N. 563 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 aprile 2001
Ordinanza emessa il 19 aprile 2001 dal giudice di pace di Locri nel procedimento civile vertente tra Ramello Graziella e comune di Sant'Ilario dello Jonio Sanzioni amministrative - Giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione - Notificazioni all'opponente che si difende personalmente - Disciplina - Prevista notifica degli atti in cancelleria, nel caso in cui l'opponente non abbia dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito - Mancata previsione della notificazione presso la residenza anagrafica del ricorrente - Disparita' di trattamento processuale rispetto all'amministrazione - Violazione del principio di eguaglianza e di pari dignita' dinanzi alla legge - Lesione del diritto di azione e di difesa. - Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22, terzo comma, e 23, quarto comma. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.32 del 22-8-2001 )
IL GIUDICE DI PACE Procedimento civile n. 191/2001 r.g. tra: Ramello Graziella contro comune di Sant'Ilario dello Jonio, in persona del sindaco pro tempore, avente ad oggetto: opposizione avverso ordinanza di pagamento di sanzione pecuniaria - legge 24 novembre 1981 n. 689 -. Questione di legittimita' costituzionale. Premesso e ritenuto che Dagli atti del procedimento civile n. 191/2001, vertente tra Ramello Graziella, - che ha dichiarato di stare in giudizio personalmente -, cosi' avvalendosi della facolta' di cui all'art. 82, primo comma, cod. proc. civ., correlato, per quanto di procedura, al quarto comma di cui all'art. 23 della legge 24 novembre 1981, contro comune di Sant'Ilario dello Jonio, discende che l'attore ha inteso proporre ricorso avverso il verbale di contestazione elevato dal comando dei vigili urbani del comune di Sant'Ilario dello Jonio in data 22 settembre 2000 e recante il n. 449/2001, notificato all'opponente addi' 9 febbraio 2001. Nell'atto introduttivo del giudizio parte istante evidenziava: che il 22 settembre 2000, alle ore 11,45, agenti della polizia municipale del comune di Sant'Ilario, tramite misuratore di velocita', accertavano che il conducente della vettura Panda 1,1 cat. Mercedes 190 E, targata AM 878 EE, transitava nel territorio del comune di Sant'Ilario Jonio alla progressiva chilometrica 93,500 a velocita' superiore a 50 km orari, cosi' violando il disposto di cui all'art. 142/8 del codice della strada; che in data 9 febbraio 2001 funzionari preposti dal comune e non gli stessi accertatori hanno trasmesso al proprietario dell'autovettura di cui e' detto, verbale di contestazione dell'infrazione di cui sopra al codice della strada, adducendo che non si era potuto provvedere, nella immediatezza, e nei modi regolamentari, previsti dall'art. 384 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, a voce: "Regolamento di esecuzione del codice della strada", ed in riferimento all'art. 201 di esso, alla contestazione immediata; che col ricorso de quo il suddetto opponente rilevava l'illegittimita' del verbale di contestazione di infrazione per violazione degli artt. 200 e 201 del c.d.s. oltre che violazione ex art. 200 codice della strada per mancata contestazione immediata dell'infrazione. Cio' nel rilievo che sul punto 1) nel verbale di contestazione e' dato leggere "non e' stato possibile procedere alla contestazione immediata della violazione in quanto l'apparecchiatura di rilevazione ha consentito la determinazione dell'illecito dopo che il veicolo era gia' a distanza dal posto di accertamento, e comunque nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari". Rilevava, ancora, che quanto dedotto dagli agenti per giustificare la mancata contestazione appare, anche a parere di chi scrive mera clausola di stile piuttosto che una reale esigenza dettata da una possibilita' oggettiva cosi' per come sancito dall'art. 14, legge n. 689/1981 e art. 200 c.d.s. sono esplicite nell'imporre un'obbligo incondizionato e non ammettono margini di apprezzamento, stante la loro tassativita' (cosi' la pretura di Siderno 4 febbraio 1999; pretura di Cremona 30 aprile 1992). Sicche' la disattenzione di tale obbligo costituisce violazione di legge, come tale rende illeggittimo l'intero procedimento amministrativo di irregolazione amministrativa, dal momento che la ratio della contestazione immediata, obbedisce ad un'esigenza di salvaguardia del diritto della difesa ex art. 24 Cost. Infatti la normativa riconosce, nell'ottica di questa superiore tutela, la necessita' del contraddittorio immediato per assicurare le migliori opportunita' di tutela e di difesa da parte del cittadino, il quale ha un ovvio interesse a svolgere le proprie eccezioni anche e sopratutto nell'immediatezza del fatto, poiche' l'attualita' del contesto infrazionale consente la possibilita' di elementi di valutazione piu' immediati e compiuti rispetto ad una successiva ricostruzione storica. Tutto cio' non e' marginale, neppure in presenza,come nel caso de quo, di misurazione automatica della velocita', concretizzandosi l'interesse del contravvenuto ad opporre, per esempio, rilievi sulla esatta ubicazione dell'apparecchio ai fini di un'eventuale perizia nonche' sulla effettiva presenza dei verbalizzanti in loco. Contestazione immediata che potrebbe facilmente sfociare in un inaccettabile arbitrio. Cio' costituisce, anche, violazione ex art. 201 c.d.s., in difetto di precisa e dettagliata motivazione circa la omessa contestazione. La fattispecie dell'eccesso di velocita' accertato con dispositivo automatico occorre rilevare che le previsioni di cui l'art. 384, lettera e), del regolamento di attuazione al c.d.s., siano influenti. Oggigiorno non esistono apparecchi in rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto di rilievo era gia' a distanza dal posto di accertamento misuratori elettronici attualmente in uso, sono dotati di un monitor che visualizza la velocita' contestualmente al passaggio del veicolo per cui in concreto non esiste una possibilita' di rilevazione in tempo successivo ed a distanza. Inoltre le attrezzature a prestazione fissa, attraverso un monitor separato e portatile, dotato di segnale acustico e visivo, consentono la visualizzazione del dato numerico a distanza e dunque, in anticipo sull'arrivo del veicolo colto in infrazione. Secondo quanto confermato anche in alcune pronunce della giurisprudenza di merito (vedasi Pretura Belluno 28/1989) "gli agenti accertatori possono allontanarsi dal punto di rilevazione per uno spazio tale da permettere l'intimazione dell'alt del veicolo, senza per questo costringere il conducente ad effettuare brusche manovre". Nel caso di specie, se la presenza di due agenti era piu' che sufficiente per provvedere alla contestazione immediata e personale dell'infrazione, potendosi in ogni caso provvedere a chiamare un'altra pattuglia dall'altro lato e' del tutto inconsistente l'affermazione secondo la quale, in quel luogo l'arresto del veicolo avrebbe potuto determinare una situazione di pericolo, posto che lo autovelox ben avrebbe potuto essere installato in un altro luogo. Cosi' si mette in dubbio il rispetto del dettato normativo, che impone che l'autorita' di vigilanza si ponga sempre e comunque nelle condizioni di poter provvedere all'addebito immediato attraverso la predisposizione delle condizioni necessarie e sufficienti a tal fine. Del resto la condotta degli agenti appare poi piu' grave nel caso de quo, in quanto un'autovettura che procede alla velocita' accertata, ben puo' essere fermata in uno spazio limitato. Infatti sarebbe stato sufficiente che uno dei due agenti si fosse posto a distanza dell'apparecchiatura di rilevamento per fermare, in assoluta sicurezza, il veicolo e procedere alla contestazione immediata, (cosi' anche pretura Pavia 15 aprile 1996; pretura Perugia 15 luglio 1994). Che l'omessa contestazione immediata, posta quest'ultima a garanzia del contravventore di far valere nell'immediatezza le sue ragioni, si sarebbe giustificata solo in presenza di un fattore eccezionale, che deve essere indicato nella totalita' dei suoi elementi caratterizzanti, non essendo sufficiente una motivazione fondata sui generici motivi impeditivi, ne' tantomeno la dichiarata impossibilita' dell'apparecchiatura di rilevazione di determinare l'illecito nell'immediatezza del fatto (cosi' pretura Lagonegro, 23 aprile 1998; pretura Cremona 30 aprile 1992; pretura Rovigo 14 agosto 1990). Ne discende che siffatto comportamento rende pertanto illegittimo il provvedimento amministrativo per violazione degli artt. 200 e 201 c.d.s. In accoglimento all'opposizione, il giudice di pace adito venire richiesto di annullare l'ordinanza opposta con ogni conseguenza di legge. Osservato che A mente dell'art. 82 cod. proc. civ., primo comma, correlato al disposto di cui all'art. 58 delle disposizioni di attuazione del cod. proc. civ., la mancata dichiarazione di residenza od elezione di domicilio, presso la cancelleria del giudice adito, sceverano il suo esercizio del diritto di difesa rispetto ad atti e fatti posti in essere dalla amministrazione nei confronti di esso medesimo. In effetti la questione che si pone e' in diritto, ed e' stata piu' volte risolta con alterne pronunzie, mentre sono invocati quali precedenti pronunzie che non si attagliano alla presente fattispecie, riguardando i casi di notifica fatta al procuratore che eserciti le sue funzioni davanti ad una pretura inclusa nella circoscrizione del tribunale cui lo stesso procuratore e' assegnato (sentt. nn. 4676/1989, 2962/1988, 2087/1985, 4/1983), fatto questo pacificamente escluso nella specie. La suprema Corte, affermando che la norma dell'art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, non esclude la validita' delle notificazioni che vengano eseguite (dalla controparte che potrebbe avvalersi di detta disposizione) al procuratore nel suo effettivo domicilio, ha riconosciuto la validita' ed efficacia della alternativa notifica presso la cancelleria (operata nella specie). Esattamente piu' esplicita ed adesiva risulta, peraltro, la sentenza s.u. n. 5100/1990, dalla quale e' stata tratta la seguente massima: "nel procedimento dinanzi al giudice monocratico, l'art. 58 disp. att. cod. proc. civ., ove prevede la notificazione degli atti presso la cancelleria, nei confronti della parte che non abbia fatto dichiarazione di residenza o elezione di domicilio a norma dell'art. 314 cod. proc. civ., riguarda il solo caso in cui la parte stia in giudizio personalmente, mentre nel caso di costituzione a mezzo di procuratore la notificazione medesima (nella specie, della sentenza impugnata al fine della decorrenza del termine breve per l'impugnazione), a norma dell'art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, va effettuata, se il procuratore operi nell'ambito della propria circoscrizione, nel domicilio da esso indicato o risultante dall'albo professionale (ancorche' si trovi in un comune diverso da quello della sede dell'ufficio giudiziario), ovvero, quando eserciti fuori di detta circoscrizione, nel domicilio eletto nel luogo della sede dell'ufficio giudiziario considerandosi, in difetto, elettivamente domiciliato presso la cancelleria di quell'ufficio (cfr. la suprema Corte anche in sentt. nn. 2948/1990, 2284/1990, 3670/1985).". Ritenuto, altresi', che Nel caso in cui il destinatario della notificazione abbia eletto domicilio presso una persona o un ufficio, la notificazione stessa puo' essergli fatta nel domicilio eletto. E' un punto di vista prevalente, anche in dottrina, che questa forma di notificazione e', di regola, facoltativa e concorrente con la notificazione eseguita alla persona secondo le modalita' sopra indicate; diventa, peraltro, obbligatoria, anche quando l'elezione di domicilio e' stata inserita in un contratto e l'obbligatorieta' e' stata espressamente pattuita. La scelta di un domiciliatario puo', talvolta, essere imposta dalla procedura cosi' che la parte che si costituisce personalmente e' tenuta a dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede l'ufficio giudiziario competente, onde evitare che le notificazioni e le comunicazioni degli atti durante il processo le vengano fatte presso la cancelleria del giudice adito (art. 58 disp. att. cod. proc. civ.), anziche' nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto (art. 170, terzo comma). Le norme di rito hanno parificato alla elezione domicilio, per taluni fini, la nomina di un difensore come proprio rappresentante tecnico nel processo: in applicazione a tale criterio l'art. 170 cod. proc. civ., sancisce che, dopo la costituzione in giudizio, tutte notificazioni e comunicazioni debbono essere fatte al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti. Atteso che la notificazione si effettua mediante consegna della copia al domiciliatario, invece nella elezione di domicilio, detta consegna avviene a mani della persona indicata, o del capo dell'ufficio, se e' indicato soltanto l'ufficio, e, comunque, nel luogo indicato nella elezione stessa. Sicche' la consegna della copia nelle mani della persona del capo dell'ufficio presso il quale e' stato eletto domicilio equivale a consegna nelle mani proprie del destinatario. Nei casi pratici avviene che la notificazione, inoltre, puo' essere fatta mediante consegna della persona di famiglia del domiciliatario, o comunque addetta alla casa, e, persino, in assenza del solo ed unico destinatario dell'atto, alle mani del portiere dello stabile o ad un vicino di casa che, in dispregio alle norme del disposto di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, di tutela della privacy, si dichiari disponibile a riceversela. Pari destino, anche se chiusi in busta, hanno gli atti notificati per posta al domiciliatario. Senza considerare poi che, nelle notificazioni al procuratore costituito e' sufficiente la consegna di sola copia dell'atto, anche se il procuratore e' costituito per piu' parti (art. 170, secondo comma). Il tutto fatta eccezione per la notificazione della sentenza quando e' fatta a fine della decorrenza del termine per l'impugnazione al procuratore costituito. In detta ipotesi e' richiesta la consegna di tante copie, quante sono le parti per cui il procuratore e' costituito (art. 285 cod. proc. civ.). Dunque la notificazione fatta alla parte presso il procuratore - o il soggetto indicato dall'attore quale domiciliatario -, nel caso di difesa non tecnica, ed e' equivalente, a quella fatta all'attore, in quanto domiciliatario del cliente e percio' le notificazioni possono essere eseguite a lui o presso di lui (2). L'unico caso in cui la notificazione non puo' essere fatta nel domicilio eletto, e, ove effettuata essa e' nulla, attiene al decesso di quest'ultimo ovvero quando esso si e' trasferito fuori della sede indicata nella elezione di domicilio o e' cessato l'ufficio indicato quale domicilio dell'attore. Atteso che Il caso preso in esame, avuto riguardo alla notificazione del decreto di fissazione d'udienza di cui all'art. 23 della legge 24 novembre 1981, in concomitanza con una capillare campagna di stampa, posta in atto da varie associazioni, sedicenti di tutela dei diritti dei cittadini e di salvaguardia, per costoro, da conseguenze riguardanti la loro sfera giuridica, richiama, nella sua formulazione, il dettato del cessato art. 82 cod. proc. civ. che, prima della vigenza dell'art. 20 della legge 21 novembre 1991, n. 374, che ne ha sostituito il testo iniziale, con la formulazione attuale, disciplinava la difesa del cittadino dinanzi ai cessati uffici di conciliazione ed anche, ed in particolari circostanze, dinanzi ai pretori. Tant'e' che la giurisprudenza ha esaminato con particolare frequenza le varie forme dei provvedimenti coi quali il pretore, a mente del citato articolo, oggi abrogato, poteva autorizzare la parte a stare in giudizio di persona, nonche' gli effetti della mancanza di un procuratore legalmente abilitato all'atto che ha compiuto. La potesta' allora attribuita al pretore, che qui ci interessa al fine di pervenire alla conclusione alla limitata ampiezza difensiva, a favore di se' stesso, attribuita alla parte che sta in giudizio personalmente, veniva data in considerazione della natura ed entita' della causa, e ben poteva essere esercitata su istanza anche orale della parte. Ne' puo' formare materia di controllo da pane della suprema Corte, nemmeno sotto l'aspetto di una violazione della legge formale, per mancanza del provvedimento scritto. Cio' e' ancor piu' verosimile in quanto era di per se' sufficiente che l'autorizzazione risultasse. Semplicemente, dal verbale di causa. (Cass., 11 aprile 1951 n. 846). Nel dualismo tra le funzioni processuali, espletate in modo ancor piu' privilegiato con la difesa tecnica effettuata dal difensore abilitato, e della difesa compiuta personalmente dalla parte, si sono inserite le pronunzie della suprema Corte di cui si e' detto. Ritiene questo giudice di pace che la ecc.ma Consulta, che ebbe a pronunziarsi il lontano 19 gennaio 1988, con ordinanza n. 42, in esito alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22, terzo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689, nella parte in cui pone l'obbligo della elezione del domicilio nel comune ove aveva sede l'allora pretore adito, debba riesaminare, anche alla luce di quanto esposto, la pronunzia. Non v'e' dubbio, infatti, che oggidi' l'esterna mobilita' del cittadino, - dettata dall'esigenza di continui spostamenti della frenetica vita dell'iniziato terzo millennio - nel percorrere, in lungo ed in largo, per lavoro e per impegni non debba essere cadenzata dall'obbligo di reperire, per ogni dove, il proprio domicilio eletto. Ed ancor meno che il cittadino, sia esso di Palermo o di Milano, che si trova a percorrere quest'estremo lembo d'Italia, essendogli recapitato, a mo' di ricordo del viaggio, un plico contenente la sanzione amministrativa, opponendosi ad essa non sia nelle condizioni di sapere quale sia il suo destino processuale. Fatto che se il medesimo cittadino avesse residenza anagrafica a Locri non avrebbe verun problema, ne' economico, ne' motorio, non solo per difendersi personalmente, ma anche per vedersi recapitato, a casa propria, ogni atto del procedimento che si celebra dinanzi a questo giudice di pace. Salvo che il legislatore non abbia evidentemente inteso imporre ad esso il pagamento della sanzione, quale via piu' breve all'alternativa di sborsare pari importo per approntare la sua difesa, sia essa tecnica, o gestita da se' medesimo. E' evidente la incostituzionalita' della norma che preclude la notificazione degli atti del giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, - dal primo all'ultimo - presso l'esatta residenza del ricorrente. Tale principio contrasta col disposto di cui all'art. 3 nella parte in cui non viene riconosciuto al cittadino medesima eguaglianza e pari dignita' dinanzi alla legge, precipuamente procedurale. Il medesimo principio contrasta col disposto di cui all'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui riconosce al cittadino la libera facolta' di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, essendo la difesa un diritto inviolabile sempre e dovunque. Il richiamato principio contrasta, in ultimo, con tutto lo spirito etico e morale della carta costituzionale secondo il quale sul destino del cittadino non possono e ne' devono pesare fatti ed atti da esso non voluti: siano essi la nascita, il suo sito ed il suo nome.
P. Q. M. Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87; Attesa la rilevanza della pronunzia di legittimita' costituzionale ai fini della decisione del presente giudizio; Ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, alla luce delle premesse sopra esposte, dell'art. 22, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del successivo art. 23, quarto comma, non prescriva, al comma secondo, del medesimo art. 23, la notifica all'opponente presso la sua residenza anagrafica; Sospende il presente giudizio recante il n. 191/2001 r.g. pendente tra: Ramello Graziella contro comune di Santo Ilario dello Jonio, in persona del sindaco pro tempore; Ordina trasmettersi gli atti alla eccellentissima Corte costituzionale in Roma. Dispone che a cura della cancelleria venga comunicata copia della presente ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e del fascicolo relativo: 1) al signor Presidente del Consiglio dei ministri in Roma; 2) al signor Presidente del Senato della Repubblica in Roma; 3) al signor Presidente della Camera dei deputati in Roma; 4) al signor Presidente del consiglio regionale della Calabria in Catanzaro; 5) al signor Presidente del tribunale di Locri;. 6) al ricorrente nel domicilio obbligatorio di cui all'art. 58 del r.d. 18 dicembre 1941, n. 1368, presso la cancelleria civile di questo giudice di pace; 7) al comune di Sant'Ilario dello Jonio, in persona del sindaco pro tempore. Emesso in Locri, addi' diciannove aprile duemilauno. Il giudice di pace: Pezzani 01C10667