ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 13 dicembre 2001 

Autorizzazione  alla  Zurich Rückversicherung AG ad esercitare per il
tramite della propria rappresentanza generale per l'Italia, Zurich Re
Italia  -  filiale italiana, in Milano, l'attivita' riassicurativa in
tutti  i rami indicati nel punto A) della tabella di cui all'allegato
I al decreto legislativo n. 174/1995 nonche' nei rami 1 (infortuni) e
2  (malattia) indicati nel punto A) della tabella di cui all'allegato
al decreto legislativo n. 175/1995. (Provvedimento n. 1992).
(GU n.299 del 27-12-2001)

       L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO

  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
13 febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative
ed integrative;
  Vista  la  legge  12 agosto  1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per
la  prevenzione  della  delinquenza  di tipo mafioso e di altre gravi
forme   di   pericolosita'  sociale,  e  le  successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385,  recante  semplificazioni  dei  procedimenti  amministrativi  in
materia  di  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  di
competenza  del Ministero delle attivita' produttive, e le successive
modificazioni ed integrative;
  Visto  il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione
della   direttiva  n.  91/674/CEE  in  materia  di  conti  annuali  e
consolidati  delle imprese di assicurazione e, in particolare, l'art.
1  che comprende nell'ambito di applicazione del decreto stesso anche
le sedi secondarie, in Italia, di imprese di sola riassicurazione con
sede  legale  in  uno  Stato membro dell'Unione europea le quali sono
tenute ad utilizzare nel bilancio di esercizio la classificazione dei
rischi per rami di attivita' di cui ai decreti legislativi numeri 174
e 175 del 17 marzo 1995;
  Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle   assicurazioni   private  e  di  interesse  collettivo  ed  in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
  Vista  l'istanza  presentata in data 26 luglio 2001 con la quale la
Zurich  Rückversicherung  AG,  con  sede  in  Colonia  (Germania), ha
chiesto  di  essere  autorizzata  ad esercitare, per il tramite della
propria rappresentanza generale denominata Zurich Re Italia - filiale
italiana   -   sita   in   Milano,  viale  Majno  n.  3,  l'attivita'
riassicurativa in tutti i rami indicati nel punto A) della tabella di
cui  all'allegato  I  al  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 174,
nonche'  nei  rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) indicati nel punto A)
della  tabella  di  cui  all'allegato al decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 175;
  Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;
  Vista  la  delibera  con la quale il consiglio dell'Istituto, nella
seduta  del 7 dicembre 2001, ritenuta la sussistenza dei requisiti di
accesso   all'attivita'   riassicurativa   previsti  dalla  normativa
vigente,   si   e'  espresso  favorevolmente  in  merito  all'istanza
soprarichiamata presentata dalla Zurich Rückversicherung AG;
                              Dispone:
  La  Zurich  Rückversicherung AG, con sede in Colonia (Germania), e'
autorizzata   ad   esercitare,   per   il   tramite   della   propria
rappresentanza  denominata Zurich Re Italia - filiale italiana - sita
in  Milano,  l'attivita'  riassicurativa in tutti i rami indicati nel
punto  A)  della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo
17 marzo  1995, n. 174, nonche' nei rami 1 (infortuni) e 2 (malattia)
indicati  nel  punto  A) della tabella di cui all'allegato al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 175.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 13 dicembre 2001
                                             Il presidente: Manghetti