ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 14 novembre 2001 

Modificazioni  allo statuto della Mediolanum Assicurazioni S.p.a., in
Milano. (Provvedimento n. 1965).
(GU n.272 del 22-11-2001)

                     L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO

  Vista  la  legge  12 agosto  1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della  direttiva  n.  92/49/CEE  in  materia di assicurazione diretta
diversa  dall'assicurazione  sulla  vita e le successive disposizioni
modificative  e  integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che
prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
  Visti  il  decreto  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
"Testo   unico  delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria"  ed  il  decreto  legislativo  4 agosto 1999, n. 343, di
attuazione  della  direttiva  n. 95/26/CE in materia di rafforzamento
della   vigilanza   prudenziale   nel  settore  assicurativo  ed,  in
particolare,  l'art.  4,  concernente  le disposizioni applicabili al
collegio  sindacale  delle  imprese  di  assicurazione con azioni non
quotate;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 giugno  1998,  n.  213, recante
disposizioni  per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale
e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle   assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  ed,  in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
  Visto   il  decreto  ministeriale  in  data  26 novembre  1984,  di
ricognizione   delle   autorizzazioni   all'esercizio  dell'attivita'
assicurativa   e   riassicurativa  gia'  rilasciate  alla  Mediolanum
Assicurazioni  S.p.a.,  con  sede in Milano, via Paleocapa n. 3, ed i
successivi provvedimenti autorizzativi;
  Vista  la  delibera  assunta  in data 27 aprile 2001 dall'assemblea
straordinaria  degli  azionisti della Mediolanum Assicurazioni S.p.a.
che  ha  approvato,  in  particolare,  le  modifiche  apportate  agli
articoli 2,  6, 7, 11, 26 dello statuto sociale nonche', in generale,
a  tutti  gli altri articoli statutari, nel contesto di una revisione
generale  dello  statuto  che  ha  condotto all'adozione di un intero
nuovo testo;
  Considerato   che   non   emergono   elementi  ostativi  in  merito
all'approvazione  delle  predette  variazioni  allo  statuto  sociale
dell'impresa di cui trattasi;
                              Dispone:
  E'  approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Mediolanum
Assicurazioni  S.p.a., con sede in Milano, con le modifiche apportate
agli articoli:
  "Art. 1 (Denominazione) (ex art. 1: Denominazione Sede - Durata)
  Riformulazione dell'articolo in tema di denominazione sociale".
     "Art. 2 (Oggetto) (ex art. 2: Denominazione Sede - Durata)
  Riformulazione  dell'articolo  con  nuova  disciplina  in  tema  di
attivita'  strumentali  per  il  conseguimento  dell'oggetto sociale:
"... In relazione a tale oggetto la societa' puo', inoltre, compiere,
in  via non prevalente, tutte le operazioni commerciali, industriali,
finanziarie,  mobiliari  ed  immobiliari  necessarie  e  connesse  al
conseguimento   dell'oggetto   sociale;   potra'   pertanto  assumere
interessenze,  quote  e  partecipazioni,  anche  azionarie,  in altre
societa',  imprese,  enti,  istituti, associazioni ed organismi anche
consortili  in  qualsiasi  forma costituiti aventi oggetto analogo od
affine  o  connesso  al  proprio  nei  limiti consentiti dalla legge,
prestando  anche  eventuali  servizi  a  favore  di  tali  organismi,
prestare fidejussioni ed avalli, concedere garanzie anche reali anche
nei  confronti  di  Banche  ed  Istituti  di  credito;  le operazioni
finanziarie,  compresa  l'assunzione  di partecipazioni, non dovranno
comunque  essere svolte nei confronti del pubblico... (in luogo della
precedente previsione statutaria: "... In relazione a tale oggetto la
societa'  puo'  effettuare  ogni operazione commerciale, industriale,
finanziaria,   mobiliare  ed  immobiliare  e  compiere  tutto  quanto
necessario   o   utile  per  il  conseguimento  dello  scopo  sociale
sopradescritto, ivi compresa la prestazione di fidejussioni, avalli e
ogni  altra  garanzia  anche reale, anche a favore di terzi non soci,
nonche'   l'assunzione   sia   direttamente   sia  indirettamente  di
partecipazioni  o  interessenze in altre societa' o imprese con scopo
analogo, affine o connesso al proprio... )".
  Invariato il resto dell'articolo.
       "Art. 3 (Sede) (ex art. 3: Denominazione Sede - Durata)
  Introduzione  dell'espressione  "... ed  uffici  amministrativi  in
relazione alla possibilita', per l'impresa, di istituire e sopprimere
ulteriori strutture".
       "Art. 4 (Sede) (ex art. 4: Denominazione Sede - Durata)
  Sostituzione  della  parola  "azionisti  (in luogo della precedente
"soci   )   e   introduzione   dell'espressione   "... per  quel  che
concerne ...  in  relazione  all'individuazione  del  domicilio degli
azionisti, nell'ambito dei loro rapporti con la societa'".
      "Art. 5 (Durata) (ex art. 5: Denominazione Sede - Durata)
  Sostituzione  della  parola  "fissata  (in  luogo  della precedente
"stabilita  ) in relazione alla durata della societa' e introduzione,
ex novo, dell'espressione "e potra' essere prorogata ".
          "Art. 6 (Capitale sociale) (ex art. 6: Capitale)
    a) Nuova  determinazione  del capitale sociale in Euro 25.800.000
(in   luogo  del  precedente  ammontare  pari  a  L. 50.000.000.000),
ripartito  in  n.  25.800.000  azioni  del  valore nominale di euro 1
cadauna (a seguito di conversione in euro del capitale sociale);
    b) Introduzione,  ex  novo,  di  alcune  modalita' di aumento del
capitale   sociale,  per  deliberazione  dell'assemblea:  "...  anche
mediante  emissione  di azioni aventi diritti diversi da quelli delle
azioni  gia'  emesse  ed  altresi'  mediante  conferimento di beni in
natura o di crediti ;
    c) Soppressione  dell'ex  comma  finale  in tema di versamenti in
denaro fatti dagli azionisti alla societa' a titolo di finanziamento,
in quanto comma confluito nell'attuale art. 8, pari testo".
          "Art. 7 (Capitale sociale) (ex art. 7: Capitale)
  Introduzione,  ex novo,  di  limitazioni alla trasferibilita' delle
azioni  (in  luogo della precedente previsione statutaria: "Le azioni
sono  ...  liberamente trasferibili ): diritto di prelazione a favore
del socio - disciplina, effetti e condizioni".
  Invariato il resto dell'articolo.
          "Art. 8 (Capitale sociale) (ex art. 8: Capitale)
    a) Trasposizione della preesistente disciplina di cui all'ex art.
6,  ultimo  comma,  in  tema  di  versamenti  in  denaro  fatti dagli
azionisti alla societa' a titolo di finanziamento, pari testo;
    b) Sostituzione  delle parole "azionisti e "compartecipazione (in
luogo delle precedenti "soci e "partecipazione ) in tema di modalita'
di riduzione del capitale sociale per deliberazione dell'assemblea".
                         "Art. 9 (Assemblea)
  Nuova disciplina in materia di:
    a) assemblea   regolarmente   costituita   e  sue  deliberazioni:
effetti;
    b) luoghi   di   riunione   dell'assemblea,   sia  ordinaria  che
straordinaria: anche "nei Paesi membri della Unione europea ;
    c) diritti  di  voto connesso all'azione [trasposizione, con pari
testo, dell'ex art. 10, pertanto abrogato]".
  Invariato il resto dell'articolo.
              "Abrogazione dell'ex art. 10 (Assemblea)
  "Ogni  azione  da'  diritto ad un voto [articolo abrogato in quanto
confluito nell'attuale art. 9, ultimo comma, pari testo] ".
             "Ex art. 11, rinumerato art. 10 (Assemblea)
    a) In  materia  di convocazione dell'assemblea, soppressione, dal
testo,  della  preesistente  parola  "liberi  riferita  al termine di
pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale;
    b) in  materia  di  validita'  dell'assemblea,  anche qualora non
convocata  secondo  le  ordinarie modalita', soppressione, dal testo,
delle parole "l'Amministratore unico" e introduzione dell'espressione
"in carica riferita tutti gli amministratori intervenuti;
    c) nuova  disciplina  in materia di funzionamento dell'assemblea,
con  possibilita'  che  la  medesima  possa  essere  tenuta anche per
audioconferenza o videoconferenza: condizioni ed effetti".
  Invariato il resto dell'articolo.
             "Ex art. 12, rinumerato art. 11 (Assemblea)
  Riformulazione  dell'articolo  con  nuova  disciplina in materia di
intervento in assemblea: "Possono intervenire all'assemblea tutti gli
azionisti  che  abbiano  depositato  le  loro  azioni  presso la sede
sociale  e  gli eventuali istituti di credito indicati nell'avviso di
convocazione  almeno  cinque  giorni  prima  di  quello  fissato  per
l'assemblea  (in luogo della precedente previsione statutaria: "Hanno
diritto  di  intervenire  all'assemblea  i  soci che si trovano nelle
condizioni previste dalle disposizioni di legge in materia )".
             "Ex art. 13, rinumerato art. 12 (Assemblea)
  In    relazione    al   diritto   dell'azionista   di   intervenire
all'assemblea,  con particolare riferimento alla possibilita', per il
medesimo,   di   farsi   rappresentare   mediante   delega   scritta,
soppressione,  dal testo, dell'espressione preesistente "... da altra
persona,  anche  non  azionista ...  nonche'  dell'inciso  "in genere
riferito,  quest'ultimo, alla constatazione del diritto di intervento
a cura del Presidente".
  Invariato il resto dell'articolo.
             "Ex art. 14, rinumerato art. 13 (Assemblea)
  Riformulazione  dell'articolo  con  nuova  disciplina in materia di
presidenza  dell'assemblea: "L'assemblea e' presieduta dal Presidente
del  Consiglio e, in mancanza di quest'ultimo, dal Vice Presidente se
nominato;  in  caso  di  assenza o impedimento degli stessi, da altra
persona  eletta  dall'assemblea (in luogo della precedente previsione
statutaria:  "L'assemblea  e'  presieduta dall'Amministratore unico o
dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in loro assenza da
altra persona eletta dall'assemblea stessa )".
             "Ex art. 15, rinumerato art. 14 (Assemblea)
  Riformulazione   dell'articolo   con   nuova  disciplina:  "Per  la
costituzione  e  le  deliberazioni  delle  assemblee, tanto ordinarie
quanto straordinarie, cosi' in prima come in seconda convocazione, si
applicano  le  disposizioni  di  legge  (in  luogo  della  precedente
previsione  statutaria:  "Le deliberazioni dell'assemblea sono valide
se   prese   con   le  presenze  e  le  maggioranze  stabilite  dagli
articoli 2368 e 2369 del codice civile)".
             "Ex art. 16, rinumerato art. 15 (Assemblea)
  Riformulazione  dell'articolo  con  nuova  disciplina in materia di
verbale  assembleare:  "Le  deliberazioni  dell'assemblea  sono fatte
constatare   da   apposito   verbale  firmato  dal  Presidente  della
riunione ...;   nei  casi  di  legge  e  ogni  qualvolta  lo  ritenga
opportuno,  il Presidente della riunione fara' redigere il verbale da
un  Notaio  (in  luogo  della  precedente  previsione statutaria: "Le
deliberazioni   dell'assemblea  sono  fatte  constatare  da  processo
verbale  firmato  dal  Presidente ... Nei casi di legge il verbale e'
redatto da Notaio )".
          "Ex art. 17, rinumerato art. 16 (Amministrazione)
  Riformulazione  dell'articolo  con  nuova  disciplina in materia di
composizione  del  Consiglio  di  amministrazione, nomina e durata in
carica  degli amministratori e forma di amministrazione: "La societa'
e'  amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre a
undici  amministratori  i  quali  durano  in  carica  per  il periodo
stabilito  dall'assemblea,  fermo il disposto dell'art. 2383, secondo
comma,  del  codice  civile e sono rieleggibili. Spetta all'assemblea
determinare  la forma di amministrazione, la nomina e il numero degli
amministratori  (in luogo della precedente previsione statutaria: "La
societa'   potra'   essere   amministrativa   da   un   Consiglio  di
amministrazione  composto da tre a nove membri o da un amministratore
unico,   nominati   dall'assemblea.   La   scelta   della   forma  di
amministrazione  spettera' all'assemblea ordinaria in sede di rinnovo
delle  cariche  sociali.  Essi durano in carica tre esercizi o per il
minor periodo determinato dall'assemblea e sono rieleggibili ).
  Nuova disciplina in materia di:
    a) possesso dei requisiti di legge in capo agli amministratori;
    b) difetto dei requisiti: effetti;
    c) declaratoria  di  decadenza  della  carica:  Organo  preposto,
termini e decorrenza".
"Ex  art.  27 (Norme per il funzionamento dell'Amministratore unico),
                rinumerato art. 17 (Amministrazione)
  Invariato nel testo".
"Art.    18 (Norme    per   il   funzionamento   del   Consiglio   di
                          amministrazione)
  Riformulazione  dell'articolo  in materia di nomina del Presidente:
"Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, sceglie e
nomina  tra  i  propri  membri  un  Presidente ...  (in  luogo  della
precedente  previsione  statutaria:  "Il  Consiglio elegge tra i suoi
membri un Presidente ove a cio' non abbia provveduto l'assemblea ).
  Nuova disciplina in materia di:
    a) rappresentanza legale della societa' in capo al Presidente del
Consiglio (traslazione dall'ex art. 22);
    b) possibilita'  di  elezione  di  uno  o  piu'  Vice Presidenti:
effetti;
    c) esercizio  del  potere  di  rappresentanza legale da parte del
Vice Presidente: effetti;
    d) nomina  di piu' Vice Presidenti: modalita' di sostituzione del
Presidente a cura del Consiglio.
  Soppressione  dell'ex  comma  finale  relativo  agli  effetti della
mancanza  della  maggioranza  dei  consiglieri  in  carica  in quanto
periodo confluito, con integrazioni, nell'attuale art. 25".
"Art.    19 (Norme    per   il   funzionamento   del   Consiglio   di
                          amministrazione)
  Riformulazione  dell'articolo  con  nuova  disciplina in materia di
raduno  e modalita' di convocazione del Consiglio di amministrazione:
"Il  Consiglio si raduna tutte le volte che il Presidente lo giudichi
necessario  o  ne  facciano  richiesta  scritta  almeno  due dei suoi
membri.  Il  Presidente  ha  facolta'  di indire la riunione anche in
luogo  diverso  da  quello  della sede sociale, in Italia o nei Paesi
membri dell'Unione europea. La convocazione e' fatta dal Presidente o
da  chi  ne  fa  le veci con lettera raccomandata oppure telegramma o
telefax spedito almeno cinque giorni prima o, in caso di urgenza, con
telegramma o telefax spedito almeno un giorno prima di quello fissato
per  l'adunanza  a  ciascun membro del Consiglio ed a ciascun Sindaco
effettivo  (in  luogo  della  precedente  previsione  statutaria: "Il
Consiglio  si  raduna,  anche  in  luogo  diverso dalla sede sociale,
purche'  in  Italia,  tutte  le  volte  che il Presidente lo giudichi
necessario o ne faccia richiesta uno dei suoi membri. La convocazione
e'  fatta  dal  Presidente con lettera raccomandata da spedire almeno
otto  giorni  liberi  prima  e,  in caso di urgenza, con telegramma o
telex  da  spedire  almeno  tre  giorni  prima  di quello fissato per
l'adunanza a ciascun membro del Consiglio e ai Sindaci effettivi )".
"Inserimento  nuovo art. 20 (Norme per il funzionamento del Consiglio
                         di amministrazione)
    a) Soggetto   preposto   alla   presidenza   del   Consiglio   di
amministrazione;
    b) possibilita'  di tenuta delle riunioni del Consiglio anche per
audioconferenza o videoconferenza: condizioni ed effetti".
"Ex  art.  20,  rinumerato  art.  21  (Norme per il funzionamento del
                    Consiglio di amministrazione)
  Riformulazione  dell'articolo  con  nuova  disciplina in materia di
validita'  della  costituzione e delle deliberazioni del Consiglio di
amministrazione:   "Per  la  validita'  della  costituzione  e  delle
deliberazioni   del   Consiglio   e'   richiesta  la  presenza  della
maggioranza  dei suoi membri in carica e, in difetto di convocazione,
la presenza di tutti i suoi membri in carica e dei Sindaci effettivi.
Le  deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza
dei  presenti  (in  luogo della precedente previsione statutaria: "Le
riunioni  del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza
dei  suoi  membri  ed  in  difetto di convocazione con la presenza di
tutti  i  suoi  membri  e  dei Sindaci effettivi. Le deliberazioni si
prendono  con  il  voto  favorevole della maggioranza dei Consiglieri
presenti ).
  Trasposizione  dell'ex  art.  24 nell'attuale art. 21 relativamente
alla  disciplina  del  processo  verbale in tema di deliberazioni del
Consiglio".
"Ex  art.  21,  rinumerato  art.  22  (Norme per il funzionamento del
                    Consiglio di amministrazione)
  Riformulazione  dell'articolo  con  nuova  disciplina in materia di
poteri  del  Consiglio di amministrazione: "Il Consiglio e' investito
di  tutti  i  piu'  ampi  poteri  per  l'amministrazione  ordinaria e
straordinaria della societa', senza esclusione di sorta, con facolta'
di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento e
l'attuazione   degli   scopi   sociali  (in  luogo  della  precedente
previsione  statutaria:  "Al  Consiglio  di  amministrazione spettano
tutti   i   piu'   ampi  poteri  per  l'amministrazione  ordinaria  e
straordinaria  della societa', senza limitazione, escluso solo quelli
che  la legge o lo statuto in modo tassativo riservano all'assemblea,
con  facolta'  di  compiere  tutti gli atti ritenuti opportuni per il
raggiungimento  e  l'attuazione degli scopi sociali, meglio descritti
per esemplificazione nel successivo art. 26 )".
"Art.   23   (Norme   per   il   funzionamento   del   Consiglio   di
                          amministrazione)
    a) Nell'ambito dei poteri del Consiglio di amministrazione, nuova
disciplina   in   materia   di   nomina   del  Comitato  esecutivo  e
renumerazione degli amministratori investiti di particolari cariche;
    b) in   relazione   alle   ulteriori  competenze  del  Consiglio,
riformulazione  dell'articolo,  con  modifiche, sia in tema di poteri
delegati  ad  uno o piu' dei suoi membri che di legale rappresentanza
della   societa'  spettante,  in  via  disgiunta,  a  ciascuno  degli
amministratori delegati;
    c) in  relazione alla possibilita', per il Consiglio, di nominare
un  Direttore  generale,  uno  o  piu' Direttori nonche' Procuratori,
trasposizione  della  preesistente  disciplina  di cui all'ex art. 26
(Norme   per   il  funzionamento  dell'Amministratore  unico),  quivi
confluita con modifiche".
"Abrogazione   dell'ex  art.  24  (Norme  per  il  funzionamento  del
                    Consiglio di amministrazione)
  Disciplina  (in  tema  di  processo verbale delle deliberazioni del
Consiglio) ora confluita nell'attuale art. 21, ultimo comma".
"Inserimento  nuovo art. 24 (Norme per il funzionamento del Consiglio
                         di amministrazione)
  Obbligo   di  informativa  al  Collegio  sindacale,  da  parte  del
Consiglio   di   amministrazione,   sull'attivita'   svolta  e  sulle
operazioni  di  maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale
effettuate  dalla  societa'  o  dalle  societa'  controllate  ed,  in
particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse.
  Modalita'  della  comunicazione,  anche  in presenza di particolari
circostanze".
"Abrogazione   dell'ex   art.   25   (Norme   per   il  funzionamento
                     dell'Amministratore unico)
  Competenze dell'Amministratore unico".
"Inserimento  nuovo art. 25 (Norme per il funzionamento del Consiglio
                         di amministrazione)
  Introduzione,  con  modifiche  ed  integrazioni, della preesistente
disciplina  di  cui  all'ex art. 18, ultimo comma, in tema di effetti
relativi alla mancanza degli amministratori in carica, per dimissioni
od altre cause".
"Abrogazione   dell'ex   art.   26   (Norme   per   il  funzionamento
                     dell'Amministratore unico)
  Poteri di ordinaria amministrazione dell'Amministratore unico".
    "Ex art. 28 (Collegio sindacale) rinumerato art. 26 (Sindaci)
  Riformulazione  dell'articolo  con  nuova  disciplina in materia di
nomina,  composizione  e  durata  in  carica  del Collegio sindacale:
"L'assemblea  ordinaria elegge il Collegio sindacale, composto di tre
Sindaci  effettivi  e  due  supplenti,  che  restano in carica per un
triennio e sono rieleggibili... (in luogo della precedente previsione
statutaria: "La gestione della societa' e' controllata da un Collegio
sindacale composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati
e funzionanti a' sensi di legge ).
  Nuova disciplina in materia di:
    a) nomina del Presidente del Collegio sindacale: modalita';
    b) limiti al cumulo degli incarichi per i sindaci: effetti;
    c) possesso dei requisiti di legge in capo ai sindaci;
    d) compenso e rimborso spese per i sindaci: Organo competente.".
     "Ex art. 29, rinumerato art. 27 (Bilancio e riparto utili)
  Riformulato nel testo".
     "Ex art. 30, rinumerato art. 28 (Bilancio e riparto utili)
  Riformulazione  dell'articolo  con  nuova  disciplina in materia di
destinazione  degli  utili: "Gli utili netti risultanti dal bilancio,
previa deduzione di almeno il 5% per la riserva legale, nei limiti di
legge,    devono    essere   destinati   secondo   la   deliberazione
dell'assemblea (in luogo della precedente previsione statutaria: "Gli
utili  netti  emergenti dal bilancio, previa deduzione del 5% (cinque
per  cento)  per la riserva legale, verranno ripartiti tra le azioni,
salvo diversa deliberazione dell'assemblea ).".
        "Inserimento nuovo art. 29 (Bilancio e riparto utili)
  Disciplina in tema di acconti sui dividendi".
        "Inserimento nuovo art. 30 (Bilancio e riparto utili)
  Disciplina dei dividendi non riscossi: effetti".
           "Art. 31 (Scioglimento e disposizioni generali)
  Introduzione   dell'inciso   "ed   i  compensi  in  relazione  alle
determinazioni  da assumere, a cura dell'assemblea, nei confronti dei
liquidatori in caso di scioglimento della societa'".
           "Art. 32 (Scioglimento e disposizioni generali)
  Invariato nel testo".
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 14 novembre 2001
                                             Il presidente: Manghetti