N. 702 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 gennaio 2001

Ordinanza  emessa  il  17  gennaio  2001 dal tribunale amministrativo
regionale  del  Piemonte  sul  ricorso  proposto da Castellin Daniela
contro Comune di Domodossola

Edilizia e urbanistica - Regione Piemonte - Mutamento di destinazione
  d'uso  d'immobile  da direzionale a residenziale - Sottoposizione a
  concessione    edilizia,    anziche'   ad   autorizzazione,   anche
  nell'ipotesi   di   variazione  eseguita  senza  opere  edilizie  -
  Contrasto con la legge statale n. 47/1985 (art. 25), che prevede la
  semplice  autorizzazione  - Esorbitanza dai limiti della competenza
  regionale  -  Riferimento  alla sentenza della Corte costituzionale
  n. 498/1993.
- Legge Regione Piemonte 8 luglio 1999, n. 19, art. 8.
- Costituzione, art. 117.
(GU n.38 del 3-10-2001 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha   pronunciato   la   seguente  ordinanza  sul  ricorso  r.g.r.
n. 3395/00  proposto  da  Castellin  Daniela,  rappresentata e difesa
dagli  avv.  Sergio  Guerrizio  e  Livio Tartaglione ed elettivamente
domiciliata  presso  lo studio del primo in Torino, via Brofferio, 3,
come da mandato a margine del ricorso;
    Contro  il  comune  di  Domodossola,  in  persona  del sindaco in
carica, non costituito in giudizio;
    Per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione:
        dell'ordinanza  dirigenziale 26 settembre 2000, n. 158, prot.
n. 15529,   di   riduzione   in  pristino  della  destinazione  d'uso
direzionale   di  un  immobile,  con  avvertimento  che  in  caso  di
inottemperanza   l'immobile   verra'   acquisito   gratuitamente   al
patrimonio comunale;
        per quanto necessario, delle relazioni di sopralluogo in data
25 maggio 2000;
        di  tutti gli atti antecedenti, presupposti, conseguenziali e
comunque connessi;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Relatore il referendario Bernardo Baglietto;
    Udito  inoltre  all'udienza  camerale  del 17 gennaio 2001 l'avv.
Sergio Guerrizio per la ricorrente;
    Considerato che il provvedimento impugnato intima alla ricorrente
la  riduzione  in  pristino  della  modifica di destinazione d'uso da
dirigenziale   ed   abitativa  di  un  appartamento  compreso  in  un
caseggiato realizzato in base ad un piano esecutivo convenzionato.
    Considerato  avverso  il  progetto  preliminare  del  nuovo  PRGC
l'impresa  costruttrice  aveva  presentato osservazioni, chiedendo la
modifica  del  PEC in base al quale stava costruendo l'edificio ed in
particolare  aveva  chiesto l'assenso a destinare ad uso residenziale
tutto il primo piano, originariamente destinato ad uso dirigenziale;
    Considerato  che  le  dette  osservazioni  sono state accolte dal
consiglio comunale con deliberazione 20 luglio 2000;
    Considerato   che   l'edificio   venne   realizzato   con  alcune
difformita',  in  relazione alle quali tutti i condomini (compresa la
ricorrente)  hanno  congiuntamente  presentato domanda di concessione
edilizia  in  sanatoria a sensi dell'art. 13, legge 28 febbraio 1985,
n. 47;
    Considerato  che  la  ricorrente,  per  quanto cofirmataria della
domanda di sanatoria, riconosce che la domanda stessa non specificava
quali  dei diversi appartamenti compresi nel caseggiato fossero stati
oggetto di cambiamento di destinazione d'uso e che in particolare fra
questi   non  era  espressamente  menzionato  l'appartamento  di  sua
proprieta';
    Ritenuto pertanto che allo stato degli atti detto cambiamento non
appare ritualmente assentito dal comune;
    Considerato  che  e' comunque pacifico che esso e' avvenuto senza
l'esecuzione di opere di trasformazione dei locali;
    Considerato  tuttavia  che  nell'ambito  della  Regione  Piemonte
costituisce  variazione essenziale ex art. 8, legge 28 febbraio 1985,
n. 47,  rispetto  al progetto assentito con la concessione - e quindi
intervento  a  sua  volta soggetto a concessione ulteriore - anche il
cambiamento  di  destinazione  d'uso  da  direzionale a residenziale,
ancorche'  eseguito  senza  lavori (art. 8, legge regionale 8, luglio
1999, n. 19);
    Considerato  che  tale  disposizione  appare  in contrasto con il
principio  generale  stabilito  dall'art. 25, legge 28 febbraio 1985,
n. 47, a norma del quale la variazione della destinazione d'uso degli
immobili,  se  eseguita  senza  opere  edilizie, puo' essere soggetta
tuttalpiu' a semplice autorizzazione;
    Considerato che questo tribunale, con ordinanza 12 novembre 1992,
aveva    gia'   sollevato   l'analoga   questione   di   legittimita'
dell'art. 48,   legge   regionale   6   dicembre   1977,  n. 56  (che
assoggettava a concessione edilizia i mutamenti di destinazione d'uso
di  immobili  di  volume  superiore a 700 mc, anche se eseguiti senza
opere),  in  relazione all'art. 117 della Costituzione e che la Corte
costituzionale,  con  sentenza  interpretativa  29-31  dicembre 1993,
n. 498,  ha  dichiarato  la questione inammissibile, rilevando che la
norma dell'art. 25, legge 28 febbraio 1985, n. 47, essendo successiva
e gerarchicamente sovraordinata, aveva implicitamente abrogato quella
regionale con essa confliggente;
    Considerato peraltro che la legge regionale 8 luglio 1999, n. 19,
e'  a sua volta successiva alla citata legge 28 febbraio 1985, n. 47,
per  cui  nel  caso in esame non puo' farsi applicazione degli stessi
principi enunciati nella sentenza costituzionale sopra ricordata;
    Ritenuto  pertanto  che  la  questione  come  sopra sollevata non
appare  manifestamente infondata e che essa e' altresi' rilevante, in
quanto  dalla  sua  risoluzione  dipende  la  legittimita' o meno del
provvedimento  ripristinatorio  impugnato nel giudizio di merito, che
e'   precluso  se  l'intervento  non  puo'  effettivamente  ritenersi
soggetto a concessione edilizia;
    Ritenuto  percio'  opportuno disporre la sospensione del giudizio
con conseguente trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per
la risoluzione della detta questione;
    Ritenuto  che,  stante  il pericolo di danni gravi e irreparabili
derivanti  dall'esecuzione coattiva del provvedimento impugnato ed in
particolare  dal prosieguo del procedimento sanzionatorio, sussistono
i  presupposti  per  disporre  la  sospensione dell'esecutorieta' del
provvedimento  impugnato  fino  alla  definizione  della questione di
costituzionalita' come sopra sollevata (Cons. St., Ad. Plen., ord. 20
dicembre 1999, n. 2; Cons. St., VI, ord. 24 marzo 2000, n. 1431);
                              P. Q. M.
    Non   definitivamente   pronunciandosi  sul  ricorso  di  cui  in
epigrafe;
    Visto l'art. 21, legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
    Accoglie  la domanda incidentale di sospensione del provvedimento
impugnato  con  effetto  fino  alla  pubblicazione  della  sentenza o
dell'ordinanza  risolutiva  della questione di costituzionalita' come
infra sollevata.
    Visti  l'art. 134  della Costituzione e l'art. 23, legge 11 marzo
1953, n. 87;
    Ritenuta non manifestamente infondata e rilevante la questione di
costituzionalita'  dell'art. 8, legge regionale 8 luglio 1999, n. 19,
in  relazione all'art. 117 della Costituzione per le ragioni indicate
nella parte motiva della presente ordinanza;
    Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmisione degli atti
alla Corte costituzionale;
    Ordina  alla  segreteria  di  disporre la notifica della presente
ordinanza alle parti in causa ed al Presidente della giunta regionale
del  Piemonte,  nonche'  di  comunicarla  al Presidente del consiglio
regionale della stessa Regione.
        Cosi' deciso in Torino il 17 gennaio 2001
                    Il Presidente: Gomez De Ayala
                             Il referendario estensore: Baglietto
01C10923