ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 26 novembre 2001 

Modificazioni allo statuto de La Sicurta' 1879 societa' per azioni di
assicurazioni   e   riassicurazioni   (in   breve  La  Sicurta'  1879
assicurazioni S.p.a.), in Milano. (Provvedimento n. 1971).
(GU n.281 del 3-12-2001)

                     L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO

  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della  direttiva  n.  92/49/CEE  in  materia di assicurazione diretta
diversa  dall'assicurazione  sulla  vita e le successive disposizioni
modificative  ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che
prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
  Visto  il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione
della   direttiva  n.  91/674/CEE  in  materia  di  conti  annuali  e
consolidati delle imprese di assicurazione ed, in particolare, l'art.
11,  che  prevede  nuovi  termini  per l'approvazione del bilancio di
esercizio;
  Visti  il  decreto  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
"testo   unico  delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria"  ed  il  decreto  legislativo  4 agosto 1999, n. 343, di
attuazione  della  direttiva  n. 95/26/CE in materia di rafforzamento
della   vigilanza   prudenziale   nel  settore  assicurativo  ed,  in
particolare,  l'art.  4  concernente  le  disposizioni applicabili al
collegio  sindacale  delle  imprese  di  assicurazione con azioni non
quotate;
  Visto  il  decreto  legislativo  24  giugno  1998,  n. 213, recante
disposizioni  per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale
e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto  legislativo  13  ottobre  1998, n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle   assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  ed,  in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
  Visto  il  decreto  ministeriale  in  data  30  marzo 2000, n. 162,
recante  norme  per la fissazione dei requisiti di professionalita' e
onorabilita'  dei  membri del collegio sindacale, regolamento emanato
ai  sensi  dell'art.  148, comma 4, del citato decreto legislativo n.
58/1998;
  Visto   il  decreto  ministeriale  in  data  26  novembre  1984  di
ricognizione   delle   autorizzazioni   all'esercizio  dell'attivita'
assicurativa  e  riassicurativa  gia'  rilasciate  a La Sicurta' 1879
societa'  per  azioni di assicurazioni e riassicurazioni (in breve La
Sicurta' 1879 assicurazioni S.p.a.), con sede in Milano, piazza Carlo
Erba n. 6, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;
  Viste le delibere assunte in data 7 novembre 2000, 26 aprile 2001 e
6  novembre  2001 dalle assemblee straordinarie degli azionisti de La
Sicurta'  1879  assicurazioni S.p.a. che hanno approvato le modifiche
apportate  agli  articoli  2,  6,  9,  16,  17, 18, 19, 25 e 26 dello
statuto sociale;
  Considerato   che   non   emergono   elementi  ostativi  in  merito
all'approvazione  delle  predette  variazioni  allo  statuto  sociale
dell'impresa di cui trattasi;

                              Dispone:
  E'  approvato  il  nuovo testo dello statuto sociale de La Sicurta'
1879 societa' per azioni di assicurazioni e riassicurazioni (in breve
La  Sicurta'  1879  assicurazioni S.p.a.), con sede in Milano, con le
modifiche apportate agli articoli:
    "Art. 2 (Denominazione - Scopo - Sede - Durata). - Riformulazione
dell'articolo  e  nuova disciplina in materia di oggetto sociale: "La
societa'  ha  per  oggetto: l'esercizio dell'attivita' assicurativa e
riassicurativa  in  tutte le forme consentite dalla legge, in tutti i
rami  danni"  (in  luogo  della precedente previsione statutaria: "La
societa' ha per scopo l'esercizio in Italia e all'estero: a) di tutte
le  assicurazioni  sulla  vita  umana  nelle  varie  combinazioni ivi
comprese  le rendite vitalizie, le capitalizzazioni e qualsiasi altra
assicurazione  complementare  od  attinente  alle assicurazioni sulla
vita;   b)  delle  assicurazioni  in  tutti  i  rami  danni,  e  piu'
precisamente  nei  rami: infortuni - malattia - auto rischi diversi -
aeronautica  -  trasporti  -  incendio  -  rischi  atomici  - furto -
grandine  -  altri  danni  ai beni (bestiame, cristalli, danni acque,
films,   guasti   macchine,   rischi   montaggio  e  C.A.R.)  -  R.C.
obbligatoria autoveicoli - R.C. obbligatoria natanti - R.C. diversi -
credito  - cauzioni - perdite pecuniarie - tutela giudiziaria - ed in
ogni altro eventuale ramo previsto dalla normativa di legge; c) delle
riassicurazioni di ogni specie";
    "Art.  6  (Capitale). - Nuova determinazione del capitale sociale
in   euro   8.000.000   (in   luogo  del  precedente  importo  di  L.
16.000.000.000) diviso in n. 8.000.000 di azioni da euro 1 cadauna [a
seguito  di  riduzione del capitale sociale da L. 16.000.000.000 a L.
5.747.173.000  per  copertura parte perdita residua al 31 marzo 2001,
contestuale   ricostituzione   e   riaumento   dello   stesso   a  L.
16.000.000.000,  conversione  al tasso fisso con raggruppamento delle
azioni,  sostituzione delle 16.000.000 di azioni da nominali L. 1.000
cadauna  con  n.  8.000.000  di  azioni  da nominali 1 euro cadauna e
attribuzione a riserva di L. 509.840.000]";
    "Art.  9  (Assemblee). - Modifica  dei  termini  di  convocazione
dell'assemblea  ordinaria  ai  fini  dell'approvazione  del bilancio:
entro  il  30 aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce
il  bilancio  stesso, con possibilita' di prorogare tale termine sino
al  30  giugno,  qualora particolari esigenze lo richiedano, nei modi
previsti dalla normativa vigente";
    "Art.  16  (Consiglio  di  amministrazione). - Introduzione della
possibilita'   che  il  consiglio  di  amministrazione,  in  caso  di
impedimento  del  presidente, sia convocato anche dall'amministratore
delegato";
    "Art.   17   (Consiglio   di   amministrazione). - Riformulazione
dell'articolo  e  nuova  disciplina  in  materia  di convocazione del
consiglio  di  amministrazione:  "Il consiglio si radunera' sia nella
sede  della  societa' che altrove tutte le volte che il presidente, o
in  sua  vece l'amministratore delegato, lo ritenga opportuno, oppure
quando  ne  sia  fatta  richiesta al presidente da un amministratore,
nonche'  quando  i  sindaci,  previa  comunicazione al presidente del
consiglio  di amministrazione, lo ritengano opportuno (in luogo della
precedente  previsione  statutaria:  "Il  consiglio  si radunera' sia
nella  sede  della  societa'  che  altrove  tutte  le  volte  che  il
presidente  lo  giudichi  necessario  o  quando  ne sia fatta domanda
scritta da almeno tre dei suoi membri o dal collegio sindacale )";
    "Art.  18  (Consiglio  di  amministrazione). - Sostituzione delle
parole  "partecipazione  e  "partecipanti  (in luogo delle precedenti
"presenza  effettiva  e  "presenti  )  in  materia di validita' delle
deliberazioni del consiglio";
    "Art.    19    (Consiglio   di   amministrazione). - Introduzione
dell'obbligo  di  informativa  al  collegio  sindacale,  da parte del
consiglio   di   amministrazione,   sull'attivita'   svolta  e  sulle
operazioni  di  maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale
effettuate  dalla  societa'  o  dalle  societa'  controllate  ed,  in
particolare,  sulle  operazioni in potenziale conflitto di interessi:
modalita'";
    "Art. 25 (Sindaci). - Nuova disciplina in materia di:
      a) requisiti dei sindaci;
      b) nomina del presidente del collegio sindacale: criteri;
      c) limite al cumulo degli incarichi per i sindaci: effetti;
      d) individuazione  ai  sensi  dell'art. 1, comma 3, del decreto
ministeriale  30  marzo  2000, n. 162, delle materie e dei settori di
attivita' strettamente attinenti a quello dell'impresa";
    "Art.  26  (Bilancio  e  utili). - Introduzione  dei  termini per
l'approvazione  del bilancio: entro il 30 aprile dell'anno successivo
a  quello  cui si riferisce il bilancio stesso, salva la possibilita'
di proroga prevista all'art. 9 dello statuto".
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 26 novembre 2001
                                             Il presidente: Manghetti