N. 11 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 gennaio 2001

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  18  gennaio  2001  (del Presidente del Consiglio dei
ministri)

Imposte  e  tasse - Tributo speciale per il deposito in discarica dei
  rifiuti  solidi  urbani  - Norme applicative adottate dalla Regione
  Toscana  -  Sanzione  amministrativa  per  ritardato versamento del
  tributo  -  Fissazione in misura ridotta (al cinque per cento), nel
  caso di versamenti tardivi relativi ad anni precedenti l'entrata in
  vigore  del  d.lgs.  n. 472/1997,  che risultino effettuati entro i
  cinque  giorni  lavorativi  successivi alla scadenza prevista dalla
  legge  -  Denunciata  esorbitanza  dalla  potesta'  legislativa  di
  attuazione spettante alle Regioni in materia tributaria - Contrasto
  con  i  principi  e le norme statali contenute nei d.lgs. nn. 471 e
  472/1997  -  Irragionevole  discriminazione  tra  sanzioni commesse
  prima o dopo il 1o aprile 1998.
- Delibera  legislativa  Regione  Toscana  riapprovata il 19 dicembre
  2000, art. 3, comma 1.
- Costituzione, art. 119.
Imposte  e  tasse - Tributo speciale per il deposito in discarica dei
  rifiuti  solidi  urbani  - Norme applicative adottate dalla Regione
  Toscana   -   Determinazione   del   tributo   e   della   sanzione
  amministrativa  per  l'esercizio di attivita' di discarica abusiva,
  l'abbandono,  lo  scarico  e il deposito incontrollato di rifiuti -
  Previsione    del    calcolo   "sulla   base   imponibile   fissata
  forfetariamente",  ove  non  sia possibile l'esatta quantificazione
  dei  materiali  -  Denunciata irrazionalita' intrinseca - Contrasto
  con  l'art.  3,  legge  n. 549/1995  - Esorbitanza dai limiti della
  potesta' legislativa regionale in materia tributaria.
- Delibera  legislativa  Regione  Toscana  riapprovata il 19 dicembre
  2000, art. 3, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 119.
(GU n.12 del 21-3-2001 )
    Ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  - giusta
deliberazione  del  Consiglio dei ministri (doc. 1) - rappresentato e
difeso  dalla  Avvocatura  generale  dello  Stato, domiciliataria per
legge  nei  confronti  della  regione  Toscana,  e  per  essa del suo
presidente  della  giunta regionale pro-tempore per l'annullamento in
parte  qua  della  legge  (ri)approvata dal Consiglio regionale della
Toscana  in data 19 dicembre 2000 (n. 67/2000) recante: "Disposizioni
in  materia  di  sanzioni  amministrative  per  violazioni  di  norme
tributarie.  Modifiche alle leggi regionali 15 maggio 1980, n. 80; 29
luglio 1996, n. 60; 1o luglio 1999 n. 37";
                           P r e m e s s a

    Il Consiglio regionale della Regione Toscana, nella seduta del 31
ottobre  2000 ha approvato il disegno di legge n. 67/2000, contenente
disposizioni modificative alle leggi regionali 15 maggio 1980, n. 54,
29  luglio  1996,  n. 60,  e  1o  luglio  1999,  n. 37, in materia di
sanzioni  amministrative per violazioni di norme tributarie (doc. 2).
L'art. 3   di   tale   delibera  legislativa  (intitolato  "Modifiche
all'art. 16, legge regionale n. 60/1996", contenente disposizioni per
l'applicazione  del tributo speciale per il deposito in discarica dei
rifiuti  solidi  di  cui all'art. 3 della l.s. n. 549 del 1995) - che
qui  viene  in  rilievo  -  si  compone di due commi, come di seguito
formulati:
    "1.   Dopo   il   comma  4  dell'art. 16  della  legge  regionale
n. 60/1996,  come  modificato  dall'art. 17 della legge regionale n.
37/1999,  e'  inserito  il  seguente:  4-bis.  Qualora  a  seguito di
attivita' amministrativa di accertamento risulti che il pagamento del
tributo  sia  stato  effettuato  dal soggetto passivo entro il quinto
giorno  lavorativo  successivo alla scadenza prevista dalla legge, la
sanzione   irrogata   e'   pari  al  cinque  per  cento  del  tributo
tardivamente versato".

    2. Il comma 6 delI'art. 16 della legge regionale n. 60/1996, come
modificato   dall'art. 17   della   legge  regionale  n. 37/1999,  e'
sostituito dai seguenti: 6. - Nei casi di cui all'art. 9 e' applicata
la  sanzione  amministrativa  prevista  dai  commi 1 e 2 del presente
articolo,  nonche'  la  sanzione  pari  a  tre  volte l'ammontare del
tributo.  Ove non sia possibile procedere alla esatta quantificazione
dei  materiali,  il  tributo e' calcolato forfettariamente sulla base
delle  quantita'  convenzionali  cosi'  determinate: a) per quantita'
stimate  dall'organo verbalizzante fino a 2 tonnellate: 1 tonnellata;
b)  per  quantita'  stimate tra le due tonnellate e le 10 tonnellate:
5 tonnellate  ... (omissis) ...  j)  per  quantita' stimate superiori
alle  10  tonnellate  la regione provvedera' a quantificare i rifiuti
avvalendosi,  ai  sensi  dell'art. 9, comma 3, dell'Agenzia regionale
per   la   protezione  ambientale.  6-bis.  -  In  tutte  le  ipotesi
contemplate  dal  comma 6,  il  trasgressore  potra'  far eseguire, a
proprie  spese, ad enti o professionisti di adeguata qualificazione e
capacita'   tecnica,  una  perizia  di  parte  che  l'amministrazione
valutera' nel corso del procedimento".
    Tale delibera legislativa ha formato oggetto di rinvio, per nuovo
esame,  al  Consiglio regionale da parte del Governo (giusta delibera
23  novembre  2000 del Consiglio dei ministri), come da comunicazione
23  novembre  2000,  n. 200/9085  della  Presidenza del Consiglio dei
ministri   (doc. 3),   trasmessa   dal  Commissario  del  Governo  il
successivo giorno 24 dicembre, per le ragioni ivi esposte relative al
preindicato art. 3.
    Ma  il  Consiglio  regionale della Toscana, con delibera adottata
nella  seduta  del  19  dicembre  2000, comunicata al commissario del
Governo  in  data  23  dicembre  2000 e pervenuta alla Presidenza del
Consiglio dei ministri il 27 dicembre 2000, ha (ri)approvato (doc. 4)
la  stessa  legge apportando marginali e non sostanziali modifiche al
(solo)  testo del contestato suo art. 3, il quale attualmente risulta
cosi' formulato (evidenziandosi in corsivo le modifiche introdotte in
sede di nuova approvazione):
    "1.  -  Dopo  il  comma  4  dell'art. 16  della  legge  regionale
n. 60/1996,   come  modificato  dall'art. 17  della  legge  regionale
n. 37/1999,  e'  inserito  il  seguente:  4-bis. Qualora a seguito di
attivita'  amministrativa  di  accertamento  risulti che i versamenti
periodici  del  tributo  relativi  a  periodi precedenti l'entrata in
vigore  del  decreto legislativo n. 472/97 siano stati effettuati dal
soggetto  passivo  entro  il quinto giorno lavorativo successivo alla
scadenza prevista dalla legge, la sanzione irrogata e' pari al cinque
per cento del tributo tardivamente versato".
    "2.  -  Il comma 6 dell'art. 16 della legge regionale n. 60/1996,
come  modificato  dall'art. 17  della  legge regionale n. 37/1999, e'
sostituito  dai seguenti: "6. Nei casi di cui all'art. 9 e' applicata
la  sanzione  amministrativa  prevista  dai  commi 1 e 2 del presente
articolo,  nonche'  la  sanzione  pari  a  tre  volte l'ammontare del
tributo  prevista  dal comma 32 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
Per  l'esercizio  di attivita' di discarica abusiva, per l'abbandono,
per  lo  scarico  e per il deposito incontrollato di rifiuti, ove non
sia possibile procedere alla esatta quantificazione dei materiali, il
tributo  e'  calcolato sulla base imponibile fissata forfettariamente
nelle   quantita'   cosi'   determinate:  a)  per  quantita'  stimate
dall'organo  verbalizzante  fino  alle 2 tonnellate: 1 tonnellata; b)
per  le  quantita'  stimate  oltre  le  2  tonnellate  e  fino  a  10
tonnellate:  5 tonnellate  ... (omissis) ... j) per quantita' stimate
superiori   alle   10.000   tonnellate   la   regione  provvedera'  a
quantificare  i  rifiuti  avvalendosi, ai sensi dell'art. 9, comma 3,
dell'Agenzia  regionale  per  la  protezione  ambientale". "6-bis. In
tutte le ipotesi contemplate dal comma 6, il trasgressore potra' fare
eseguire,  a  proprie  spese,  ad  enti  o  professionisti  dotati di
adeguata qualificazione e capacita' tecnica, una perizia di parte che
l'amministrazione valutera' nel corso del procedimento".
    Per l'annullamento in parte qua (e specificamente nel suo art. 3)
della   suindicata   delibera   legislativa  riapprovata,  in  quanto
costituzionalmente  illegittima,  il Governo della Repubblica come in
epigrafe  rappresentato  e difeso e giusta delibera del Consiglio dei
ministri  che  si produce sub1), propone il presente ricorso ai sensi
dell'art. 127, quarto comma, della Costituzione, e dell'art. 31 della
legge n. 87/1953, sulla base dei seguenti
                             M o t i v i

    I.  -  Com'e'  noto,  il  tributo  speciale  per  il  deposito in
discarica  dei  rifiuti solidi e' stato istituito, a decorrere dal 1o
gennaio  1996,  dall'art. 3,  comma 24, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549,   ed  e'  disciplinato  dai  successivi  commi  del  medesimo
articolo.  In particolare, il comma 30 del citato articolo, integrato
dall'art. 2, comma 157, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fissa i
termini  per il versamento del tributo (dovuto alla regione) e per la
presentazione   della   dichiarazione  da  parte  del  gestore  della
discarica,  rimettendo alla legge regionale lo stabilire le modalita'
di  versamento del tributo e di presentazione della dichiarazione. Il
successivo  comma 31, sostituito dall'art. 15 del decreto legislativo
n. 473  del  1997,  a  sua  volta  sostituito dall'art. 4 del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 203, prevede le sanzioni amministrative
per  l'ipotesi di omessa o infedele registrazione delle operazioni di
conferimento  in  discarica  e per l'omessa o infedele dichiarazione,
disponendone  la riduzione ad un quarto per l'ipotesi di adesione del
contribuente  e  contestuale  pagamento  anche  del  tributo entro il
termine  per  ricorrere  alle  commissioni  tributarie.  Ai sensi del
comma 34  dell'art. 3 "l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, il
contenzioso amministrativo e quanto non previsto dai commi da 24 a 41
del  presente  articolo  sono  disciplinati con legge della regione".
Giusta,  poi,  il  comma 35  del medesimo art. 3 "le disposizioni dei
commi  da  24  a  41  del  presente  articolo  costituiscono principi
fondamentali ai sensi dell'art. 119 della Costituzione".
    La regione Toscana ha dato applicazione alle disposizioni di tale
legge,  con  la  legge  regionale 29 luglio 1996, n. 60, parzialmente
modificata  dalla  legge regionale 1o luglio 1999, n. 37, la quale in
particolare - all'art. 16, come sopra sostituito - prevede in caso di
ritardato,   omesso   o   insufficiente   versamento   del   tributo,
l'applicabilita' della sanzione amministrativa tributaria pari al 30%
del   tributo  (comma 4),  salva  la  facolta'  del  trasgressore  di
avvalersi  di  quanto previsto dall'art. 13, comma 1 e 2, del decreto
legislativo   n. 472/1997"   (comma 5)   ed   al  successivo  comma 6
sanzionava,  conformemente  all'art. 3,  comma 32 della legge statale
n. 549,  le ipotesi di conferimento di rifiuti in discariche abusive,
abbandonati, scaricati o depositati in modo incontrollato.
    Con  la delibera legislativa ora impugnata il Consiglio regionale
ha  introdotto  nello stesso art. 16 della legge n. 60/1996, un nuovo
comma 4-bis  ed  ha  sostituito  il  previgente  comma 6,  secondo  i
relativi testi ricordati nella premessa.

    II.   -  Alla  luce  del  sopra  sommariamente  riassunto  quadro
normativo integrato per quanto attiene al sistema sanzionatorio dalla
disciplina  generale  di  cui  al  gia' citato decreto legislativo 18
dicembre  1997,  n. 472  (alle disposizioni ed ai principi del quale,
cosi' come dei decreti legislativi nn. 471 e 473 del 1997, il comma 2
dell'art. 1  della  citata  legge  regionale  n. 37/1999 fa del resto
rinvio  "per  tutto  quanto non espressamente disciplinato") - va, in
primo    luogo,    esaminato,   per   rilevarne   la   illegittimita'
costituzionale,  il  comma 1  del  contestato  art. 3  della delibera
legislativa in esame (introduttivo del comma 4-bis nell'art. 16 della
legge regionale n. 60/1996) con il quale e' disposta genericamente la
riduzione  della  sanzione al 5% del tributo per i tardivi versamenti
periodici  dello  stesso  "relativi a periodi precedenti l'entrata in
vigore  del  decreto  legislativo  n. 472/1997" quando il ritardo sia
contenuto  entro  il  termine  di cinque giorni lavorativi successivi
alla relativa scadenza di legge.
    Va  premesso che, secondo la costante giurisprudenza della Corte,
la  potesta'  legislativa  in  materia  tributaria  delle  regioni ad
autonomia  ordinaria  opera, alla stregua dell'art. 119 Cost., "nelle
forme  e  nei  limiti  stabiliti  dalle  leggi  della  Repubblica", e
pertanto  entro  i  confini  che  le  leggi stesse, in conformita' ai
principi costituzionali, sono legittimate a previamente fissare anche
al fine di adeguare la finanza locale al sistema tributario generale,
configurandosi  pertanto  la  medesima  come una potesta' di tipo non
concorrente,  ma  solo  attuativa (ex plurimis, sentenze n. 295/1993;
n. 355/1998;  n. 171/1999):  e  non  vi  ha  dubbio che nella materia
tributaria   rientra   anche   la   disciplina  delle  sanzioni,  che
costituiscono  conseguenze  legali  per  la  violazione  dei relativi
obblighi.
    Il  comma 1  dell'art. 3 della delibera legislativa qui impugnata
si  pone  appunto  in  violazione  dell'art. 119  Cost., in quanto la
emanazione di siffatta norma esula chiaramente dai limiti in cui puo'
costituzionalmente  esplicarsi  la  competenza legislativa tributaria
della regione nel porre norme per l'applicazione del tributo speciale
istituito  con  l'art. 3 della legge n. 549 del 1995, e da esplicarsi
nei  limiti  segnati  dalle  leggi  dello Stato ed in particolare nel
rispetto  delle  disposizioni  e  dei  principi  di  cui  ai  decreti
legislativi  n. 471  e  n. 472 del 1997 (richiamati anche dal decreto
legislativo  n. 473  del 1997, oltre che dalla normativa regionale in
materia di sanzioni tributarie).
    Invero,  da  un  lato,  l'art. 13  del citato decreto legislativo
n. 471/1997  (emanato  in  attuazione della delega di cui all'art. 3,
comma 133,  lett. q, della legge n. 662/1996) dispone la applicazione
di  una  sanzione  amministrativa  pari  al  30%  dell'importo il cui
versamento  sia  ritardato  od omesso: e conforme a tale disposizione
e',  come  gia'  rilevato, la specifica norma contenuta nell'art. 16,
comma 4, della legge regionale n. 60/1996, sostituito poi dalla legge
regionale n. 37/1999. D'altro lato, l'art. 13 del decreto legislativo
n. 472/1997  al  comma 1,  lett. a) (rimasto immodificato pur dopo il
decreto  legislativo  n. 99/2000  e  anch'esso richiamato dalla legge
regionale:   art. 16,  comma 5),  sotto  la  rubrica  "ravvedimento",
disciplina   puntualmente   gli  effetti  del  limitatamente  tardivo
pagamento  del tributo, disponendo che la sanzione "e' ridotta ... ad
un  ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento ... se esso viene
eseguito   nel   termine  di  trenta  giorni  dalla  data  della  sua
commissione"  (salvo  che  la  violazione sia stata gia' constatata o
siano  iniziati  accessi,  ispezioni,  verifiche  o  altre  attivita'
amministrative di accertamento).
    Orbene,  ricordato  che  le  disposizioni del decreto legislativo
n. 472/1997  si applicano alle violazioni non ancora constatate o per
le  quali  la  sanzione  non  sia  stata irrogata alla data della sua
entrata  in  vigore (1o aprile 1998: artt. 25 e 30 del citato decreto
legislativo)  -  e quindi proprio e tipicamente ai tardivi versamenti
"relativi  a  periodi  precedenti  l'entrata  in  vigore  del decreto
legislativo   n. 472/1997"   risultanti   "a   seguito  di  attivita'
amministrativa  di  accertamento",  considerati  dalla  norma  qui in
discussione  (siccome  riformulata  in  sede  di riapprovazione della
legge)  -  appare  evidente  come,  nel porre la disciplina di cui al
comma 1   dell'art. 3  della  delibera  legislativa,  il  legislatore
regionale  si sia illegittimamente posto in contrasto - in violazione
dell'art. 119  della Costituzione - con quella specificamente dettata
dalla  richiamata  normativa  statale,  che  regola  gli  effetti del
ravvedimento  per  il pagamento tardivo del tributo che avvenga entro
il  (piu'  ampio) termine di trenta giorni dalla disposta scadenza: e
per di piu' - lo si osserva in stretta correlazione a quanto or detto
e  in  riferimento all'art. 3 della Costituzione - con una previsione
che, con non ragionevole discriminazione tra le medesime violazioni a
seconda che siano state commesse prima o dopo il 1o aprile 1998 (data
di entrata in vigore del decreto legislativo n. 472/1997), e' tale da
poter  comportare  la  applicazione  di  una sanzione (pari al 5% del
tributo)   addirittura  superiore  a  carico  di  chi  abbia  versato
l'imposta  con  un  ritardo  minimo  e  cioe'  sino  a  cinque giorni
lavorativi, rispetto a quella (pari al 3,75% del tributo) applicabile
invece  colui  che  abbia  effettuato  il  versamento  con un ritardo
maggiore,  ma  entro trenta giorni dalla scadenza del termine, giusta
quanto   previsto   dal   comma 5  dell'art. 16  della  citata  legge
regionale,   con   richiamo   all'art. 13   del  decreto  legislativo
n. 472/1997.

    III.  -  Anche  il comma 2 dell'art. 3 della delibera legislativa
impugnata  -  il  quale, nel sostituire il comma 6 dell'art. 16 della
legge regionale n. 60/1996, prevede che, nell'ipotesi di esercizio di
attivita'  di  discarica  abusiva,  di  abbandono,  di  scarico  e di
deposito  incontrollato  di rifiuti e ove non sia possibile la esatta
quantificazione  dei  materiali,  il  tributo e' calcolato sulla base
imponibile  fissata  forfettariamente  nelle quantita' indicate nello
stesso  comma,  salva  la  valutazione da parte della amministrazione
delle  risultanze  di  eventuale  "perizia  di  parte" presentata dal
trasgressore - e' chiaramente illegittimo.
    Premessa  la  considerazione  che la norma come sopra riapprovata
sostanzialmente  non  differisce da quella originariamente deliberata
(non   essendovi  concreta  innovazione  nell'aver  ora  previsto  la
determinazione    del    tributo    "su   base   imponibile   fissata
forfettariamente" rispetto alla precedente disposizione che prevedeva
il  calcolo  del  medesimo tributo "forfettariamente sulla base delle
quantita'   convenzionali",  determinate  nella  stessa  misura),  e'
agevole  evidenziare  che  la  stessa,  pur  apparentemente diretta a
dettare i criteri di commisurazione delle sanzioni (che sono peraltro
indissolubilmente  ragguagliate  al  tributo),  viene in definitiva a
disciplinare  ed  a  determinare  anche  la  base imponibile e quindi
l'ammontare  dello  stesso  tributo  speciale (il quale, come oggetto
proprio  della  relativa obbligazione tributaria, ovviamente non puo'
essere  "diverso"  da  quello determinato a fini della commisurazione
delle sanzioni, per legge rapportate allo stesso).
    Orbene, balza immediatamente chiara la irrazionalita' intrinseca,
valutabile  ex art. 3 Cost., della norma in esame in quanto essa (per
le  ipotesi  ivi  considerate) assume quale ammontare del tributo, al
quale  deve  essere ed e' commisurata la sanzione amministrativa, non
quello rapportato alla effettiva e concreta base imponibile, comunque
da  accertare  nella  sua reale dimensione nel corso ed all'esito del
relativo  procedimento  per  l'accertamento  delle violazioni - cosi'
come  del  resto, imposto dall'art. 9, comma 2, della legge regionale
n. 60/1996, nella quale si inserisce la contestata modifica - sibbene
quello  risultante  dal suo calcolo su una base imponibile prefissata
"forfettariamente",    e   pertanto,   in   via   astratta,   davvero
"convenzionale"  e sostanzialmente fittizia: per di piu', determinata
mediante  l'assunzione  - in ogni caso diverso da quello di quantita'
stimate  in  misura  superiore  a  10.000  tonnellate (v. lett. i del
comma)  -  di  un  dato corrispondente a un valore intermedio (se non
addirittura  alla  media)  predeterminato  tra  le quantita' minime e
massime   "stimate   dall'organo   verbalizzante",  e  comunque  solo
riducibile,  come  si  desume  dall'introdotto comma 6-bis, all'esito
della   valutazione   delle   risultanze   di   "perizia   di  parte"
eventualmente prodotta dal trasgressore.
    Le  considerazioni ora esposte evidenziano anche come la norma in
esame  si  ponga, con violazione dell'art. 119 della Costituzione, in
insanabile  contrasto  con  le  disposizioni  dell'art. 3 della legge
n. 549/1995  che costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'or
ricordato articolo della Carta.
    Il comma 32 di tale articolo dispone, per il caso di esercizio di
attivita'  di  discarica  abusiva  e di abbandono, scarico o deposito
incontrollato  di  rifiuti,  che  il  soggetto  passivo sia tenuto al
"pagamento  del  tributo determinato ai sensi della presente legge" e
di  una  sanzione  amministrativa  pari  a  tre volte l'ammontare del
tributo  medesimo;  il precedente comma 29 sancisce che il tributo e'
determinato  moltiplicando  l'ammontare  dell'imposta  (quale fissato
dalla  regione)  per  il  quantitativo,  espresso in chilogrammi, dei
"rifiuti  conferiti  in discarica"; il quantitativo dei rifiuti cosi'
conferiti   costituisce  pertanto  la  base  imponibile  del  tributo
(v. anche   il  comma 28  che  aggiunge  il  riferimento,  ovviamente
peraltro   operante  nel  presupposto  di  regolare  istituzione  dei
registri,  alle annotazioni effettuate in tali scritture); da ultimo,
il  comma 33  prevede  che  le  violazioni  (anche al comma 32) siano
constatate   con  processo  verbale  dai  funzionari  ed  agenti  ivi
indicati.  Sulla  base di tali coerenti e puntuali disposizioni della
legge  statale  appare  evidente  che  la  determinazione del tributo
speciale  de  quo,  anche agli effetti della conseguenziale sanzione,
deve  sempre  operarsi  con  riferimento  al  quantitativo di rifiuti
(conferiti   nella   discarica,   pur  abusiva,  ovvero  abbandonati,
scaricati   o   depositati)   quale  effettivamente  e  concretamente
verificato  ed accertato nella sua reale dimensione, sulla base degli
elementi probatori di ogni genere (pur se presuntivi) acquisiti dalla
amministrazione  anche attraverso l'esercizio dei poteri di controllo
che  alla  medesima  competono  (v. anche  art. 11,  legge  regionale
n. 60/1996, richiamato dal comma 2 del precedente art. 9): nel mentre
la  norma  regionale  de qua, quando non sia possibile procedere alla
"esatta  quantificazione  dei  materiali"  di rifiuto, ripiega su una
prefissata   determinazione   astratta  e  "forfettaria"  della  base
imponibile  del  tributo  (la  quale  percio'  puo' essere maggiore o
minore   di   quella   effettiva  e  reale  su  cui  esso  va  invece
determinato),  collegata  automaticamente e solamente alle "quantita'
stimate"  dall'organo  verbalizzante  -  peraltro solo in quanto tali
quantita'  non  superino  10.000  tonnellate,  poiche', ove superiori
(lett. j   del   sostituito   comma 6),   l'accennato  meccanismo  di
determinazione  cede  alla concreta quantificazione da operarsi dalla
regione,  avvalendosi  dell'Agenzia regionale protezione ambientale -
salva  suo possibile ridimensionamento sulla base delle risultanze di
perizia di parte del trasgressore.
                              P. Q. M.
    Si  chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del
presente  ricorso, voglia dichiarare la illegittimita' costituzionale
dell'art. 3  della  legge  riapprovata  dal consiglio regionale della
Toscana   con  delibera  19 dicembre  2000  (n. 67/2000),  contenente
disposizioni  in materia di sanzioni amministrative per violazione di
norme tributarie.
    Si produrranno i seguenti documenti:
        1) estratto verbale riunione Consiglio dei ministri 9 gennaio
2001;
        2)   legge   regionale  n. 67/2000  approvata  dal  consiglio
regionale  della  Toscana  nella  seduta  del  31  ottobre  2000 (con
relazione);
        3)  comunicazione  23  novembre 2000 Presidenza Consiglio dei
ministri (rinvio a nuovo esame del consiglio regionale Toscana);
        4)   legge  regionale  n. 67/2000  riapprovata  al  consiglio
regionale della Toscana nella seduta del 19 dicembre 2000.
            Roma, addi' 10 gennaio 2001
               Avvocato dello Stato: Giancarlo Mando'
01C10110