MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 23 novembre 2001 

Accertamento  del  periodo  di  mancato  funzionamento  degli  uffici
giudiziari di Genova. Proroga dei termini.
(GU n.298 del 24-12-2001)

                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

  Vista  la  nota  del  presidente della Corte d'appello di Genova in
data  31 agosto  2001,  protocollo n. 1934/23/01, dalla quale risulta
che  le  attivita'  di  tutti  gli  uffici giudiziari della citta' di
Genova,  con  esclusione  degli  atti  urgenti  di natura penale e di
quelli  relative  alle  materie  indicate  negli  articoli  91  e  92
dell'ordinamento  giudiziario, sono state sospese dal 16 al 22 luglio
2001 a causa dei problemi di ordine pubblico e di viabilita' connessi
alla riunione dei Capi di Stato e di Governo conosciuta come "G8";
  Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;
  Visti  gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n.
437;
                              Decreta:
  In  conseguenza  del mancato funzionamento dal 16 al 22 luglio 2001
delle  attivita'  di  tutti  gli  uffici  giudiziari  della citta' di
Genova,  con  esclusione  degli  atti  urgenti  di natura penale e di
quelli  relativi  alle  materie  indicate  negli  articoli  91  e  92
dell'ordinamento   giudiziario,   i   termini  di  decadenza  per  il
compimento  di atti riguardanti le attivita' anzidette presso i detti
uffici  o  a  mezzo  di  personale  addettovi, scadenti nei giorni di
mancato  funzionamento o nei cinque giorni successivi, sono prorogati
di  quindici  giorni  a  decorrere  dalla  data  di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    Roma, 23 novembre 2001
                                                Il Ministro: Castelli