                                  Alla Federippodromi
                                  Alla SOGEI S.p.a.
                                  Al Sindacato nazionale allibratori
                                  Alla SAGI Sport
                                  Al SICS

  Come  e'  noto, con circolare n. 62/E, emanata da questa Agenzia in
data  21  giugno  2001,  sono  stati forniti chiarimenti in merito al
termine  entro  il  quale possono essere annullate le scommesse sugli
esiti delle corse dei cavalli e degli eventi sportivi.
  Si  e'  avuto  modo di constatare, a seguito delle segnalazioni del
totalizzatore  nazionale  gestito  dall'anagrafe  tributaria  e della
commissione  di  vigilanza e controllo sulla regolarita' delle gare e
del  gioco  relativi  alle corse dei cavalli, che si verifica in modo
frequente  il  fenomeno dell'annullamento delle scommesse entro i due
minuti   successivi   all'emissione   delle   ricevute   di  gioco  e
dell'immediata  ripetizione  dello  stesso tipo di scommesse e per lo
stesso  importo. Tali scommesse vengono poi definitivamente annullate
nell'imminenza della partenza delle corse con conseguente alterazione
delle quote del totalizzatore.
  Al  riguardo,  si  osserva  che  la disposizione di cui all'art. 8,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998,
secondo   la   quale   "All'atto   del   ritiro  della  ricevuta,  lo
scommettitore  accerta  la  conformita' degli estremi della scommessa
alla  richiesta,  non  essendo ammesso alcun reclamo una volta che lo
scommettitore   si   e'  allontanato  dallo  sportello",  prevede  la
sostituzione  della  ricevuta della giocata solamente nell'ipotesi di
difformita'    della    stessa   dal   pronostico   formulato   dallo
scommettitore,  ma  non  consente  l'emissione  reiterata di ricevute
identiche per tipo di scommessa, pronostico e importo scommesso.
  Ad  analoga  conclusione  si  perviene  nel  campo  delle scommesse
sportive  in  forza  del  disposto  dei  commi 3 e 6 dell'art. 10 del
decreto   ministeriale   2   giugno   1998,  n.  174  che  consentono
l'annullamento  della  scommessa  solamente in caso difformita' degli
estremi  della  ricevuta rispetto a quanto richiesto, di mancanza dei
requisiti  necessari  per  un  eventuale  pagamento  o  rimborso e di
illeggibilita' della ricevuta stessa.
  Si  prega di dare la massima diffusione al contenuto della presente
circolare.
    Roma, 28 settembre 2001
                                                 Il direttore: Romano