DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 ottobre 2001 

Ripartizione  delle  risorse  finanziarie  previste  dall'art. 15 del
decreto-legge  30 gennaio  1998, n. 6, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  30 marzo  1998, n. 61, e dall'art. 50, comma 1, lettera
d), della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
(GU n.265 del 14-11-2001)

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 15, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n.
6,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61,
concernente  misure  urgenti  in  favore delle zone terremotate delle
regioni Marche ed Umbria;
  Visto l'art. 50, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 1998,
n.  448,  concernente  il rifinanziamento dei programmi di intervento
nelle regioni Marche ed Umbria;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
3 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 1999,
concernente  la  ripartizione delle risorse finanziare previste dalle
sopra citate leggi;
  Considerato  che occorre procedere all'ulteriore ripartizione delle
risorse  finanziarie  tra le regioni Marche ed Umbria d'intesa con il
Dipartimento  della  protezione  civile  al  fine  di  assicurare  la
prosecuzione  degli  interventi  per  la ricostruzione conseguente la
crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997;
  Vista  la  nota  n.  29/1746/UCD  del  7 maggio 1999 con la quale i
presidenti  delle  regioni  Marche ed Umbria, sulla base delle intese
raggiunte  in data 6 maggio 1999 con il Dipartimento della protezione
civile,  hanno convenuto di ripartire le risorse finanziarie previste
dalle richiamate leggi;
  Vista  la  nota  n.  3971/IC  del  5 settembre  2001 con la quale i
presidenti   delle  regioni  Marche  ed  Umbria  hanno  convenuto  di
confermare  la  ripartizione delle disponibilita' finanziare previste
dalle suddette leggi;
  Considerato  che  la  definitiva  quantificazione  dei costi per la
ricostruzione   puo'  essere  oggetto  di  ulteriori  approfondimenti
tecnico-amministrativi  legati  alla  particolare  complessita' degli
interventi;
  Ritenuto di accogliere la proposta delle regioni Marche ed Umbria;

                              Decreta:

  La  rimanente  disponibilita' delle risorse stanziate dall'art. 50,
comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, del limite
d'impegno   pari  a  lire 100  miliardi  decorrente  dal  2001  viene
ripartita  nelle medesime percentuali indicate nelle intese raggiunte
in data 6 maggio 1999.
  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 22 ottobre 2001


                                          p. Il Presidente
                                      del Consiglio dei Ministri
                                                Letta