MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 6 novembre 2001 

Fissazione  del  termine  iniziale  di presentazione delle domande di
agevolazione  di  cui  al  decreto-legge  22  ottobre  1992,  n. 415,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488,
valido per il bando del 2002 del settore industria.
(GU n.269 del 19-11-2001)

               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Visto  il  decreto-legge  22  ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre 1992, n. 488, in materia di
disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
  Visto  l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.
96,  che  attribuisce  al  Ministero  dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  la  competenza  in  materia di adempimenti tecnici,
amministrativi  e  di controllo per la concessione delle agevolazioni
alle attivita' produttive;
  Visto  il  decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo
unico  delle  direttive  per  la  concessione  e  l'erogazione  delle
agevolazioni  alle  attivita'  produttive,  tra  le  quali quelle del
"settore   industria"   (attivita'   estrattive,  manifatturiere,  di
produzione  e  distribuzione  di  energia  elettrica,  vapore e acqua
calda, delle costruzioni e di servizi reali);
  Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive
modifiche e integrazioni, concernente le modalita' e le procedure per
la  concessione  ed  erogazione  delle  agevolazioni  in favore delle
attivita' produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata
legge n. 488/1992;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  5,  comma 1, del predetto decreto
ministeriale  n.  527/1995, e successive modifiche e integrazioni che
rimanda  ad  un  decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato,   ora   Ministro  delle  attivita'  produttive,  la
fissazione dei termini di presentazione delle domande;
  Visto il proprio decreto del 21 dicembre 2000 con il quale e' stato
fissato  al  30  giugno 2001 il termine finale di presentazione delle
domande del bando relativo al "settore industria" per l'anno 2001;
  Vista  la  decisione  dell'Unione europea del 12 luglio 2000 con la
quale,  tra  l'altro, e' stata prevista l'applicabilita' delle misure
di  agevolazione  esclusivamente  sulla  base delle spese inserite in
programmi  di  investimento avviati a partire dal giorno successivo a
quello di presentazione delle domande;
  Ritenuto  opportuno,  al  fine di conferire al regime d'aiuto della
legge  n.  488/1992  la  necessaria  continuita'  rispetto  al  bando
precedente  e di consentire alle imprese interessate di presentare la
domanda  di  agevolazione  per  l'eventuale  avvio  del  programma di
investimenti,  fissare  il  termine  iniziale  di presentazione delle
domande per il bando del "settore industria" del 2002;
  Ritenuto  di  rinviare la fissazione del termine finale in modo che
lo  stesso  risulti  successivo  di  un  congruo  lasso di tempo alla
conoscenza da parte delle imprese delle risorse finanziarie destinate
al   bando  e  delle  proposte  delle  regioni  e  province  autonome
concernenti  la  formazione  delle graduatorie speciali e le relative
risorse,  le  specifiche  priorita'  ed  i  relativi punteggi, il cui
termine  ultimo  di formulazione sara' fissato, con separato decreto,
immediatamente  dopo  che  saranno note le disponibilita' finanziarie
medesime;
  Vista  la  circolare  n.  900940 del 1 ottobre 2001 con la quale e'
stato    pubblicato    l'elenco   aggiornato   delle   nuove   banche
concessionarie   convenzionate   con  il  Ministero  delle  attivita'
produttive   per   gli   adempimenti  concernenti  la  concessione  e
l'erogazione  delle  agevolazioni  di  cui  alla  legge  n. 488/1992,
nonche'  l'elenco  degli  istituti collaboratori convenzionati con le
banche concessionarie medesime;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1. Il termine iniziale di presentazione delle domande per l'accesso
alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 per il bando del 2002
del  "settore  industria"  (attivita'  estrattive, manifatturiere, di
produzione  e  distribuzione  di  energia  elettrica,  vapore e acqua
calda, delle costruzioni e di servizi reali) e' fissato dal giorno di
pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
presente decreto.
  2.  Alla  fissazione  del  termine  finale per il medesimo bando si
provvedera'  con  successivo decreto in modo che non trascorrano meno
di  trenta  giorni  dalla  pubblicazione  del decreto di approvazione
delle relative proposte regionali di cui al successivo punto 3.
  3. Per la presentazione delle domande di cui al comma 1 deve essere
utilizzato  in  originale  il  modulo  di  domanda  a  stampa  il cui
fac-simile   e'   riportato   nell'allegato  n.  10  della  circolare
esplicativa  n.  900315  del 14 luglio 2000 (supplemento ordinario n.
122  alla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 175 del
28 luglio  2000);  per  la  compilazione della scheda tecnica e della
seconda  parte  del  business plan relative alle suddette domande, da
produrre   insieme   alla  restante  prevista  documentazione,  anche
successivamente  alla presentazione del modulo ed al versamento della
cauzione  e  comunque  entro  il  termine finale di cui al precedente
comma  2,  deve  essere  utilizzato il software unico predisposto dal
Ministero  delle  attivita' produttive, denominato "Versione 11.00" e
successivi   aggiornamenti,   disponibile   sul   sito   internet  di
quest'ultimo all'indirizzo www.minindustria.it
  4.  Le  domande  devono  essere  presentate,  secondo  le modalita'
indicate ai punti 5.2 e seguenti della citata circolare n. 900315 del
14 luglio  2000  e  successive  modifiche e integrazioni, alle banche
concessionarie  prescelte  dalle imprese tra quelle convenzionate con
il Ministero delle attivita' produttive, ovvero ad uno degli istituti
collaboratori  convenzionati con le banche medesime, il cui elenco e'
allegato alla circolare n. 900940 del 1 ottobre 2001.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 6 novembre 2001
                                                 Il Ministro: Marzano