AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 11 ottobre 2001 

Verifica  dell'applicazione del principio della tutela del pluralismo
nello  specifico mercato della televisione a pagamento ai fini di cui
al   comma   2  della  delibera  n.  846/00/CONS.  (Deliberazione  n.
401/01/CONS).
(GU n.289 del 13-12-2001)

           L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

  Nella  riunione del consiglio del 10 ottobre 2001 ed in particolare
nella sua prosecuzione dell'11 ottobre;
  Vista  la  legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorita'
per  le  garanzie  nelle  comunicazioni, e, in particolare, l'art. 2,
concernente il divieto di posizioni dominanti;
  Vista  la  legge  5  agosto  1981, n. 416, recante disciplina delle
imprese   editrici   e   provvidenze  per  l'editoria,  e  successive
modificazioni e integrazioni;
  Vista  la  legge  6  agosto  1990,  n.  223, recante disciplina del
sistema radiotelevisivo pubblico e privato;
  Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante disposizioni
urgenti  per  lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per
evitare  la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel
settore  radiotelevisivo,  come convertito dalla legge 29 marzo 1999,
n. 78;
  Visto  il  provvedimento del 14 giugno 2000, n. 8386 dell'Autorita'
garante  della  concorrenza e del mercato relativo al procedimento n.
A274  -  Stream/Telepiu',  pubblicato  nel  bollettino dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato n. 23/2000;
  Visto  il  regolamento in materia di costituzione e mantenimento di
posizioni  dominanti  nel  settore  delle comunicazioni, adottato con
delibera  del  23  marzo  1999, n. 26/1999, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;
  Vista  la  delibera  del  16  gennaio 2001, n. 28/01/CONS, di avvio
dell'istruttoria  volta alla verifica dell'applicazione del principio
della tutela del pluralismo nello specifico mercato della televisione
a  pagamento  ai fini di cui al comma 2 della delibera del 6 dicembre
2000, n. 846/00/CONS;
  Vista  la delibera del 4 luglio 2001, n. 278/01/CONS che dispone la
chiusura dell'istruttoria finalizzata alla verifica dell'applicazione
del  principio  della  tutela  del pluralismo nello specifico mercato
della televisione a pagamento;
  Vista  la delibera del 4 luglio 2001, n. 279/01/CONS, di fissazione
dell'audizione conclusiva del citato procedimento;
  Vista  la  delibera  dell'11  luglio  2001,  n. 295/01/CONS recante
proroga  del  termine  di  conclusione  del  procedimento avviato con
delibera n. 28/01/CONS;
  Visti gli atti del procedimento;
  Considerato quanto segue:
                         1. Il procedimento.
                            1.1. Le parti
                        1.1.1. Stream S.p.a.
  1. Stream S.p.a. (di seguito Stream) e' una societa' creata da Stet
S.p.a.   nel   1993  allo  scopo  di  sviluppare  e  fornire  servizi
multimediali  interattivi  (quali video on demand, pay per view, home
banking,   home  shopping).  Stream,  il  cui  capitale  sociale  era
interamente  detenuto  da  Stet S.p.a. (poi Telecom Italia S.p.a., di
seguito Telecom Italia) - societa' controllante la concessionaria del
servizio  pubblico di telecomunicazioni e a prevalente partecipazione
statale   tramite  l'IRI  -  ha  operato  fino  alla  fine  del  1997
essenzialmente  come  service  provider,  trasportando  via  cavo  il
segnale relativo a programmi e canali prodotti da terzi.
  2.  La  legge  6  agosto  1990, n. 223, recante norme di disciplina
dell'emittenza    radiotelevisiva,   vietando   il   rilascio   della
concessione per la radiodiffusione televisiva ad enti pubblici, anche
economici,  e  a  societa' a prevalente partecipazione pubblica (art.
16,   comma  12),  impediva  a  Stream  di  operare  quale  emittente
televisiva  abilitata  a  trasmettere  propri  programmi. Il comma 11
dello   stesso   articolo  escludeva,  peraltro,  il  rilascio  della
concessione   a   societa'  che  non  avessero  per  oggetto  sociale
l'esercizio  di  attivita'  radiotelevisiva,  editoriale  o  comunque
attinente  all'informazione  ed allo spettacolo. Stream ha mutato nel
1998 il suo oggetto sociale, onde conformarsi a tale previsione. Tale
condizione  soggettiva  era  del  resto  ostativa  anche  ai fini del
rilascio  della  autorizzazione  ministeriale alla "distribuzione dei
programmi  sonori  e  televisivi  via  cavo",  per effetto del rinvio
operato  dall'art. 9 del decreto legislativo 22 febbraio 1991, n. 73,
alle disposizioni della citata legge n. 223/1990.
  3.  Stream,  svolgendo attivita' di service provider, permetteva la
distribuzione, attraverso la rete cablata della sua controllante, del
segnale  delle  emittenti  televisive autorizzate alla diffusione via
cavo.   Nell'ottobre   del   1997,   in   seguito  alla  fusione  per
incorporazione  di  Telecom Italia in Stet, la quota di controllo del
Tesoro nella nuova Telecom Italia andava al di sotto della soglia del
50%.  Peraltro, la legge 31 luglio 1997, n. 249, all'art. 4, comma 8,
vietava,  fino  al  1  gennaio  1998,  alle  societa' destinatarie di
concessioni   in   esclusiva   per  telecomunicazioni  di  realizzare
produzioni radiotelevisive.
  4.  Pertanto,  l'impedimento,  in  capo  a Stream, di operare quale
emittente  televisiva,  prima  derivante,  in  relazione all'art. 16,
comma  12,  della  legge n. 223/1990, dalla prevalente partecipazione
pubblica nel suo capitale, si e' protratto fino al 1 gennaio 1998 per
effetto  del  divieto  di  cui alla legge n. 249/1997. Dalla predetta
data,  l'attivita'  di  Stream  puo'  ormai riguardare la televisione
criptata  ed  in  chiaro  via  satellite  e via cavo e la televisione
criptata  via etere. Cessata la prevalente partecipazione pubblica in
esito  alla  privatizzazione  dell'azionista  Telecom Italia e venuto
meno,  dal  1  gennaio  1998,  il  divieto  per la concessionaria del
servizio  pubblico  di  telecomunicazioni  di  realizzare  produzioni
televisive.  Stream  ha  ampliato  il  proprio  oggetto sociale ed ha
iniziato l'attivita' di emittente televisiva a pagamento, offrendo al
pubblico   servizi  di  televisione  a  pagamento,  via  cavo  e  via
satellite.  In  data 18 maggio 1998 Stream ha avviato le trasmissioni
digitali satellitari, dando inizio alle attivita' commerciali.
  5.   Stream   e'   inoltre   presente   direttamente   nei  servizi
tecnico-amministrativi   per   i  propri  abbonati  (controllo  degli
abbonamenti, autorizzazione all'accesso, fatturazione, ecc.).
  6.  Nel  mese di giugno 1999, in seguito alla cessione di azioni da
parte  di  Telecom  Italia,  nuovi azionisti hanno fatto ingresso nel
capitale  sociale  di  Stream, che e' risultato, per l'effetto, cosi'
ripartito:  Telecom  Italia  S.p.a.:  35%, News Television Ltd.: 35%,
Cecchi  Gori  Group FIN.MA.VI. S.r.l.: 18%, Societa' Diritti Sportivi
(SDS)  S.p.a.:  12%.  Peraltro,  a  seguito  di  aumento  di capitale
deliberato  nel febbraio 2000 e di accordi di compravendita di azioni
intervenuti  tra  i  soci  nell'aprile  2000,  il  capitale di Stream
risulta   posseduto,   allo   stato,   con  partecipazioni  azionarie
paritetiche, dalle sole Telecom Italia e News Television.
                       1.1.2. Telepiu' S.p.a.
  7.  Telepiu'  S.p.a.  (di seguito Telepiu) opera in Italia dal 1991
quale  emittente  televisiva  a  pagamento  diffondendo programmi con
tecnologia  analogica via etere e, a partire dal 1996, con tecnologia
digitale   via   satellite  e,  tramite  Stream,  via  cavo.  Con  il
decreto-legge  27  agosto  1993,  n.  323,  convertito dalla legge 27
ottobre  1993,  n.  422,  e'  stato  previsto il passaggio graduale e
obbligatorio   della  trasmissione  televisiva  in  forma  codificata
dall'etere  al  cavo  o al satellite e si e' imposto alle emittenti a
pagamento,  per  un  periodo  di  due  anni (dal 28 agosto 1995 al 28
agosto  1997),  di  diffondere  il  segnale televisivo con piu' mezzi
trasmissivi  (art.  11 del decreto-legge n. 323/1993, come sostituito
dalla citata legge di conversione). Dal settembre 1996, attraverso il
marchio  D+,  Telepiu'  propone  un'offerta televisiva a pagamento in
digitale  che  si compone di circa 90 canali, di cui 37 video (canali
premium  e canali tematici) e 30 audio, oltre a un'offerta in pay per
view articolata su 16 canali.
  8.  Dopo  essere  stata  controllata  congiuntamente,  con  il  45%
ciascuno e per mezzo di accordi parasociali, dal gruppo Kirch e dalla
societa'  Nethold,  Telepiu' e' stata rilevata nel corso del 1997 dal
gruppo  francese  Canal Plus (di seguito CANAL+) operante nel mercato
della  televisione  a  pagamento  in vari Paesi europei. La compagine
azionaria di Telepiu' e' suddivisa tra un 98% appartenente a Canal+ e
un  2%  di proprieta' della Rai. Telepiu' controlla diverse societa',
alcune  delle quali (Europa TV e Prima TV), incaricate della funzione
di  editoria  dei  canali, acquisiscono i diritti televisivi presso i
relativi   titolari   e  producono  sia  i  canali  definiti  premium
dall'emittente,  sia  i  canali  relativi  allo  sport.  La  societa'
controllata  Atena  Servizi  S.p.a.  opera  invece nella gestione dei
servizi   tecnico-amministrativi   della   piattaforma   digitale  ed
acquisisce  diritti  di  trasmissione  di  canali  prodotti  da altri
soggetti per allestire l'offerta al pubblico.
            1.2. I soggetti partecipanti all'istruttoria
                           1.2.1. e.Biscom
  9.  La societa' e' quotata dal 30 marzo 2000 al Nuovo Mercato della
Borsa  di  Milano  dopo  un'IPO (Initial Public Offering) che ha reso
possibile  una raccolta finanziaria di oltre 3 mila miliardi di lire.
e.Biscom  oggi  opera  sul  mercato con le societa': FastWeb (56,5%),
HanseNet  (80%), Metroweb (33%), B2Biscom (99,8%), e.BisMedia (100%),
Rai Click (40%), e.BisNews (100%), e.Voci (75,9%).
  10.  e.Bismedia  S.p.a.  (di  seguito  e.Bismedia)  e' una societa'
attiva  nel  settore  della  distribuzione  e  commercializzazione di
contenuti  di  carattere  informativo e culturale attraverso mezzi di
trasmissione  elettronica  e  telematica.  Il suo capitale sociale e'
interamente detenuto da e.Biscom S.p.a.
                    1.3. Le fasi del procedimento
  11.   Il   Consiglio   dell'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
comunicazioni,  nella  sua riunione del 16 gennaio 2001, ha disposto,
con  delibera  n. 28/01/CONS, ai sensi dell'art. 4 del regolamento in
materia  di  costituzione  e  mantenimento di posizioni dominanti nel
settore  delle  comunicazioni adottato con delibera n. 26/99, l'avvio
dell'istruttoria  volta alla verifica dell'applicazione del principio
della tutela del pluralismo nello specifico mercato della televisione
a  pagamento ai fini di cui al comma 2 della delibera n. 846/00/CONS,
affidando  l'incarico  di  responsabile del procedimento al direttore
del   Dipartimento   regolamentazione.   L'Autorita'   ha  comunicato
l'apertura  dell'istruttoria  con  la  pubblicazione  del testo della
delibera sul suo sito web.
  12.  L'avvio  del  procedimento  e'  stato  notificato  a  Stream e
Telepiu' in data 18 gennaio mediante telefax, seguito da raccomandata
con avviso di ricevimento. In seguito alla nota inviata il 6 febbraio
all'Autorita'  da  parte  della  societa'  e.Biscom,  ed a successive
richieste, a sostegno della sua domanda di partecipazione, inviate il
21  febbraio  e  del 15 marzo, si ammetteva a partecipare e.Biscom al
procedimento in oggetto.
  13.  Nella  riunione del 4 luglio, il Consiglio dell'Autorita', con
delibera  n. 278/01/CONS, dichiarava conclusa l'istruttoria, ai sensi
dell'art.  14,  comma  1, del regolamento citato. Il responsabile del
procedimento   provvedeva   all'invio   della   comunicazione   delle
risultanze  istruttorie,  cosi'  come  autorizzate  dal Consiglio, ai
soggetti  di  cui  all'art.  5,  comma 1, del menzionato regolamento,
secondo  quanto  previsto  dall'art. 15 del regolamento stesso. Nella
medesima  riunione,  il  Consiglio  fissava  la  data  dell'audizione
conclusiva per il giorno 18 luglio 2001, con delibera n. 279/01/CONS,
che  veniva  notificata  ai soggetti partecipanti al procedimento, ai
sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento.
  14.  In data 11 luglio 2001 Stream presentava, ai sensi dell'art. 7
del  regolamento,  istanza  di  accesso  a tutti i documenti prodotti
dalle  parti nel corso del procedimento di proroga del termine per la
presentazione  di  osservazioni  e  memorie  conclusive  di  cui alla
delibera n. 278/01/CONS, di differimento dell'audizione del 18 luglio
di  cui  alla  delibera  n.  279/01/CONS  e di proroga del termine di
conclusione  del  procedimento,  ai  sensi dell'art. 15, comma 4, del
regolamento citato.
  15.  Il Consiglio dell'Autorita', nella seduta dell'11 luglio 2001,
in  seguito  all'istanza di Stream. disponeva, ai sensi dell'art. 15,
comma  4,  del  regolamento n. 26/99, con delibera n. 295/01/CONS, la
proroga  del  termine  di  conclusione  del  procedimento avviato con
delibera  n.  28/01/CONS,  fissando  il  termine  per  il deposito di
memorie  conclusive  per  il  giorno  10  settembre  2001  e  la data
dell'audizione conclusiva per il giorno 18 settembre 2001.
      1.4. Le audizioni delle parti nel corso del procedimento
  16.  In data 10 aprile, in seguito all'istanza del 26 marzo, Stream
veniva  convocata  in  audizione ed esprimeva la propria posizione in
merito all'istruttoria, riservandosi di far pervenire un documento ad
integrazione  di  una  memoria  presentata in audizione. Tale memoria
perveniva  in  data  10  maggio.  In  data  1  giugno  veniva sentita
Telepiu',  che  si  riservava di far pervenire una memoria a sostegno
della propria posizione, che era inviata in data 11 giugno 2001.
                     1.5. L'audizione conclusiva
  17.  In  data  18  settembre si e' tenuta, con le societa' Stream e
Telepiu',   l'audizione   conclusiva  del  procedimento  avviato  con
delibera  n.  28/01/CONS,  secondo  quanto disposto dalla delibera n.
295/01/CONS  dell'11  luglio 2001. Telepiu' aveva inviato nei termini
stabiliti dalla citata delibera una memoria conclusiva.
                     1.6. L'accesso ai documenti
  18.  In  data 19 gennaio, 19 aprile e 27 aprile 2001 pervenivano le
richieste di accesso agli atti e ai documenti da parte di Telepiu'. I
rappresentanti di Telepiu' esercitavano il diritto di accesso in data
16  febbraio, 26 aprile e 1 giugno 2001. Stream effettuava un accesso
in  data  17  luglio  2001.  In  data 19 aprile 2001 e 25 giugno 2001
pervenivano  le  richieste  di  accesso  da  parte  di e.Biscom. Tali
accessi   erano   effettuati   il   24   aprile  e  28  giugno  2001.
Successivamente   alla   notifica   alle   parti  della  delibera  n.
295/01/CONS,  di proroga del termine di conclusione del procedimento,
pervenivano  due  richieste di accesso da parte di Stream (in data 12
settembre)  e  di  Telepiu'  (in  data 7 settembre). Poiche' soltanto
Telepiu'  depositava la memoria, si provvedeva all'accesso con Stream
in data 14 settembre 2001.
                    2. Le risultanze istruttorie.
                 2.2. Le argomentazioni delle parti
                        2.2.1. Stream S.p.a.
  19.  Nel  corso  del procedimento, Stream depositava una memoria in
seguito  all'audizione  tenutasi  il  giorno 10 aprile 2001. In essa,
Stream   sosteneva  l'opportunita'  di  identificare  quale  autonomo
mercato  di  riferimento  quello della televisione a pagamento. Essa,
riportandosi  alla  definizione  di  pluralismo cosiddetto "esterno",
cosi'  come  formulata  dalla  Corte costituzionale nelle sentenze n.
826/88 e n. 420/94, ritiene che il concetto di pluralismo si sostanzi
nella  presenza di una pluralita' di operatori, indipendentemente dal
fatto  che  essi  trasmettano programmi culturali, o eventi sportivi,
film o attualita'.
  20.  Per  quanto concerne l'interpretazione dell'art. 2 della legge
n.  249/1997,  Stream  rileva che tale norma tuteli il pluralismo con
diverse  modalita'. In primo luogo, con una disposizione di carattere
generale  (art.  2,  commi 1 e 2); in secondo luogo, con disposizioni
specifiche   che  si  presentano  come  "figure  sintomatiche"  della
clausola  contenuta nella disposizione di carattere generale (art. 2,
commi 2, 8, 14 e 15). Stream, a tal fine, sottolinea l'analogia della
formulazione dell'art. 2 della legge n. 249/1997 con quella dell'art.
3, comma 1, della legge n. 287/1990, relativa all'"abuso di posizione
dominante",  ritenendo  che,  quando le disposizioni legislative sono
formulate  in tal modo, intendono stabilire un principio o un divieto
generale,  seguito  da  elencazioni  esemplificative  del primo. Cio'
comporta  che  i  divieti di cui al comma 8 della citata disposizione
non  esauriscono la figura del divieto di posizione dominante, stante
la portata e la validita' giuridica autonoma del comma 1.
  21.  In  applicazione  di  quanto  sopra  detto, Stream ritiene che
l'Autorita'  debba  verificare  se nei singoli mercati di riferimento
nel  settore  televisivo,  nella fattispecie, quello delle pay-tv, si
vengano  a  costituire  posizioni  dominanti, applicando i criteri di
giudizio  tradizionalmente  elaborati  dalla  giurisprudenza  e dalla
dottrina.   Sottolinea,   inoltre,  che  tanto  piu'  strutturalmente
oligopolistico  e'  il  mercato,  tanto  maggiore  e'  l'esigenza  di
assicurare  la presenza del maggior numero possibile di operatori; in
altri  termini,  piu'  intensa  e'  la concentrazione economica degli
operatori su un mercato, piu' fortemente si pone l'esigenza di tutela
del pluralismo sul medesimo mercato.
  22.    Invoca,    quindi,    per   quanto   riguarda   l'intervento
provvedimentale  dell'Autorita', l'applicazione delle disposizioni di
cui  al  comma  7  dell'art. 2, che prevede che l'Autorita' "adotti i
provvedimenti  necessari  per  eliminare o impedire il formarsi delle
posizioni   dominanti   o   lesive   del  pluralismo",  "inibisce  la
prosecuzione  e ordina la rimozione degli atti od operazioni idonee a
determinare  una  situazione  vietata" e "dispone misure che incidano
sulla  struttura  dell'impresa  fissando  un congruo termine entro il
quale provvedere alla dismissione".
                          2.2.2. Telepiu'.
  23. Telepiu' depositava, nell'ambito del procedimento, due memorie.
Una  preliminare,  in seguito all'audizione tenutasi il 1 giugno 2001
ed  una  conclusiva,  alla  quale  si  e'  integralmente riportata in
occasione  dell'audizione  avanti al consiglio del 18 settembre 2001.
Telepiu'  sottolinea  che  la legge n. 249/1997, ed in particolare il
divieto di posizioni dominanti di cui all'art. 2, hanno per obiettivo
la    tutela   del   pluralismo   nell'informazione   (comunicazioni,
multimedialita' ed editoria) e, strumentalmente, nelle connesse fonti
di  finanziamento.  In  particolare, l'interpretazione dell'art. 2 va
condotta,  secondo Telepiu', alla luce del principio della tutela del
pluralismo,  come individuato ed elaborato, innanzitutto, dalla Corte
costituzionale,  e  poi  dal  susseguirsi  della normativa in materia
radiotelevisiva  e  dell'editoria.  Telepiu'  evidenzia  che l'art. 2
reca,  al  comma  8,  specifici  limiti  e  soglie  che devono essere
applicati   tassativamente  con  riferimento  ai  mercati  descritti,
altrettanto  tassativamente  selezionati dal legislatore. Una diversa
interpretazione    aprirebbe    un    vuoto   normativo,   risultando
indeterminate  le  regole  da  applicare  per  l'accertamento  di una
ipotetica  posizione  "dominante".  Essa  ritiene,  inoltre,  che  la
lesione del pluralismo possa conseguire esclusivamente da un'espressa
violazione del dettato contenuto nella legge.
  24.   Non   vi   sarebbero,  pertanto,  alcuna  liberta'  e  alcuna
discrezionalita' per l'Autorita' quanto all'individuazione di nuovi e
diversi  mercati  di riferimento e di nuovi e diversi limiti e soglie
da  applicarsi,  al  fine  di  verificare la sussistenza di posizioni
dominanti  lesive  del  pluralismo.  Anzi,  la posizione dominante si
configurerebbe  come elemento strutturale e sarebbe definita ex ante,
unitamente   ai  criteri  e  alle  modalita'  attuative  per  la  sua
individuazione.
  25. In ordine all'interpretazione dell'art. 2, comma 7, nella parte
in  cui  fa riferimento a posizioni "comunque lesive del pluralismo",
Telepiu'  ritiene  che le previsioni della legge n. 249/1997, debbano
fondarsi  su  una  lettura coordinata delle norme ivi contenute e dei
principi  enunciati  dalla Corte costituzionale, nonche' sui principi
ispiratori  del  nostro ordinamento, tra i quali quello di legalita'.
E'  evidente,  infatti,  che  il  passaggio  relativo  alle posizioni
"comunque  lesive del pluralismo" non possa essere letto nel senso di
trasformare  il  potere  dell'Autorita'  di  vigilare sul rispetto di
soglie  stabilite (con riferimento a mercati individuati ex ante) dal
legislatore,   nel   potere   di  sostituirsi  a  quest'ultimo  nella
definizione  delle  suddette  soglie,  nonche'  nell'individuazione a
monte  ed,  ex  novo,  dei  mercati  di riferimento nel cui ambito le
soglie stesse devono essere applicate.
  26.   Il   legislatore   -   nella  prospettazione  di  Telepiu'  -
nell'attribuire  all'Autorita' i compiti di vigilanza e di intervento
di   cui   all'art.   2,  comma  7,  ha  voluto,  contemporaneamente,
predeterminarne  l'ambito  di  operativita'.  Da un lato, infatti, ha
individuato,  al  comma  8, i parametri in base ai quali stabilire la
sussistenza  o  meno  delle  posizioni  dominanti  di cui al comma 1:
nell'ambito  di  mercati  definiti  ex ante, il superamento di soglie
predeterminate  si  traduce,  automaticamente,  in una presunzione di
posizione   vietata   a  fronte  della  quale  sorge  l'obbligo,  per
l'Autorita', di intervenire adottando "i provvedimenti necessari" per
la   sua   eliminazione.   Dall'altro   lato,   il   legislatore,  in
considerazione  del  valore  primario  che  il pluralismo, cosi' come
delineato  dalla  giurisprudenza  della Corte costituzionale, riveste
nell'ambito  del  sistema  televisivo,  ha  inteso  assicurare a tale
principio una tutela ancor piu' penetrante. A tal fine, esso ha preso
in  considerazione  anche  quelle ipotesi in cui - pur in assenza del
superamento  delle  soglie  definite  ex ante nell'ambito dei mercati
tassativamente  individuati  al  comma 8 e, dunque, pur in assenza di
posizioni  "dominanti"  -  siano  ravvisabili,  da  parte di soggetti
operanti  nel settore radiotelevisivo, posizioni "comunque lesive del
pluralismo".  Le  posizioni  non  dominanti  ma  comunque  lesive del
pluralismo,   a   fronte  delle  quali  l'Autorita'  e'  chiamata  ad
intervenire   dall'art.   2,  comma  7,  debbono  essere  individuate
all'interno  della  legge n. 249/1997 nelle fattispecie ivi tipizzate
(violazione  dei  limiti stabiliti dall'art. 2, comma 6, e violazione
del limite imposto dall'art. 3, comma 11).
  27.  Telepiu'  sottolinea,  infine, il ruolo da essa rivestito come
strumento  di diffusione di una molteplicita' di voci (di emittenti).
Tramite  la  piattaforma  digitale  di  Telepiu'  i  cittadini hanno,
infatti, la possibilita' di accedere ad un'ampia offerta di contenuti
televisivi,  offerta  che  si caratterizza proprio per la consistente
presenza di emittenti terze rispetto al gruppo Telepiu'.
               2.1. Il quadro normativo di riferimento
  28.  Nei  settori  delle  comunicazioni,  il  contemperamento degli
interessi relativi alla tutela della liberta' di iniziativa economica
e    della   liberta'   di   manifestazione   del   pensiero   impone
l'individuazione  di  criteri relativi alla concentrazione di risorse
nei   mercati  dei  media.  In  linea  generale,  tali  criteri  sono
individuati con riferimento ai diversi mezzi impiegati.
  29.  Da  una  analisi  comparata delle legislazioni di alcuni Stati
membri,  presi in esame nel presente procedimento per la peculiarita'
delle  soluzioni  adottate, si rileva che l'individuazione ex ante di
soglie  e/o  limiti ha costituito la principale tecnica regolamentare
utilizzata per garantire l'effettivo rispetto del pluralismo.
  30.  Nella  normativa  italiana,  l'art.  2 della legge n. 249/1997
costituisce   la  base  giuridica  fondamentale  per  la  tutela  del
pluralismo.  In  esso  il  legislatore  ha  ravvisato, a tutela della
pluralita'  di  voci,  la  necessita'  di una salvaguardia rafforzata
della competizione economica. Particolare rilevanza ha il comma 1, in
quanto  contiene  una  previsione  di portata autonoma e vieta atti o
comportamenti  che abbiano come oggetto o per effetto la costituzione
o il mantenimento di una posizione dominante nei settori:
    a) delle   comunicazioni   sonore  e  televisive  realizzate  con
qualsiasi mezzo tecnico, anche nelle forme evolutive;
    b) della  multimedialita'  intesa come utilizzo congiunto di piu'
mezzi   comunicativi   e   reti   di   comunicazioni   e  sistemi  di
distribuzione;
    c) dell'editoria anche elettronica.
  Ciascun settore sopraindicato e' generalmente composto da una serie
di  mercati  collegati  relativi  alla produzione dei contenuti, alla
diffusione degli stessi ed alla fornitura di servizi associati ovvero
alla  raccolta  di  risorse  per  mezzo della pubblicita'. In ciascun
settore  sopraindicato  l'analisi da svolgere focalizza quegli atti e
comportamenti  i quali, in termini di concentrazione di mezzi tecnici
ed  economici,  in  senso  sia  orizzontale  sia  verticale, incidono
sull'attivita'  economica  in  modo tale da restringere la pluralita'
delle  voci  presenti  sul  mercato. In alcuni casi il legislatore ha
esplicitamente   previsto   dei  limiti  specifici  nei  mercati  che
attengono a ciascun settore.
  31.   Occorre   dunque,   in   via  preliminare,  individuare,  ove
esplicitamente indicati, i limiti introdotti dal legislatore a tutela
del  pluralismo  applicabili  ai  mercati  sottesi  ai settori di cui
all'art. 2, comma 1. Successivamente, qualora la fattispecie in esame
non  rientri  in  un  caso  gia'  individuato  dalla  legge,  occorre
identificare,  in  ciascun  settore  indicato  dall'art.  2, comma 1,
quegli  atti  o  comportamenti  che,  avendo  come scopo o effetto la
concentrazione  di risorse tecniche o economiche, possono determinare
una restrizione della liberta' di espressione ovvero di informazione.
  32.  Il  quadro  legislativo  nazionale individua criteri di soglia
ex-ante  relativi  sia  a ipotesi di concentrazioni orizzontali delle
risorse   in   settori   specifici  (o  monomedia),  sia  a  casi  di
concentrazioni incrociate (o multimedia).
  33.  Per  quanto  concerne le concentrazioni monomedia, nel settore
delle  comunicazioni  sonore,  l'art.  2,  comma 8, lettera b), della
legge  n. 249/1997 individua i limiti alla raccolta delle risorse del
settore  radiofonico.  Tale  norma  va  integrata  con  i limiti alla
raccolta   delle  risorse  tecniche  in  capo  al  medesimo  soggetto
esercente  l'attivita' di radiodiffusione sonora definiti all'art. 2,
comma  6.  Relativamente  alla  radiodiffusione televisiva, l'art. 2,
comma 8, individua, alla lettera a), i limiti applicabili ai soggetti
destinatari  di  concessioni  televisive  in ambito nazionale e, alla
lettera   c),   quelli   applicabili   ai   soggetti  destinatari  di
autorizzazioni   per   emittenti   televisive  via  cavo  ovvero  via
satellite.  Con  riferimento  all'editoria,  l'art. 3, comma 1, della
legge  n. 416/1981, come modificata dalla legge n. 67/1987, individua
le  posizioni  dominanti  nel mercato editoriale. L'applicabilita' di
tale norma anche all'editoria elettronica dovrebbe discenderenon solo
dall'art.  2,  comma  1, che esplicitamente fa menzione dell'editoria
"anche  elettronica",  ma  anche dall'art. 1, comma 1, della legge n.
62/2001.  Restano, pero', ancora da verificare le modalita' operative
per  adeguare  tali  limiti alla diffusione di un prodotto editoriale
elettronico,   per   il   quale   risulta  difficile  immaginare  una
quantificazione in termini di tiratura.
  34.  Relativamente alle concentrazioni multimedia, l'art. 15, comma
4, della legge n. 223/1990 disciplina gli incroci tra radiodiffusione
televisiva  e  sonora.  L'art.  15,  comma 1, della legge n. 223/1990
disciplina,  invece, le concentrazioni tra radiodiffusione televisiva
ed  editoria.  Ai  limiti tecnici dettati dalla legge n. 223/1990, la
legge  n.  249/1997  ha  aggiunto le previsioni dell'art. 2, comma 8,
lettera d).
  35.  Occorre infine notare che le emittenti televisive a pagamento,
da  un lato, si collocano nei mercati di cui al comma 8, lettere a) e
c)  della  legge n. 249/1997, e, dall'altro lato, sono oggetto di una
disciplina  speciale  all'art. 3, comma 11, della legge n. 249/1997 e
all'art.  2,  comma  1, del decreto-legge n. 15/1999, come convertito
dalla    legge    n.    78/1999,   che   prevede   specifiche   norme
anti-concentrazione   in   materia  di  diritti  di  trasmissione  in
esclusiva in forma codificata di eventi sportivi.
                  3. Valutazione della fattispecie.
3.1. I  criteri  per  valutare  le  posizioni dominanti ai fini della
         tutela del pluralismo nella televisione a pagamento
  36. L'obiettivo dell'art. 2 della legge n. 249/1997 e' di pervenire
ad  una  struttura  dei  mercati  rilevanti  idonea  a  realizzare il
pluralismo  delle  voci nei settori delle comunicazioni. A tale fine,
la  verifica  e'  volta,  in attuazione delle garanzie costituzionali
previste  dall'art.  21,  da  un  lato  a  garantire che nei mezzi di
comunicazione  vi  sia  una  pluralita'  di  voci, opinioni, tendenze
sociali,  politiche e religiose e dall'altro ad assicurare un accesso
effettivo  in  quei particolari mezzi di comunicazione che utilizzano
reti elettroniche.
  37.   Alla   luce   di   giurisprudenza   consolidata  della  Corte
costituzionale e di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, della legge
n.   249/1997,   il  primo  aspetto,  relativo  alla  garanzia  della
pluralita'  di  voci,  concerne  quello  che nella terminologia della
Corte  si configura come pluralismo esterno, inteso come possibilita'
di  ingresso,  nell'ambito dei settori di cui all'art. 2, comma 1, di
quante  piu'  fonti consentano i mezzi tecnici, senza il pericolo per
voci  autonome  o  di  essere  emarginate  a  causa  dei  processi di
concentrazione  delle  risorse  tecniche  ed economiche nelle mani di
pochi, o di essere menomate nella loro autonomia. Il secondo profilo,
relativo  alla  garanzia  di  accesso,  che  la  Corte costituzionale
qualifica  come  pluralismo  interno  riferendosi, in particolare, al
servizio   pubblico  radiotelevisivo,  si  traduce,  in  un  contesto
moderno,  nella  effettiva possibilita' che una molteplicita' di voci
informative  e di produzioni di valore culturale abbiano accesso alle
differenti  piattaforme  tecniche  che  consentono  la diffusione dei
suoni,  immagini e dati. La garanzia dell'accesso riveste particolare
importanza  nei  casi  in  cui sia necessario tutelare l'accesso alle
reti elettroniche da parte di fornitori di contenuti indipendenti.
  38. L'art. 2, comma 1, nel dettare previsioni di carattere generale
in  ordine  alla  valutazione delle posizioni dominanti eventualmente
sussistenti   nel   settore  delle  comunicazioni  inteso  nella  sua
globalita',  si pone come norma di chiusura e di garanzia del sistema
volta  a  coprire  le  fattispecie la cui disciplina non si esaurisce
nelle  soglie  identificate  dalla  legge.  Alla  luce  del  comma 1,
occorre, dunque, verificare se nel settore delle comunicazioni sonore
e televisive, e in particolare in relazione a soggetti operanti nella
televisione   a   pagamento,   sia  stato  compiuto  qualche  atto  o
comportamento  avente  per oggetto o per effetto la costituzione o il
mantenimento   di   una   posizione  dominante,  sia  in  termini  di
restrizione  della  pluralita' di voci, sia in termini di restrizione
all'accesso.
  39.  Il mercato televisivo italiano presenta caratteristiche che lo
distinguono  da quelli degli altri maggiori Paesi europei, in ragione
sia  di  una  forte concentrazione delle risorse in ambito nazionale,
sia  di  una  notevole  frammentazione dell'emittenza locale. Le reti
alternative  di  trasporto  televisivo  mantengono  una  penetrazione
marginale  nella  televisione  via cavo che potra' decollare solo nel
prossimo  futuro, in relazione al successo di una serie di iniziative
da  poco  avviate.  Per  contro si manifesta un trend espansivo nella
televisione  via satellite. Il numero delle famiglie "multicanale" in
grado  di  accedere  ad un ampio ventaglio di programmi televisivi e'
cresciuto  sensibilmente  in seguito all'espansione degli abbonamenti
alla  televisione  via  satellite,  ma  continua  ad essere inferiore
rispetto   alla  media  europea.  Viceversa,  la  penetrazione  della
televisione  via  satellite  in  chiaro  risulta in notevole crescita
grazie  alla  diffusione  delle parabole tra le famiglie italiane. Il
panorama   si  arricchira'  ulteriormente  con  l'introduzione  della
televisione  in  tecnica  digitale  su  frequenze  terrestri e con la
conseguente riduzione dei costi dal lato dell'offerta. Il mercato dei
servizi  di televisione a pagamento risulta allo stato caratterizzato
dalla  presenza  di  due  soggetti  che  competono  sulla base di due
piattaforme tecnologiche e di contenuti differenziati.
  40.  Per  valutare se il numero di voci presenti nei settori di cui
all'art.  2,  comma  12,  ha  subito restrizioni da parte di soggetti
operanti  nel  mercato  della  televisione  a pagamento, occorre fare
riferimento,   ai   fini   dell'analisi,   ai  contenuti  della  loro
programmazione. Come anche evidenziato dalla Commissione europea (1),
i  contenuti  televisivi che presentano una particolare attrattivita'
per   gli   spettatori   sono   gli   eventi   sportivi  e  le  opere
cinematografiche.   Entrambi   sono   rilevanti  per  la  tutela  del
pluralismo.  In particolare, le opere cinematografiche contribuiscono
in modo significativo alla promozione del maggior numero possibile di
opinioni,  tendenze  e  correnti  di  pensiero, siano esse politiche,
sociali o culturali, presenti nella societa'. Soggetti operanti nella
pay-tv  possono,  in  virtu'  di  atti  o comportamenti, anche per il
tramite  di  societa' controllate o collegate, operare restrizioni in
senso   verticale   e,  soprattutto,  in  senso  orizzontale,  ovvero
attraverso la distribuzione delle opere cinematografiche per mezzo
    (1) Cfr.  decisione  della  Commissione  del  3  marzo 1999, caso
IV/36.237 - TPS.
televisivo (2).  Per  quanto riguarda, invece, i diritti sportivi, la
disciplina  specifica  dettata  dal decreto-legge 30 gennaio 1999, n.
15,  come  convertito dalla legge n. 78/1999, prevede limiti puntuali
all'acquisizione dei diritti stessi. Tali limiti prevedono una soglia
massima  del  60%  per  i  diritti  in  esclusiva in capo ad un unico
operatore,  oppure,  nel  caso  in  cui  sul  mercato agisca un unico
soggetto,  la  durata  dei contratti in esclusiva non puo' superare i
tre  anni.    41.  I ricavi derivanti dalla cessione in esclusiva dei
diritti  cinematografici  fanno  parte  del  mercato della produzione
cinematografica,   nel  quale  il  produttore  finalizza  la  propria
attivita'  alla  realizzazione  di  un film, sostenendo i costi della
fase  iniziale  di  creazione e divenendo, pertanto, proprietario dei
relativi  diritti.  A  fronte  di  tali  investimenti, le societa' di
produzione  realizzano  ricavi  attraverso la cessione dei diritti di
sfruttamento    del    prodotto    ai    distributori    nelle   sale
cinematografiche,   o   attraverso  la  vendita  delle  videocassette
preregistrate per la visione domestica (VHS, DVD etc.) o, infine, per
mezzo delle emittenti televisive, sia free-access che pay-tv.
  42.  Se  si  considera  la  pluralita'  di canali di diffusione del
prodotto  cinematografico,  che  formano  di  fatto  mercati tra loro
collegati,  e  la  dimensione  marginale  che  le singole emittenti a
pagamento  rivestono  nell'ambito  del  segmento  della distribuzione
delle  opere cinematografiche, appare possibile ritenere che il ruolo
delle pay-tv, ai fini dell'applicazione del principio del pluralismo,
non   assuma,  allo  stato,  una  rilevanza  tale  da  comportare  un
intervento  specifico  ai  sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n.
249/1997.  Comunque,  occorre  vigilare  sul  formarsi di restrizioni
della  diffusione  del  prodotto  cinematografico, sia nella forma di
integrazione  verticale  sia nella forma di integrazione orizzontale,
nonche'  poste in essere attraverso atti o comportamenti dei soggetti
operanti nel mercato pay volti a limitare la diffusione su vari mezzi
delle opere cinematografiche.
  43.  Relativamente  ai  diritti sportivi la citata legge n. 78/1999
specifica  in  maniera  dettagliata  le  condizioni  per  evitare  la
formazione di posizioni dominanti su tale mercato. Tale condizione e'
il presupposto per mantenere una effettiva concorrenzialita' e quindi
assicurare  il  rispetto  del pluralismo attraverso un equilibrio nel
rapporto  fra domanda e offerta. Le norme della legge n. 78/1999 sono
rispettate, allo stato, dagli operatori di pay-tv.
                   3.2. Considerazioni conclusive
  44.   Alla   luce  delle  considerazioni  che  precedono,  si  puo'
concludere  che la televisione a pagamento e' destinata a svolgere un
ruolo chiave nello sviluppo del sistema radiotelevisivo nazionale. In
questo ambito
    (2) Cfr.   provvedimenti   dell'AGCM   n.   8921  (C4268)  Medusa
Film/Lanterna  Magica  del  23  novembre  2000,  n.  9391  (C4531) De
Agostini/Albachiara  del  4  aprile 2001; n. 9506 (C4574) De Agostini
Invest-San  Paolo  IMI  Private  Equity Scheme/Cattleya del 10 maggio
2001;  n.  9556 (C4481) Tosco Cinematografica/G.R. Cine del 24 maggio
2001.
occorre  notare  che  la  televisione  a  pagamento e' oggetto di una
disciplina  specifica  sia  nella  legge n. 249/1997, sia nelle leggi
successive.  Nell'ambito  comunitario, il nuovo quadro di riferimento
normativo   delineato   nelle   proposte   di  direttiva  quadro (3),
sull'accesso (4)  e  sull'autorizzazioni (5),  prevede una disciplina
per i servizi ad accesso condizionato che rientrera' nella piu' ampia
disciplina applicabile alle reti elettroniche di comunicazioni.
  Relativamente alle norme generali previste dalla legge n. 249/1997,
occorre  rilevare  che,  per  quanto  riguarda l'art. 2, comma 1, nel
settore  delle  comunicazioni  sonore  e  televisive, che include sia
mercati basati sulla raccolta delle risorse pubblicitarie sia mercati
basati  sulla  raccolta  di  proventi  direttamente  dagli utenti dei
programmi,  l'influenza  delle singole emittenti a pagamento risulta,
allo  stato, marginale; occorre, tuttavia, vigilare sugli effetti che
eventuali  restrizioni nel mercato dei diritti criptati possono avere
sui  mercati collegati, con speciale riferimento a quello dei diritti
sportivi e cinematografici.
  45.  Per  quanto riguarda le disposizioni specifiche della legge n.
249/1997,  non  si  ravvisa  allo  stato  un superamento delle soglie
previste  dalla legge, fatto salvo il caso dell'art. 3, comma 11, per
il quale vige attualmente il regime transitorio previsto dall'art. 3,
comma  6.  In particolare, relativamente all'art. 2, comma 8, lettera
a),  le  emittenti  televisive  a  pagamento  sono sottoposte al piu'
generale  limite  alla  raccolta  di  risorse  economiche del settore
televisivo  nazionale  riferito alle trasmissioni via etere terrestre
(ivi comprese quelle codificate) e, come l'Autorita' ha avuto modo di
verificare,  non  risultano  superati  i  limiti previsti da soggetti
operanti  canali a pagamento, nel caso di specie Telepiu'. Per quanto
riguarda  l'art.  2,  comma  8, lettera c), le emittenti televisive a
pagamento  rientrano nel settore delle emittenti televisive nazionali
via  cavo  e  delle emittenti via satellite, con parziale coincidenza
dei  due  settori. Non avendo l'Autorita' provveduto a determinare il
termine  a  partire dal quale verranno applicati i limiti di cui alla
norma  citata,  si ritiene tuttora in corso il periodo transitorio al
fine di consentire l'avvio dei mercati, nel rispetto dei principi del
pluralismo  e  della  concorrenza; pertanto tali limiti non risultano
applicabili nel caso di specie.
  Udita  la  relazione del commissario dott. Antonio Pilati, relatore
ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed
il funzionamento dell'Autorita';
    (3) Proposta  di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
del  12  luglio  2000,  COM(2000)  393 def., che istituisce un quadro
normativo   comune   per   le  reti  e  i  servizi  di  comunicazione
elettronica.
    (4) Proposta  di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
del  12  luglio  2000,  COM(2000) 384 def., relativa all'accesso alle
reti  di  comunicazione  elettronica  e  alle  risorse  correlate,  e
all'interconnessione delle medesime.
    (5) Proposta  di direttiva del Consiglio del Parlamento europeo e
dei  Consiglio  del 12 luglio 2000, COM(2000) 356 def., relativa alle
autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica.
                              Delibera:
                               Art. 1.
  1.  Alla  luce delle considerazioni in premessa, l'analisi condotta
sul  mercato della televisione a pagamento, allo stato, non presenta,
in  relazione  agli  aspetti  relativi  alla tutela del principio del
pluralismo,  elementi suscettibili di comportare specifici interventi
ai sensi dell'art. 2 della legge n. 249/1997.
  Il  presente provvedimento e' notificato ai soggetti interessati ed
e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
nel bollettino ufficiale dell'Autorita'.
    Napoli, 11 ottobre 2001
                                                 Il presidente: Cheli