MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 ottobre 2001 

Indicazione  del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro
a settantacinque giorni relativi all'emissione del 3 ottobre 2001.
(GU n.249 del 25-10-2001)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                     del Dipartimento del tesoro

  Visto  il  decreto ministeriale 16 novembre 2000, con il quale sono
state  fissate  le  modalita'  di  emissione  dei  buoni ordinari del
Tesoro;
  Visto  il proprio decreto del 26 settembre 2001 che ha disposto per
il  3  ottobre  2001  l'emissione  della  seconda  tranche  dei buoni
ordinari  del  Tesoro,  con  scadenza  17 dicembre 2001, della durata
residua  di settantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base
di collocamento;
  Visto  1'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993,
n. 470;
  Visto 1'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Ritenuto  che  in  applicazione  dell'art. 2 del menzionato decreto
ministeriale  16  novembre 2000 occorre indicare con apposito decreto
il  prezzo  risultante dall'asta relativa all'emissione della seconda
tranche dei buoni ordinari del Tesoro del 3 ottobre 2001;
  Considerato  che  nel  verbale  di  aggiudicazione  dell'asta della
seconda  tranche  dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 3
ottobre  2001  e'  indicato,  tra  l'altro,  l'importo  in euro degli
interessi pagati per i titoli emessi;

                              Decreta:
  Per l'emissione della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro
del   3   ottobre  2001  il  prezzo  medio  ponderato  dei  B.O.T.  a
settantacinque giorni e' risultato pari a 99,262.
  La  spesa  per interessi, pari al controvalore in lire dell'importo
pagato  in euro, gravante sul capitolo 2934 dello stato di previsione
della   spesa   del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione   economica   (ora  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze) per l'anno finanziario 2001, ammonta a L. 14.287.321.019 per
i titoli a settantacinque giorni con scadenza 17 dicembre 2001.
  A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.
  Il  prezzo  minimo accoglibile per i B.O.T. a settantacinque giorni
e' risultato pari a 99,060.
  Il  presente  decreto  verra'  inviato per il controllo all'ufficio
centrale  del  bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 23 ottobre 2001
                                    p. Il direttore generale: Cannata