AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DELIBERAZIONE 26 luglio 2001 

Bando  di  gara  del  Consorzio  interprovinciale  Acquedotto Euganeo
Berico di Rubano, per l'appalto dei lavori relativi alla sistemazione
delle  reti  di acquedotto interferenti con la viabilita' della nuova
tangenziale sud di Vicenza. (Deliberazione n. 289).
(GU n.261 del 9-11-2001)

Stazione appaltante: Consorzio interprovinciale Euganeo Berico.
Esponente: TMC - Tecniche moderne delle costruzioni a r.l.
Riferimento  normativo:  Art. 90, comma 5, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 554/1999.
                            IL CONSIGLIO
  Vista   la   relazione   dell'ufficio   affari  giuridici  appresso
riportata;
  Considerato in fatto;
  L'impresa TMC S.r.l. ha fatto pervenire un esposto relativamente al
bando di gara, indetto dal Consorzio interprovinciale Euganeo Berico,
per  l'affidamento  dei  lavori indicati in oggetto; in detto esposto
viene  lamentato  il fatto che la stazione appaltante non ha posto in
visione  il  computo metrico estimativo con il quale si e' addivenuti
alla definizione dell'importo complessivo a base di gara.
  A seguito di richiesta dell'Autorita' il Consorzio inviava apposita
lettera  con la quale veniva specificato che la richiesta della ditta
era  stata  inoltrata  ai  sensi  della  legge  n.  241/1990 e veniva
precisato  che  a tutti i partecipanti alla gara era stato fornito il
computo   metrico,   allegato  alla  stessa  lettera,  relativo  alle
lavorazioni  inerenti  l'appalto,  "in  modo  che le stesse potessero
formulare  l'offerta con il massimo dei dettagli tecnico-quantitativi
possibili".  Dall'esame di detto computo metrico, lo stesso risultava
completo,  per  ogni  lavorazione  inerente  l'appalto,  dei seguenti
elementi:
    numero d'ordine tariffa;
    designazione dei lavori;
    unita' di misura;
    dimensioni;
    quantita'.
  Considerato in diritto;
  L'art.  90  del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999
"aggiudicazione  al  prezzo piu' basso determinato mediante offerta a
prezzi  unitari"  al  comma  5  dispone  che:  "Nel  caso  di appalto
integrato  nonche'  nel  caso  di  appalti  i  cui corrispettivi sono
stabiliti  esclusivamente a corpo ovvero a corpo e a misura, la lista
delle  quantita'  relative alla parte dei lavori a corpo posta a base
di  gara  ha  effetto  ai  soli fini dell'aggiudicazione; prima della
formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllare
le  voci  riportate  nella  lista  attraverso l'esame degli elaborati
progettuali,  comprendenti anche il computo metrico, posti in visione
ed  acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente e' tenuto ad
integrare  o ridurre le quantita' che valuta carenti o eccessive e ad
inserire  le voci e relative quantita' che ritiene mancanti, rispetto
a  quanto  previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale
nonche'   negli  altri  documenti  che  e'  previsto  facciano  parte
integrante  del  contratto,  alle  quali applica i prezzi unitari che
ritiene di offrire ...".
  Risulta quindi evidente che la disposizione in questione si applica
nei seguenti casi di aggiudicazione mediante offerta prezzi unitari:
    appalto integrato;
    appalti il cui corrispettivo e' stabilito esclusivamente a corpo;
    appalti il cui corrispettivo e' stabilito parte a corpo e parte a
misura  per  la  sola parte delle lavorazioni il cui corrispettivo e'
previsto a corpo.
  La  disposizione  in  esame,  pertanto,  introduce  l'onere  per il
concorrente  di  verificare,  tramite  un raffronto con gli elaborati
progettuali  posti  a  base  di  gara,  la  correttezza  delle voci e
quantita'   indicate   nella  lista  delle  lavorazioni  e  forniture
predisposta per la formulazione dell'offerta, consentendo allo stesso
concorrente di apportare tutte le modifiche ritenute opportune: a tal
fine  dunque  la S.A. deve porre in visione e rendere acquisibili gli
elaborati progettuali, compreso il computo metrico.
  Va  rilevato  che  l'art.  90,  comma 5, del decreto del Presidente
della  Repubblica n. 554/1999 fa riferimento al computo metrico e non
al  computo  metrico estimativo, e, pertanto, ad un documento che non
contenga  i prezzi unitari in base ai quali la stazione appaltante ha
individuato l'importo da porre a base di gara.
  La portata innovativa di tale disposizione emerge con chiarezza ove
si  consideri  che  prima  dell'entrata  in  vigore  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  554/1999 il computo metrico veniva
considerato  per  lo  piu'  dalle  stazioni  appaltanti uno strumento
idoneo  alla  determinazione  del  prezzo  da porre a base di gara ma
"documento  riservato"  del  quale  non  era  possibile consentire la
visione   ai   concorrenti  per  una  piu'  consapevole  formulazione
dell'offerta.  E  del resto anche la vigente normativa prevede che il
computo   metrico   non   sia   inserito  nel  novero  dei  documenti
contrattuali (art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999),  e  che le eventuali correzioni possono riguardare solo la
lista  delle  lavorazioni e forniture predisposta per la formulazione
dell'offerta  e  non certamente gli elaborati grafici o il capitolato
speciale: le correzioni dovranno riguardare solo gli errori materiali
nella  corrispondenza  fra  i  documenti  progettuali  ed  il computo
metrico dal quale e' stata ricavata la lista.
  Sulla  base  di quanto sopra esposto si ritiene che, atteso l'onere
posto  a  carico  del  concorrente  di  verificare la rispondenza fra
quanto indicato nella lista delle lavorazioni e forniture sulla quale
predisporre  l'offerta  e  gli elaborati progettuali, ivi compreso il
computo metrico, resta, in capo alla stazione appaltante l'obbligo di
porre  in  visione e rendere acquisibile, sia pure limitatamente alla
parte  di lavorazioni il cui corrispettivo e' previsto a corpo, anche
tale  ultimo  documento  e  cioe',  nel caso di specie, quello di cui
all'art.  44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999,
sul quale non siano, pero', riportati i prezzi unitari.
  In base a quanto sopra considerato;
                              Delibera:
  Nel   caso   di   appalti   il   cui   corrispettivo  e'  stabilito
esclusivamente  a corpo, ovvero parte a corpo e parte a misura, e nei
casi  di  appalto  integrato,  con  il criterio di aggiudicazione del
prezzo  piu'  basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai
sensi  dell'art.  90,  comma  5,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  n.  554/1999, e' obbligo per la stazione appaltante porre
in  visione  e  rendere  acquisibile,  fra gli elaborati progettuali,
anche  il  computo  metrico,  sia pure limitatamente alla parte delle
lavorazioni il cui corrispettivo e' previsto a corpo.
  Manda  all'ufficio  affari  giuridici perche' comunichi la presente
deliberazione al soggetto istante.
    Roma, 26 luglio 2001
                                                 Il presidente: Garri
Il segretario: Esposito