MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 20 novembre 2001 

Rigetto  della domanda di riconoscimento al sig. Ege Harald di titolo
di  studio  estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia
della professione di psicologo.
(GU n.286 del 10-12-2001)

                        IL DIRETTORE GENERALE
            del Dipartimento per gli affari di giustizia

  Visti  gli  articoli  1  e  8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del 21 dicembre 1988, relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Vista  l'istanza  del  dott.  Ege  Harald,  nato a Ravensburg il 18
maggio  1965,  cittadino  tedesco,  diretta  ad  ottenere,  ai  sensi
dell'art.   12   del   sopra   indicato   decreto   legislativo,   il
riconoscimento   del   proprio  titolo  di  psicologo  conseguito  in
Germania;
  Rilevato  che  il  richiedente e' in possesso del titolo accademico
"Dipl.-Verw.-Wiss."   conseguito   presso   la  facolta'  di  scienze
amministrative dell'Universita' di Costanza in data 20 agosto 1992;
  Considerato che il dott. Ege e' altresi' in possesso del diploma di
specialista in "Relazioni industriali e del lavoro" conseguito presso
l'Universita'  degli  studi  di  Bologna in data 7 luglio 1994, e del
titolo   di   "Dottore   di   ricerca  in  psicologia  del  lavoro  e
dell'organizzazione"  conseguito  presso  la stessa Universita' il 18
giugno 1998;
  Considerato  che, il richiedente non ha dimostrato di possedere due
anni  di  esperienza professionale nell'ambito della psicologia, come
richiesto  dall'art.  3,  lettera b),  della  direttiva  89/48/CEE  e
dall'art.  3  del  decreto legislativo n. 115/1992, per quei Paesi in
cui la professione non sia regolamentata;
  Considerato   che  il  dott.  Ege  risulta  iscritto  alla  "BDP  -
Berufsverband  deutscher  psychologen"  da dicembre 1999, ma che tale
associazione  non  e'  stata  inserita  nell'allegato  alla direttiva
89/48/CEE  ai  sensi  dell'art.  1,  lettera d), secondo comma, e che
pertanto  l'iscrizione  stessa non puo' essere considerata al fine di
valutare la professione di psicologo in Germania come "regolamentata"
per i membri della BDP;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 2 ottobre 2000 e del 17 luglio 2001;
  Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  nazionale di categoria
nella seduta sopra indicata;
                              Decreta:
  L'istanza  presentata  dal  dott.  Ege  Harald  nato  a  Ravensburg
18 maggio   1965,   cittadino   tedesco,   diretta   ad  ottenere  il
riconoscimento  del  titolo  professionale di psicologo conseguito in
Germania, e' respinta.
    Roma, 20 novembre 2001
                                    Il capo del Dipartimento: Tatozzi