DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 agosto 2001 

Autorizzazione    all'Avvocatura   dello   Stato   ad   assumere   la
rappresentanza  e la difesa degli "Enti parco nazionale", nei giudizi
attivi   e   passivi  avanti  le  autorita'  giudiziarie,  i  collegi
arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.
(GU n.283 del 5-12-2001)

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visti  l'art.  43  del  testo  unico  delle  leggi  e  delle  norme
giuridiche  dall'Avvocatura  dello Stato, approvato con regio decreto
30 ottobre  1933,  n.  1611, nonche' l'art. 1 della legge 16 novembre
1939, n. 1889, e l'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 303;
  Considerata  l'opportunita' di autorizzare l'Avvocatura dello Stato
ad   assumere  la  rappresentanza  e  la  difesa  degli  "Enti  parco
nazionale";
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;
  Di  concerto  con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle
finanze;

                              Decreta:
  L'Avvocatura   dello   Stato   e'   autorizzata   ad   assumere  la
rappresentanza  e  la difesa degli "Enti parco nazionale" nei giudizi
attivi   e   passivi  avanti  le  autorita'  giudiziarie,  i  collegi
arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.
  Il  presente  decreto  sara' sottoposto alle procedure di controllo
previste   dalla   normativa  vigente  e  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 29 agosto 2001
              Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                             Berlusconi

                     Il Ministro della giustizia
                              Castelli

              Il Ministro dell'economia e delle finanze
                              Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2001
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 13, foglio n. 40