AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 17 dicembre 2001 

Modalita'  di  riversamento  all'erario dell'acconto dell'imposta sul
valore aggiunto di dicembre 2001.
(GU n.295 del 20-12-2001)

                            IL DIRETTORE
                     dell'Agenzia delle entrate
  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente atto;
                              Dispone:
  1.  Le  somme versate ai concessionari del Servizio nazionale della
riscossione,  alle banche ed alle agenzie postali a titolo di acconto
dell'imposta sul valore aggiunto nei giorni 20, 21 e 24 dicembre 2001
devono  essere  riversate  in  Banca  d'Italia - Sezione di tesoreria
provinciale  dello  Stato  di  Roma  -  Tuscolano, sulla contabilita'
speciale  denominata  "fondi  della  riscossione",  distintamente per
ciascuna  giornata  ovvero  congiuntamente, entro le ore 16,30 del 28
dicembre 2001.
  2.  La  predetta  sezione  di tesoreria e' autorizzata a prelevare,
dalla  citata  contabilita'  speciale,  le somme versate ai sensi del
punto  1  per l'imputazione al pertinente capitolo del bilancio dello
Stato  (cap. 1203/1)  entro  la  stessa data del 28 dicembre 2001, ad
eccezione  di lire 140 miliardi, quale stima del gettito dell'acconto
dell'imposta  sul  valore  aggiunto spettante alla Regione siciliana,
salvo successivo conguaglio.
  3.  La  somma  sopra  indicata  e spettante alla Regione siciliana,
verra'  riversata,  dalla  stessa  sezione  di tesoreria provinciale,
direttamente  alla  Cassa  regionale  siciliana  entro la data del 28
dicembre 2001.
  4. I concessionari della riscossione, le banche e le Poste Italiane
S.p.a.  trasmettono  in  via  telematica,  insieme o separatamente, a
seconda  che  abbiano  o  meno  eseguito  un  bonifico  unico, i dati
relativi  alle  somme  versate  a  titolo di acconto dell'imposta sul
valore aggiunto nelle giornate 20, 21 e 24 dicembre all'Agenzia delle
entrate entro il 3 gennaio 2002.
  5.   Gli   intermediari   di  cui  al  punto  4  possono  riversare
cumulativamente  con  un  unico bonifico le somme versate a titolo di
acconto  dell'imposta  sul valore aggiunto nelle giornate del 19, 20,
21 e 24 dicembre; in tal caso, il flusso rendicontativo, unico per le
quattro giornate, dovra' pervenire all'Agenzia delle entrate entro il
28 dicembre 2001.
  Il  presente  atto  sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Motivazioni.
  I  contribuenti sottoposti agli obblighi di versamento dell'imposta
sul valore aggiunto sono tenuti, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della
legge  29 dicembre 1990, n. 405, ad eseguire il pagamento dell'I.V.A.
dovuta a titolo di acconto entro il 27 dicembre di ciascun anno.
  Il  versamento  dell'imposta e' effettuato, ai sensi degli articoli
19, commi 1 e 6 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e art.
1, comma 1, del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, mediante
delega   alle  banche  convenzionate,  alle  agenzie  postali,  o  ai
concessionari   del   Servizio   nazionale   della   riscossione.  Il
riversamento  delle  somme  corrisposte  dai  contribuenti  deve  poi
avvenire,  come disposto dall'art. 6, comma 5-bis, della citata legge
n. 405 del 1990, non oltre il successivo 31 dicembre.
  L'art  2,  comma  4,  del  decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350,
convertito  in legge 23 novembre 2001, n. 409, prevede, limitatamente
all'anno 2001, che i contribuenti versino le somme dovute entro il 24
dicembre,  onde  consentire  ai  concessionari del Servizio nazionale
della  riscossione,  alle  banche  e  alle  Poste  Italiane S.p.a. di
riversare entro il 28 dicembre le somme riscosse allo stesso titolo.
  Con  il  presente  atto,  pertanto,  si  dispongono,  come previsto
dall'art.  6  della  predetta  legge  n.  405  del 1990, i tempi e le
modalita'  per  il  riversamento  all'erario,  avendo acquisito sulle
esposte   determinazioni,   il   parere   favorevole   del  Ministero
dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della  ragioneria
generale dello Stato.
Riferimenti normativi dell'atto.
  Ordinamento delle Agenzie.
  Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 8, comma 1).
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia.
  Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1).
  Disposizioni relative al versamento dell'acconto I.V.A.
  Legge 29 dicembre 1990, n. 405 (art. 6, comma 2, 5-bis, 5-ter).
  Legge 23 novembre 2001, n. 409.
    Roma, 17 dicembre 2001
                                                Il direttore: Ferrara