MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 21 dicembre 2001 

Determinazione del contributo per la copertura dei costi del servizio
di  controllo  di  sicurezza  relativo  ai passeggeri e ai bagagli al
seguito - Oneri aggiuntivi ai diritti di imbarco passeggeri.
(GU n.302 del 31-12-2001)

          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Visto l'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, che consente
l'affidamento  in  concessione  dei  servizi  di  controllo esistenti
nell'ambito  aeroportuale  per  il  cui espletamento non e' richiesto
l'esercizio  di  pubbliche  potesta' o l'impiego di appartenenti alle
Forze di polizia;
  Visto  il  decreto interministeriale del 29 gennaio 1999, n. 85, di
approvazione  del regolamento recante norme d'attuazione dell'art. 5,
comma  2,  della  citata legge n. 217/1992, in materia di affidamento
dei servizi di sicurezza negli aeroporti;
  Visto  l'art. 5, comma 3, del citato decreto-legge 18 gennaio 1992,
n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 217/1992, nonche'
l'art.  8  del citato regolamento di attuazione, che attribuiscono al
Ministero  dei  trasporti e della navigazione il potere di stabilire,
con proprio decreto, gli importi dovuti all'erario dal concessionario
e  quelli posti a carico dell'utente che effettivamente ne usufruisce
a copertura dei costi e quale corrispettivo del servizio reso;
  Visti i decreti ministeriali 5 luglio 1999 e 14 dicembre 2000 con i
quali,  in  attesa della "definitiva determinazione dei corrispettivi
previsti  dall'art.  5,  comma 3 dellalegge n. 217/1992 e dall'art. 8
del  decreto  ministeriale  n. 85/1999, e' stato fissato, a titolo di
contributo  per  la  copertura dei costi del servizio di controllo di
sicurezza  relativo  ai paseggeri ed al bagaglio al seguito, un onere
aggiuntivo  ai  diritti  di  imbarco  passeggeri  di cui alla legge 5
maggio  1976,  n.  324  e successive modificazioni, pari ad Euro 1,81
(L. 3.500),  applicabile  rispettivamente  fino al 31 dicembre 2000 e
dal 1 gennaio 2001 fino al 31 dicembre dello stesso anno;
  Vista  la  delibera  CIPE  del  4 agosto 2000 n. 86/2000 pubblicata
sulla  Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2000 concernente lo
schema  di  riordino  della  tariffazione  dei  servizi  aeroportuali
offerti  in  regime  di  esclusiva,  la quale annovera tra i compensi
assoggettati a regolamentazione quelli per le operazioni di controllo
di sicurezza di cui al citato decreto ministeriale n. 85/1999;
  Considerato che lo schema di riordino tariffario approvato dal CIPE
con  la  richiamata  delibera  del  4 agosto  2000 costituisce per le
amministrazioni  e  gli  organi  competenti  atto di indirizzo cui le
stesse  devono  uniformarsi nella determinazione dei diritti, tasse e
corrispettivi in esso indicati;
  Considerato   che  la  delibera  CIPE  n.  86/2000  ed  il  decreto
ministeriale  29 gennaio 1999, n. 85, prevedono che debba provvedersi
alla  determinazione dei compensi per le operazioni di controllo e di
sicurezza  avendo  a riferimento i costi sostenuti per l'espletamento
ed  organizzazione  dei  servizi,  gli obiettivi di funzionalita' del
servizio fissati annualmente nonche' gli standards adottati a livello
internazionale;
  Considerata   l'emergenza   apertasi   in   materia   di  sicurezza
aeroportuale  a  seguito dei recenti gravi accadimenti internazionali
dell'11  settembre  scorso  che  hanno reso necessario da parte delle
autorita' competenti ridefinire il livello dei controlli aeroportuali
e rafforzare le misure di sicurezza negli scali nazionali;
  Viste  le  nuove  disposizioni  di  cui  al "Programma nazionale di
sicurezza",  approvato  nella riunione del Comitato interministeriale
di  sicurezza  dell'11 ottobre 2001, in corso di attuazione ed il cui
impatto  sui  costi  di  gestione  ed  organizzazione del servizio di
sicurezza  relativo  al passeggero ed al relativo bagaglio al seguito
e'  al  momento di difficile commisurazione, tenuto conto anche degli
investimenti che le nuove misure richiedono;
  Considerato  che  e'  in  fase  di  emanazione  il  regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme comuni per la
sicurezza  dell'aviazione civile, cui dovra' uniformarsi il Programma
nazionale  di  sicurezza appena richiamato, dal quale sara' possibile
rilevare  gli  standards a livello nazionale ed internazionale per le
funzionalita'  di  servizio  posti  a  base  del  calcolo di cui alla
delibera CIPE n. 86/2000;
  Considerato  che,  secondo quanto riferito dall'ENAC con la nota n.
101262  del  19  dicembre  2001,  l'attuazione della delibera CIPE n.
86/2000  per  la  complessita'  dei  parametri  di calcolo non potra'
essere  completata  entro  il  termine del 31 dicembre 2001, indicato
dall'art. 1 del decreto ministeriale 14 dicembre 2000;
  Riconosciuta  pertanto  la  necessita' di prorogare gli effetti dei
provvedimenti dei decreti 5 luglio 1999 e 29 dicembre 2000, citati in
premessa,  fino  all'emanazione  del  provvedimento definitivo di cui
all'art.  5  del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio 1992, n. 217, ed all'art. 8
del  decreto  ministeriale  n.  85/1999,  e  comunque non oltre il 31
dicembre 2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  contributo  di  cui  al  decreto ministeriale 14 dicembre 2000,
nella misura in esso stabilita, resta in vigore fino alla definizione
della  disciplina  organica  di  cui  all'art. 5 del decreto-legge 18
gennaio  1992,  n.  9,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1992, n. 217, ed all'art. 8 del decreto interministeriale 28
gennaio  1999,  n.  85,  da calcolarsi sulla base dei criteri fissati
dalla  delibera  CIPE n. 86/2000, e comunque non oltre il 31 dicembre
2002.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il 1 gennaio 2002.
    Roma, 21 dicembre 2001
                                                 Il Ministro: Lunardi