MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 ottobre 2001 

Determinazione  dei  criteri  di  ripartizione  e  delle modalita' di
corresponsione   dei  contributi  a  carico  dei  datori  di  lavoro,
stabiliti   in  favore  del  soppresso  Fondo  di  previdenza  per  i
dipendenti  dell'ENEL  e  delle  aziende  elettriche  private  e  del
soppresso  Fondo  di  previdenza per il personale addetto ai pubblici
servizi  di telefonia, dall'art. 41, comma 2, della legge 23 dicembre
1999, n. 488.
(GU n.259 del 7-11-2001)

                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 1999, n. 488, che
ha  disposto,  con  effetto  dal  1 gennaio 2000, la soppressione del
Fondo   di  previdenza  per  i  dipendenti  dell'Ente  nazionale  per
l'energia  elettrica  e  delle aziende elettriche private e del Fondo
per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia
e    la    contemporanea   iscrizione   nell'assicurazione   generale
obbligatoria  per  l'invalidita', la vecchiaia e per i superstiti dei
lavoratori  dipendenti,  con  evidenza  contabile  separata presso il
Fondo  pensioni  dei lavoratori dipendenti, dei titolari di posizioni
assicurative  di  trattamenti  pensionistici  diretti e ai superstiti
presso i soppressi Fondi, ai quali continuano ad applicarsi le regole
previste dalla normativa vigente presso i Fondi medesimi;
  Visto  il  comma  2  dello  stesso  articolo  che,  per le maggiori
esigenze  finanziarie derivanti dalle specifiche regole gia' previste
per  i soppressi Fondi, rispetto a quelle dell'assicurazione generale
obbligatoria,  stabilisce  alla  lettera a), con riferimento al Fondo
elettrici,  un contributo straordinario a carico dei datori di lavoro
pari a complessivi 4050 miliardi di lire, da erogare in rate annue di
uguale  importo  nel  triennio  2000-2002  e,  alla  lettera  b), con
riferimento   al   Fondo  telefonici,  per  lo  stesso  triennio,  un
contributo  a carico dei datori di lavoro pari a 150 miliardi di lire
annue;
  Visto  il comma 3 del medesimo art. 41, che ha deferito al Ministro
del  lavoro  e  della  previdenza sociale, di concerto con quello del
tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, il potere di
fissare  con decreto i criteri di ripartizione a carico delle aziende
dei versamenti dei contributi di cui al comma 2, nonche' le modalita'
di corresponsione degli stessi all'INPS;
  Visto  il  decreto interministeriale 6 luglio 2000, con il quale e'
stata  data  attuazione  alla delega conferita dal legislatore con la
norma da ultimo citata;
  Visto l'art. 68, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che
ha  interpretato l'art. 41, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, nel senso che ciascuna rata annuale del contributo straordinario
va  ripartita  tra  i  datori  di  lavoro i quali, alla fine del mese
antecedente la scadenza del pagamento delle rate medesime, abbiano in
servizio lavoratori che risultavano gia' iscritti al 31 dicembre 1996
ai  Fondi  speciali  soppressi, in misura proporzionale al numero dei
lavoratori  stessi,  ponderato  con  le anzianita' contributive medie
risultanti a detta data;
  Ritenuto  doversi  far luogo ad un nuovo decreto interministeriale,
in   quanto   il  disposto  dell'art.  68,  comma  7,  sopra  citato,
modificando  implicitamente i criteri di individuazione delle aziende
tenute  al  versamento,  comporta necessariamente la rideterminazione
della  prima rata del contributo straordinario, rendendo inconferente
l'applicabilita'  delle  sanzioni  connesse  al mancato pagamento del
rateo originariamente liquidato;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1. I  criteri  di  ripartizione del contributo straordinario di cui
alla  lettera  a)  ed  alla  lettera b) del comma 2 dell'art. 2 della
legge  23 dicembre 1999, n. 488, fissati dall'art. 68, comma 7, della
legge   23   dicembre  2000,  n.  388,  si  applicano  anche  per  la
determinazione della prima rata di pagamento.
  2. L'omesso  o  ritardato  pagamento della prima rata di contributo
secondo  i  criteri  stabiliti nel decreto interministeriale 6 luglio
2000,  non  comporta  l'applicazione  delle sanzioni ivi previste. Le
somme  versate  in  eccedenza  rispetto  a quanto dovuto per la prima
rata, si intendono corrisposte, fino a concorrenza, in estinzione del
debito  contributivo  relativo alla medesima prima rata delle aziende
controllate  da  quella  che ha effettuato il pagamento. Le somme che
residueranno  dopo  le predette operazioni potranno essere dedotte in
compensazione   degli   altri  eventuali  debiti  contributivi  delle
predette aziende.
    Roma, 23 ottobre 2001

                                       Il Ministro del lavoro
                                      e delle politiche sociali
                                                Maroni
  Il Ministro dell'economia
       e delle finanze
          Tremonti