N. 11 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 gennaio 2001
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 18 gennaio 2001 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Imposte e tasse - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani - Norme applicative adottate dalla Regione Toscana - Sanzione amministrativa per ritardato versamento del tributo - Fissazione in misura ridotta (al cinque per cento), nel caso di versamenti tardivi relativi ad anni precedenti l'entrata in vigore del d.lgs. n. 472/1997, che risultino effettuati entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza prevista dalla legge - Denunciata esorbitanza dalla potesta' legislativa di attuazione spettante alle Regioni in materia tributaria - Contrasto con i principi e le norme statali contenute nei d.lgs. nn. 471 e 472/1997 - Irragionevole discriminazione tra sanzioni commesse prima o dopo il 1o aprile 1998. - Delibera legislativa Regione Toscana riapprovata il 19 dicembre 2000, art. 3, comma 1. - Costituzione, art. 119. Imposte e tasse - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani - Norme applicative adottate dalla Regione Toscana - Determinazione del tributo e della sanzione amministrativa per l'esercizio di attivita' di discarica abusiva, l'abbandono, lo scarico e il deposito incontrollato di rifiuti - Previsione del calcolo "sulla base imponibile fissata forfetariamente", ove non sia possibile l'esatta quantificazione dei materiali - Denunciata irrazionalita' intrinseca - Contrasto con l'art. 3, legge n. 549/1995 - Esorbitanza dai limiti della potesta' legislativa regionale in materia tributaria. - Delibera legislativa Regione Toscana riapprovata il 19 dicembre 2000, art. 3, comma 2. - Costituzione, artt. 3 e 119.(GU n.12 del 21-3-2001 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - giusta deliberazione del Consiglio dei ministri (doc. 1) - rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge nei confronti della regione Toscana, e per essa del suo presidente della giunta regionale pro-tempore per l'annullamento in parte qua della legge (ri)approvata dal Consiglio regionale della Toscana in data 19 dicembre 2000 (n. 67/2000) recante: "Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie. Modifiche alle leggi regionali 15 maggio 1980, n. 80; 29 luglio 1996, n. 60; 1o luglio 1999 n. 37"; P r e m e s s a Il Consiglio regionale della Regione Toscana, nella seduta del 31 ottobre 2000 ha approvato il disegno di legge n. 67/2000, contenente disposizioni modificative alle leggi regionali 15 maggio 1980, n. 54, 29 luglio 1996, n. 60, e 1o luglio 1999, n. 37, in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie (doc. 2). L'art. 3 di tale delibera legislativa (intitolato "Modifiche all'art. 16, legge regionale n. 60/1996", contenente disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della l.s. n. 549 del 1995) - che qui viene in rilievo - si compone di due commi, come di seguito formulati: "1. Dopo il comma 4 dell'art. 16 della legge regionale n. 60/1996, come modificato dall'art. 17 della legge regionale n. 37/1999, e' inserito il seguente: 4-bis. Qualora a seguito di attivita' amministrativa di accertamento risulti che il pagamento del tributo sia stato effettuato dal soggetto passivo entro il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza prevista dalla legge, la sanzione irrogata e' pari al cinque per cento del tributo tardivamente versato". 2. Il comma 6 delI'art. 16 della legge regionale n. 60/1996, come modificato dall'art. 17 della legge regionale n. 37/1999, e' sostituito dai seguenti: 6. - Nei casi di cui all'art. 9 e' applicata la sanzione amministrativa prevista dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonche' la sanzione pari a tre volte l'ammontare del tributo. Ove non sia possibile procedere alla esatta quantificazione dei materiali, il tributo e' calcolato forfettariamente sulla base delle quantita' convenzionali cosi' determinate: a) per quantita' stimate dall'organo verbalizzante fino a 2 tonnellate: 1 tonnellata; b) per quantita' stimate tra le due tonnellate e le 10 tonnellate: 5 tonnellate ... (omissis) ... j) per quantita' stimate superiori alle 10 tonnellate la regione provvedera' a quantificare i rifiuti avvalendosi, ai sensi dell'art. 9, comma 3, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale. 6-bis. - In tutte le ipotesi contemplate dal comma 6, il trasgressore potra' far eseguire, a proprie spese, ad enti o professionisti di adeguata qualificazione e capacita' tecnica, una perizia di parte che l'amministrazione valutera' nel corso del procedimento". Tale delibera legislativa ha formato oggetto di rinvio, per nuovo esame, al Consiglio regionale da parte del Governo (giusta delibera 23 novembre 2000 del Consiglio dei ministri), come da comunicazione 23 novembre 2000, n. 200/9085 della Presidenza del Consiglio dei ministri (doc. 3), trasmessa dal Commissario del Governo il successivo giorno 24 dicembre, per le ragioni ivi esposte relative al preindicato art. 3. Ma il Consiglio regionale della Toscana, con delibera adottata nella seduta del 19 dicembre 2000, comunicata al commissario del Governo in data 23 dicembre 2000 e pervenuta alla Presidenza del Consiglio dei ministri il 27 dicembre 2000, ha (ri)approvato (doc. 4) la stessa legge apportando marginali e non sostanziali modifiche al (solo) testo del contestato suo art. 3, il quale attualmente risulta cosi' formulato (evidenziandosi in corsivo le modifiche introdotte in sede di nuova approvazione): "1. - Dopo il comma 4 dell'art. 16 della legge regionale n. 60/1996, come modificato dall'art. 17 della legge regionale n. 37/1999, e' inserito il seguente: 4-bis. Qualora a seguito di attivita' amministrativa di accertamento risulti che i versamenti periodici del tributo relativi a periodi precedenti l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 472/97 siano stati effettuati dal soggetto passivo entro il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza prevista dalla legge, la sanzione irrogata e' pari al cinque per cento del tributo tardivamente versato". "2. - Il comma 6 dell'art. 16 della legge regionale n. 60/1996, come modificato dall'art. 17 della legge regionale n. 37/1999, e' sostituito dai seguenti: "6. Nei casi di cui all'art. 9 e' applicata la sanzione amministrativa prevista dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonche' la sanzione pari a tre volte l'ammontare del tributo prevista dal comma 32 della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Per l'esercizio di attivita' di discarica abusiva, per l'abbandono, per lo scarico e per il deposito incontrollato di rifiuti, ove non sia possibile procedere alla esatta quantificazione dei materiali, il tributo e' calcolato sulla base imponibile fissata forfettariamente nelle quantita' cosi' determinate: a) per quantita' stimate dall'organo verbalizzante fino alle 2 tonnellate: 1 tonnellata; b) per le quantita' stimate oltre le 2 tonnellate e fino a 10 tonnellate: 5 tonnellate ... (omissis) ... j) per quantita' stimate superiori alle 10.000 tonnellate la regione provvedera' a quantificare i rifiuti avvalendosi, ai sensi dell'art. 9, comma 3, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale". "6-bis. In tutte le ipotesi contemplate dal comma 6, il trasgressore potra' fare eseguire, a proprie spese, ad enti o professionisti dotati di adeguata qualificazione e capacita' tecnica, una perizia di parte che l'amministrazione valutera' nel corso del procedimento". Per l'annullamento in parte qua (e specificamente nel suo art. 3) della suindicata delibera legislativa riapprovata, in quanto costituzionalmente illegittima, il Governo della Repubblica come in epigrafe rappresentato e difeso e giusta delibera del Consiglio dei ministri che si produce sub1), propone il presente ricorso ai sensi dell'art. 127, quarto comma, della Costituzione, e dell'art. 31 della legge n. 87/1953, sulla base dei seguenti M o t i v i I. - Com'e' noto, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi e' stato istituito, a decorrere dal 1o gennaio 1996, dall'art. 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ed e' disciplinato dai successivi commi del medesimo articolo. In particolare, il comma 30 del citato articolo, integrato dall'art. 2, comma 157, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fissa i termini per il versamento del tributo (dovuto alla regione) e per la presentazione della dichiarazione da parte del gestore della discarica, rimettendo alla legge regionale lo stabilire le modalita' di versamento del tributo e di presentazione della dichiarazione. Il successivo comma 31, sostituito dall'art. 15 del decreto legislativo n. 473 del 1997, a sua volta sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 203, prevede le sanzioni amministrative per l'ipotesi di omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica e per l'omessa o infedele dichiarazione, disponendone la riduzione ad un quarto per l'ipotesi di adesione del contribuente e contestuale pagamento anche del tributo entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie. Ai sensi del comma 34 dell'art. 3 "l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, il contenzioso amministrativo e quanto non previsto dai commi da 24 a 41 del presente articolo sono disciplinati con legge della regione". Giusta, poi, il comma 35 del medesimo art. 3 "le disposizioni dei commi da 24 a 41 del presente articolo costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 119 della Costituzione". La regione Toscana ha dato applicazione alle disposizioni di tale legge, con la legge regionale 29 luglio 1996, n. 60, parzialmente modificata dalla legge regionale 1o luglio 1999, n. 37, la quale in particolare - all'art. 16, come sopra sostituito - prevede in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento del tributo, l'applicabilita' della sanzione amministrativa tributaria pari al 30% del tributo (comma 4), salva la facolta' del trasgressore di avvalersi di quanto previsto dall'art. 13, comma 1 e 2, del decreto legislativo n. 472/1997" (comma 5) ed al successivo comma 6 sanzionava, conformemente all'art. 3, comma 32 della legge statale n. 549, le ipotesi di conferimento di rifiuti in discariche abusive, abbandonati, scaricati o depositati in modo incontrollato. Con la delibera legislativa ora impugnata il Consiglio regionale ha introdotto nello stesso art. 16 della legge n. 60/1996, un nuovo comma 4-bis ed ha sostituito il previgente comma 6, secondo i relativi testi ricordati nella premessa. II. - Alla luce del sopra sommariamente riassunto quadro normativo integrato per quanto attiene al sistema sanzionatorio dalla disciplina generale di cui al gia' citato decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (alle disposizioni ed ai principi del quale, cosi' come dei decreti legislativi nn. 471 e 473 del 1997, il comma 2 dell'art. 1 della citata legge regionale n. 37/1999 fa del resto rinvio "per tutto quanto non espressamente disciplinato") - va, in primo luogo, esaminato, per rilevarne la illegittimita' costituzionale, il comma 1 del contestato art. 3 della delibera legislativa in esame (introduttivo del comma 4-bis nell'art. 16 della legge regionale n. 60/1996) con il quale e' disposta genericamente la riduzione della sanzione al 5% del tributo per i tardivi versamenti periodici dello stesso "relativi a periodi precedenti l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 472/1997" quando il ritardo sia contenuto entro il termine di cinque giorni lavorativi successivi alla relativa scadenza di legge. Va premesso che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, la potesta' legislativa in materia tributaria delle regioni ad autonomia ordinaria opera, alla stregua dell'art. 119 Cost., "nelle forme e nei limiti stabiliti dalle leggi della Repubblica", e pertanto entro i confini che le leggi stesse, in conformita' ai principi costituzionali, sono legittimate a previamente fissare anche al fine di adeguare la finanza locale al sistema tributario generale, configurandosi pertanto la medesima come una potesta' di tipo non concorrente, ma solo attuativa (ex plurimis, sentenze n. 295/1993; n. 355/1998; n. 171/1999): e non vi ha dubbio che nella materia tributaria rientra anche la disciplina delle sanzioni, che costituiscono conseguenze legali per la violazione dei relativi obblighi. Il comma 1 dell'art. 3 della delibera legislativa qui impugnata si pone appunto in violazione dell'art. 119 Cost., in quanto la emanazione di siffatta norma esula chiaramente dai limiti in cui puo' costituzionalmente esplicarsi la competenza legislativa tributaria della regione nel porre norme per l'applicazione del tributo speciale istituito con l'art. 3 della legge n. 549 del 1995, e da esplicarsi nei limiti segnati dalle leggi dello Stato ed in particolare nel rispetto delle disposizioni e dei principi di cui ai decreti legislativi n. 471 e n. 472 del 1997 (richiamati anche dal decreto legislativo n. 473 del 1997, oltre che dalla normativa regionale in materia di sanzioni tributarie). Invero, da un lato, l'art. 13 del citato decreto legislativo n. 471/1997 (emanato in attuazione della delega di cui all'art. 3, comma 133, lett. q, della legge n. 662/1996) dispone la applicazione di una sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo il cui versamento sia ritardato od omesso: e conforme a tale disposizione e', come gia' rilevato, la specifica norma contenuta nell'art. 16, comma 4, della legge regionale n. 60/1996, sostituito poi dalla legge regionale n. 37/1999. D'altro lato, l'art. 13 del decreto legislativo n. 472/1997 al comma 1, lett. a) (rimasto immodificato pur dopo il decreto legislativo n. 99/2000 e anch'esso richiamato dalla legge regionale: art. 16, comma 5), sotto la rubrica "ravvedimento", disciplina puntualmente gli effetti del limitatamente tardivo pagamento del tributo, disponendo che la sanzione "e' ridotta ... ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento ... se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione" (salvo che la violazione sia stata gia' constatata o siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento). Orbene, ricordato che le disposizioni del decreto legislativo n. 472/1997 si applicano alle violazioni non ancora constatate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data della sua entrata in vigore (1o aprile 1998: artt. 25 e 30 del citato decreto legislativo) - e quindi proprio e tipicamente ai tardivi versamenti "relativi a periodi precedenti l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 472/1997" risultanti "a seguito di attivita' amministrativa di accertamento", considerati dalla norma qui in discussione (siccome riformulata in sede di riapprovazione della legge) - appare evidente come, nel porre la disciplina di cui al comma 1 dell'art. 3 della delibera legislativa, il legislatore regionale si sia illegittimamente posto in contrasto - in violazione dell'art. 119 della Costituzione - con quella specificamente dettata dalla richiamata normativa statale, che regola gli effetti del ravvedimento per il pagamento tardivo del tributo che avvenga entro il (piu' ampio) termine di trenta giorni dalla disposta scadenza: e per di piu' - lo si osserva in stretta correlazione a quanto or detto e in riferimento all'art. 3 della Costituzione - con una previsione che, con non ragionevole discriminazione tra le medesime violazioni a seconda che siano state commesse prima o dopo il 1o aprile 1998 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 472/1997), e' tale da poter comportare la applicazione di una sanzione (pari al 5% del tributo) addirittura superiore a carico di chi abbia versato l'imposta con un ritardo minimo e cioe' sino a cinque giorni lavorativi, rispetto a quella (pari al 3,75% del tributo) applicabile invece colui che abbia effettuato il versamento con un ritardo maggiore, ma entro trenta giorni dalla scadenza del termine, giusta quanto previsto dal comma 5 dell'art. 16 della citata legge regionale, con richiamo all'art. 13 del decreto legislativo n. 472/1997. III. - Anche il comma 2 dell'art. 3 della delibera legislativa impugnata - il quale, nel sostituire il comma 6 dell'art. 16 della legge regionale n. 60/1996, prevede che, nell'ipotesi di esercizio di attivita' di discarica abusiva, di abbandono, di scarico e di deposito incontrollato di rifiuti e ove non sia possibile la esatta quantificazione dei materiali, il tributo e' calcolato sulla base imponibile fissata forfettariamente nelle quantita' indicate nello stesso comma, salva la valutazione da parte della amministrazione delle risultanze di eventuale "perizia di parte" presentata dal trasgressore - e' chiaramente illegittimo. Premessa la considerazione che la norma come sopra riapprovata sostanzialmente non differisce da quella originariamente deliberata (non essendovi concreta innovazione nell'aver ora previsto la determinazione del tributo "su base imponibile fissata forfettariamente" rispetto alla precedente disposizione che prevedeva il calcolo del medesimo tributo "forfettariamente sulla base delle quantita' convenzionali", determinate nella stessa misura), e' agevole evidenziare che la stessa, pur apparentemente diretta a dettare i criteri di commisurazione delle sanzioni (che sono peraltro indissolubilmente ragguagliate al tributo), viene in definitiva a disciplinare ed a determinare anche la base imponibile e quindi l'ammontare dello stesso tributo speciale (il quale, come oggetto proprio della relativa obbligazione tributaria, ovviamente non puo' essere "diverso" da quello determinato a fini della commisurazione delle sanzioni, per legge rapportate allo stesso). Orbene, balza immediatamente chiara la irrazionalita' intrinseca, valutabile ex art. 3 Cost., della norma in esame in quanto essa (per le ipotesi ivi considerate) assume quale ammontare del tributo, al quale deve essere ed e' commisurata la sanzione amministrativa, non quello rapportato alla effettiva e concreta base imponibile, comunque da accertare nella sua reale dimensione nel corso ed all'esito del relativo procedimento per l'accertamento delle violazioni - cosi' come del resto, imposto dall'art. 9, comma 2, della legge regionale n. 60/1996, nella quale si inserisce la contestata modifica - sibbene quello risultante dal suo calcolo su una base imponibile prefissata "forfettariamente", e pertanto, in via astratta, davvero "convenzionale" e sostanzialmente fittizia: per di piu', determinata mediante l'assunzione - in ogni caso diverso da quello di quantita' stimate in misura superiore a 10.000 tonnellate (v. lett. i del comma) - di un dato corrispondente a un valore intermedio (se non addirittura alla media) predeterminato tra le quantita' minime e massime "stimate dall'organo verbalizzante", e comunque solo riducibile, come si desume dall'introdotto comma 6-bis, all'esito della valutazione delle risultanze di "perizia di parte" eventualmente prodotta dal trasgressore. Le considerazioni ora esposte evidenziano anche come la norma in esame si ponga, con violazione dell'art. 119 della Costituzione, in insanabile contrasto con le disposizioni dell'art. 3 della legge n. 549/1995 che costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'or ricordato articolo della Carta. Il comma 32 di tale articolo dispone, per il caso di esercizio di attivita' di discarica abusiva e di abbandono, scarico o deposito incontrollato di rifiuti, che il soggetto passivo sia tenuto al "pagamento del tributo determinato ai sensi della presente legge" e di una sanzione amministrativa pari a tre volte l'ammontare del tributo medesimo; il precedente comma 29 sancisce che il tributo e' determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta (quale fissato dalla regione) per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei "rifiuti conferiti in discarica"; il quantitativo dei rifiuti cosi' conferiti costituisce pertanto la base imponibile del tributo (v. anche il comma 28 che aggiunge il riferimento, ovviamente peraltro operante nel presupposto di regolare istituzione dei registri, alle annotazioni effettuate in tali scritture); da ultimo, il comma 33 prevede che le violazioni (anche al comma 32) siano constatate con processo verbale dai funzionari ed agenti ivi indicati. Sulla base di tali coerenti e puntuali disposizioni della legge statale appare evidente che la determinazione del tributo speciale de quo, anche agli effetti della conseguenziale sanzione, deve sempre operarsi con riferimento al quantitativo di rifiuti (conferiti nella discarica, pur abusiva, ovvero abbandonati, scaricati o depositati) quale effettivamente e concretamente verificato ed accertato nella sua reale dimensione, sulla base degli elementi probatori di ogni genere (pur se presuntivi) acquisiti dalla amministrazione anche attraverso l'esercizio dei poteri di controllo che alla medesima competono (v. anche art. 11, legge regionale n. 60/1996, richiamato dal comma 2 del precedente art. 9): nel mentre la norma regionale de qua, quando non sia possibile procedere alla "esatta quantificazione dei materiali" di rifiuto, ripiega su una prefissata determinazione astratta e "forfettaria" della base imponibile del tributo (la quale percio' puo' essere maggiore o minore di quella effettiva e reale su cui esso va invece determinato), collegata automaticamente e solamente alle "quantita' stimate" dall'organo verbalizzante - peraltro solo in quanto tali quantita' non superino 10.000 tonnellate, poiche', ove superiori (lett. j del sostituito comma 6), l'accennato meccanismo di determinazione cede alla concreta quantificazione da operarsi dalla regione, avvalendosi dell'Agenzia regionale protezione ambientale - salva suo possibile ridimensionamento sulla base delle risultanze di perizia di parte del trasgressore.
P. Q. M. Si chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, voglia dichiarare la illegittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge riapprovata dal consiglio regionale della Toscana con delibera 19 dicembre 2000 (n. 67/2000), contenente disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie. Si produrranno i seguenti documenti: 1) estratto verbale riunione Consiglio dei ministri 9 gennaio 2001; 2) legge regionale n. 67/2000 approvata dal consiglio regionale della Toscana nella seduta del 31 ottobre 2000 (con relazione); 3) comunicazione 23 novembre 2000 Presidenza Consiglio dei ministri (rinvio a nuovo esame del consiglio regionale Toscana); 4) legge regionale n. 67/2000 riapprovata al consiglio regionale della Toscana nella seduta del 19 dicembre 2000. Roma, addi' 10 gennaio 2001 Avvocato dello Stato: Giancarlo Mando' 01C10110