ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 24 ottobre 2001 

Modificazioni allo statuto della Royal & Sun Alliance Vita S.p.a., in
Milano. (Provvedimento n. 1958).
(GU n.261 del 9-11-2001)

           L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
                  PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Vista  la  legge  12 agosto  1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione
della  direttiva  92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla
vita  e  le  successive  disposizioni modificative ed integrative; in
particolare,  l'art.  37,  comma  4, che prevede l'approvazione delle
modifiche dello statuto sociale;
  Visto  il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione
della  direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati
delle  imprese  di  assicurazione  ed, in particolare, l'art. 11, che
prevede nuovi termini per l'approvazione del bilancio di esercizio;
  Visti  il  decreto  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
"Testo   unico  delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria"  ed  il  decreto  legislativo  4 agosto 1999, n. 343, di
attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della
vigilanza  prudenziale  nel  settore assicurativo ed, in particolare,
l'art.   4   concernente  le  disposizioni  applicabili  al  collegio
sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;
  Visto  il  decreto  legislativo  13  ottobre  1998, n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle   assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  ed,  in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
  Visto  il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme
per  la  fissazione  dei requisiti di professionalita' e onorabilita'
dei  membri  del  collegio  sindacale,  regolamento  emanato ai sensi
dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;
  Visto   il   decreto   ministeriale  in  data  23  aprile  1988  di
autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa nei rami I e
V e riassicurativa nel ramo I di cui al punto A) della tabella di cui
all'allegato I   al  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  174,
rilasciata alla Royal & Sun Alliance Vita S.p.a., con sede in Milano,
via G. Rossini n. 8 ed i successivi provvedimenti autorizzativi;
  Vista  la  delibera  assunta  in data 12 aprile 2001 dall'assemblea
straordinaria degli azionisti della Royal & Sun Alliance Vita S.p.a.,
che  ha  approvato  le modifiche apportate ai seguenti articoli dello
statuto  sociale:  articoli  1, 2, 7, 13, 14, 26, 29, modificati solo
nel  testo;  articoli ex  29,  31, modificati nel testo e rinumerati;
articoli 31  e  34,  inseriti  ex  novo  (delibera peraltro risultata
incompleta ed in quanto tale oggetto di successiva modifica);
  Vista  la  delibera  assunta  in  data  24  luglio  2001  che,  nel
confermare  le modifiche gia' apportate con la delibera del 12 aprile
2001,  ha integrato le predette variazioni con ulteriori modifiche ai
seguenti  articoli  dello  statuto sociale: articoli 3, 5, 9, 11, 16,
25,  modificati  solo nel testo; articoli 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
invariati nel testo ma rinumerati;
  Considerato   che   non   emergono   elementi  ostativi  in  merito
all'approvazione  delle  predette  variazioni  allo  statuto  sociale
dell'impresa di cui trattasi;
                              Dispone:
  E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Royal & Sun
Alliance Vita S.p.a. con le modifiche apportate ai seguenti articoli:
  "Art.  1  (Denominazione  -  Oggetto  -  Sede  -  Durata).  - Nuova
denominazione  sociale  dell'impresa:  "Claris  Vita S.p.a. (in luogo
della precedente "Royal & Sun Alliance Vita S.p.a. )";
  "Art.  2 (Denominazione - Oggetto - Sede - Durata). - In materia di
oggetto  sociale,  con  particolare  riferimento  ai rami esercitati,
sostituzione  del riferimento normativo: decreto legislativo 17 marzo
1995,  n. 174 (in luogo della precedente previsione statutaria "legge
n. 742 del 22 ottobre 1986 ).
  In  relazione  alla  possibilita',  per  la  societa',  di compiere
determinate  operazioni,  ivi  inclusa  la  prestazione  di garanzie,
soppressione,  dal  testo,  dell'espressione "..., purche' in via non
prevalente rispetto all'attivita' principale ";
  "Art.  3  (Denominazione - Oggetto - Sede - Durata). - Introduzione
della   possibilita',  per  deliberazione  degli  amministratori,  di
istituire,   modificare   o  sopprimere  succursali,  rappresentanze,
agenzie e dipendenze, sia in Italia che all'estero";
  "Art.  5  (Denominazione - Oggetto - Sede - Durata). - In relazione
alla  durata  della societa', soppressione delle parole "...o ridotta
";
  "Art.  7  (Capitale). - In materia di trasferimento di azioni ed in
relazione  alla  decorrenza  del termine di novanta giorni, stabilito
per  il  perfezionamento  della  vendita a terzi delle azioni e/o dei
diritti  di  opzione,  introduzione,  ex  novo,  dell'espressione  "o
all'ulteriore  termine  di sessanta giorni di cui al precedente terzo
comma  , con particolare riferimento al caso di mancato esercizio del
diritto di prelazione da parte degli azionisti per la totalita' delle
azioni offerte in vendita.
  Nell'ambito  delle  comunicazioni  da  effettuarsi  in  materia  di
trasferimento di azioni e/o dei diritti di opzione, soppressione, dal
testo,  del riferimento al "telex , nonche' sostituzione delle parole
"per  corriere  (in  luogo  delle  precedenti  "per  posta aerea ) in
relazione alle modalita' di comunicazione";
  "Art.  9  (Capitale).  - In tema di ritardo nei versamenti relativi
alle  azioni  sottoscritte,  sostituzione  dell'espressione  "decorre
l'interesse  di legge (in luogo della precedente "decorre l'interesse
in ragione annua del venti per cento )";
  "Art.  11  (Capitale).  - In tema di ridzione del capitale sociale,
con   particolare  riguardo  ai  riferimenti  normativi  indicati  in
statuto,  sostituzione dell'art. "...2445 del codice civile (in luogo
del precedente "...2141 del codice civile )";
  "Art.  13  (Assemblea). - Sostituzione delle parole "Unione europea
(in   luogo  delle  precedenti  "Comunita'  economica  europea  )  in
relazione  alla possibilita' di convocazione dell'assemblea in luoghi
diversi dalla sede sociale.
  Introduzione  della  possibilita'  di  svolgimento  delle  adunanze
dell'assemblea  degli  azionisti  anche  con  sistemi di collegamento
audio/video: condizioni, effetti e modalita' di convocazione";
  "Art.  14  (Assemblea).  - Riformulazione  dell'articolo  con nuova
disciplina in materia di:
    a) termini  di  convocazione  dell'assemblea  ordinaria  ai  fini
dell'approvazione   del   bilancio:   entro  il  30 aprile  dell'anno
successivo a quello cui si riferisce il bilancio stesso;
    b) possibilita'  di  prorogare  il  termine  di  approvazione del
bilancio di cui alla lettera a) fino al 30 giugno "quando particolari
esigenze  lo richiedano ovvero quando l'impresa sia autorizzata anche
all'attivita'  riassicurativa  e  la  eserciti  in misura rilevante :
effetti;
    c) possibilita' di convocazione dell'assemblea ordinaria da parte
di almeno due membri del collegio sindacale: modalita'";
  "Art.   16   (Assemblea).   - Introduzione  della  possibilita'  di
convocazione  delle  assemblee  da  parte  di  almeno  due membri del
collegio sindacale: modalita'.
  In   relazione  alle  formalita'  di  convocazione  dell'assemblea,
soppressione del periodo relativo all'obbligo di invio dell'avviso di
convocazione a tutti i soggetti interessati";
  "Art.  25  (Consiglio  di amministrazione). - In tema di raduno del
consiglio  di  amministrazione  in luoghi diversi dalla sede sociale,
sostituzione  delle parole "Unione europea (in luogo delle precedenti
"Comunita' economica europea ).
  Introduzione  dell'espressione,  "o almeno due sindaci , in materia
di  soggetti preposti, ove ritenuto necessario, alla convocazione del
consiglio di amministrazione";
  "Art.  26  (Consiglio  di  amministrazione).  - Introduzione  della
possibilita' di convocare il consiglio di amministrazione da parte di
almeno due membri del collegio sindacale: modalita'.
  Soppressione  del riferimento al "telex con riguardo alle modalita'
di convocazione del consiglio di amministrazione";
  "Art. 29 (Consiglio di amministrazione). - Soppressione, dal testo,
della  disciplina in materia di istituzione del comitato esecutivo in
quanto trasposta, con riformulazione, nell'attuale art. 30.".
  Invariato il resto dell'articolo;
  Ex   art.   29,   rinumerato   "Art.   30   (Comitato   esecutivo).
- Riformulazione  dell'articolo  con  nuova  disciplina in materia di
nomina  di  un  Comitato esecutivo, nonche' in tema di individuazione
dei   soggetti,  designati  quali  membri  di  diritto,  in  caso  di
istituzione del predetto organo.
  Nuova   disciplina   in  tema  di  validita'  delle  deliberazioni,
modalita'   di   votazione  e  redazione  dei  verbali  del  Comitato
esecutivo: rinvio agli articoli 26 e 27 dello statuto";
  Inserimento    nuovo    "Art.   31   (Obbligo   di   informazione).
- Introduzione  dell'obbligo di informativa al collegio sindacale, da
parte  degli amministratori, sull'attivita' svolta e sulle operazioni
di  maggior  rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate
dalla societa' o dalle societa' controllate ed, in particolare, sulle
operazioni in potenziale conflitto di interessi";
  Ex  art.  30, rinumerato "Art. 32 (Firme e rappresentanza sociale).
- Invariato nel testo";
  Ex   art.   31,   rinumerato   "Art.   33   (Collegio   sindacale).
- Riformulazione  dell'articolo in materia di collegio sindacale: "Il
collegio  sindacale  si  compone di 3 membri effettivi e 2 supplenti.
Essi  restano  in  carica  per  tre  esercizi  annuali. La nomina dei
sindaci,  ivi compresa quella del presidente del collegio sindacale e
la  determinazione  della  loro  retribuzione e' fatta dall'assemblea
degli  azionisti,  ai  sensi  di  legge. L'assemblea che procede alla
nomina  designera' il presidente del collegio sindacale e fissera' la
retribuzione  dello  stesso  e  dei sindaci effettivi (in luogo della
precedente  previsione  statutaria "Il collegio sindacale e' composto
da  tre  sindaci  effettivi e due supplenti nominati e funzionanti ai
sensi  di  legge,  i quali durano in carica tre anni. L'assemblea che
procede  alla nomina, designera' il presidente del collegio sindacale
e fissera' la retribuzione dello stesso e dei sindaci effettivi ).
  Nuova  disciplina  in  materia di individuazione dei criteri per la
nomina del presidente del collegio sindacale";
  Inserimento  nuovo  "Art. 34 (Cause di ineleggibilita', decadenza e
limiti   al   cumulo  degli  incarichi  per  i  membri  del  collegio
sindacale).   - a) possesso   dei   requisiti   di   onorabilita'   e
professionalita' di cui alla vigente normativa in capo ai sindaci;
    b) definizione  del requisito di professionalita' di cui all'art.
1,  comma  1, del decreto ministeriale n. 162/2000 per almeno uno dei
sindaci effettivi ed almeno uno dei sindaci supplenti;
    c) definizione  del requisito di professionalita' di cui all'art.
1,  comma  2,  lettere a), b) e c) del citato decreto ministeriale n.
162/2000 in capo ai sindaci non in possesso del requisito di cui alla
precedente lettera b);
    d) individuazione  delle  materie  e  dei  settori  di  attivita'
strettamente attinenti all'attivita' dell'impresa, ai sensi dell'art.
1, comma 3, del citato decreto ministeriale;
    e)  limiti  al  cumulo  degli incarichi per i membri del collegio
sindacale: effetti ed esclusioni;
    f) cause di incompatibilita' e di decadenza per i sindaci";
  Ex art. 32, rinumerato "Art. 35 (Bilancio e utili). - Invariato nel
testo";
  Ex art. 33, rinumerato "Art. 36 (Bilancio e utili). - Invariato nel
testo";
  Ex art. 34, rinumerato "Art. 37 (Bilancio e utili). - Invariato nel
testo";
  Ex art. 35, rinumerato "Art. 38 (Bilancio e utili). - Invariato nel
testo";
  Ex  art.  36,  rinumerato  "Art. 39 (Scioglimento). - Invariato nel
testo";
  Ex   art.   37,   rinumerato   "Art.  40  (Disposizioni  generali).
- Invariato nel testo".
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 24 ottobre 2001
                                             Il presidente: Manghetti