N. 857 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 marzo 2001

Ordinanza   emessa  il  7 marzo  2001  dal  tribunale  amministrativo
regionale  del Lazio sul ricorso proposto da Del Giudice Ennio contro
M.U.R.S.T. ed altra

Universita'  -  Giudizi di idoneita' a professore associato, ai sensi
  del  d.P.R. n. 382/1980 - Tecnici laureati ammessi con riserva, per
  effetto   di   ordinanze   di   giudici  amministrativi  sospensive
  dell'efficacia  di  atti preclusivi della partecipazione ai giudizi
  stessi  -  Previsione dell'inquadramento dei partecipanti risultati
  idonei  - Inquadramento dei medici interni universitari con compiti
  assistenziali  nominati  in  base  a  pubblico  concorso  - Mancata
  previsione -  Disparita' di trattamento di categorie omogenee anche
  secondo la giurisprudenza della stessa Corte costituzionale.
- Legge 19 ottobre 1999, n. 370, art. 8, comma 7.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.43 del 7-11-2001 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2506/00 reg.
gen., proposto da Del Giudice Ennio, rappresentato e difeso dall'avv.
Gherardo  Marone  ed  elettivamente domiciliato presso il medesimo in
Roma, viale Angelico n. 38 (studio avv. L. Napolitano);
    Contro  il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e  tecnologica,  in  persona  del Ministro in carica, e l'Universita'
degli studi di Napoli "Federico II" in persona del rettore in carica,
rappresentati  e  difesi  dall'Avvocatura  generale dello Stato e per
legge  domiciliati  presso  la  medesima  in Roma, via dei Portoghesi
n. 12;
    Per  l'annullamento  del  provvedimento  ministeriale  3 dicembre
1999,  n. 1904, con cui e' stata respinta la domanda di inquadramento
quale   professore   associato   avanzata  dal  ricorrente  ai  sensi
dell'art. 8 della legge n. 370 del 1999.
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione in giudizio delle amministrazioni
intimate;
    Vista l'ordinanza collegiale 15 marzo 2000, n. 2288, con la quale
e'   stata   respinta   la   domanda   incidentale   di   sospensione
dell'esecuzione del provvedimento impugnato, avanzata dal ricorrente;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Alla  pubblica  udienza  del  7  marzo  2001  data  per  letta la
relazione  del  consigliere  Angelica  Dell'Utri  e uditi i difensori
delle parti indicati nel relativo verbale;
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

                                Fatto

    Con  ricorso  notificato  i  giorni 27 e 28 gennaio 2000 il dott.
Ennio   Del   giudice,   medico  interno  universitario  con  compiti
assistenziali  presso  l'Universita'  degli studi di Napoli "Federico
II"  dal  28 febbraio  1974  quale vincitore di concorso, a suo tempo
richiedente  in  base  alla  sentenza  n. 89  del  1986  della  Corte
costituzionale  di  essere ammesso a partecipare alla seconda tornata
dei  giudizi  di idoneita' a professore associato, ha esposto di aver
impugnato  davanti  al  Tribunale amministrativo regionale il diniego
opposto  a  tale domanda e, dopo aver ottenuto la sospensiva, di aver
superato  il  relativo  giudizio;  tuttavia,  accolto  il gravame, la
relativa sentenza e' stata riformata in appello. Intervenuta la legge
19 ottobre  1999,  n. 370, che all'art. 8, comma 7, pone una norma di
sanatoria  per  coloro  che abbiano superato i giudizi di idoneita' a
seguito di ordinanze di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi
all'ammissione,  ma  solo  nei riguardi dei tecnici laureati, egli ha
avanzato  domanda  di  inquadramento  quale professore associato che,
pero',  e'  stata  respinta  con l'impugnato provvedimento 3 dicembre
1999, n. 1904, del MURST. A sostegno dell'impugnativa ha dedotto:
    1.  -  Incompetenza.  Violazione dell'art. 6 della legge 9 maggio
1998, n. 168.
    Stante   la   piena   autonomia  didattica  e  scientifica  delle
Universita',  i  provvedimenti in tema di inquadramento devono essere
da queste adottate e non dal Ministro.
    2.  -  Violazione del principio di eguaglianza costituzionalmente
garantita. Manifesta ingiustizia.
    Con  l'indicata  sentenza  n. 89 del 1986 la Corte costituzionale
aveva  dichiarato  l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5, comma
3,  della  legge  21 febbraio  1980, n. 28, e dell'art. 50, n. 3, del
d.P.R.  11 luglio  1980,  n. 382,  per  violazione  dell'art. 3 della
Costituzione,  nella  parte  in cui tra le qualifiche da ammettere ai
giudizi  di  idoneita'  per  professore associato non contemplano gli
aiuti  e  gli assistenti dei policlinici universitari, cioe' i medici
interni,  assunti  per  concorso e che abbiano svolto per un triennio
attivita'  didattica  e  scientifica  al  pari  dei tecnici laureati;
pertanto  non  si comprende perche' a tale categoria di personale non
sia  applicabile  la  sanatoria.  Ove  la  norma  sopravvenuta non lo
consenta,  la  stessa  deve  ritenersi  incostituzionale  in  base al
ricordato  precedente  della  Corte costituzionale, giacche' priva di
qualsiasi   razionalita'  circa  la  diversita'  di  trattamento  fra
M.I.U.C.A. e tecnici laureati aventi i medesimi requisiti.
    Le  Amministrazioni  intimate  si sono costituite in giudizio, ma
non hanno prodotto scritti difensivi.
    All'odierna   udienza   pubblica  la  causa  e'  stata  posta  in
decisione, previa trattazione orale.

                               Diritto

    La  legge  19 ottobre  1999,  n. 370,  (recante  disposizioni  in
materia  di  universita'  e  di  ricerca  scientifica  e tecnologica)
stabilisce  all'art. 8,  comma  7,  che "e' legittimamente conseguita
l'idoneita'  di  cui  agli  articoli  50, 51, 52 e 53 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  11 luglio  1980,  n. 382, da parte dei
tecnici  laureati  di  cui  all'art. 1,  comma 10, penultimo periodo,
della  legge  14 gennaio  1999,  n. 4,  anche se non in servizio al 1
agosto  1980  i  quali,  ammessi  con riserva ai relativi giudizi per
effetto di ordinanze di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi
alla partecipazione, emessi dai competenti organi della giurisdizione
amministrativa, li abbiano superati".
    I  citati artt. 50 e ss. del d.P.R. n. 382 del 1980 prevedono, in
prima  applicazione  dello  stesso decreto, l'inquadramento a domanda
nel  ruolo degli associati, previo giudizio di idoneita' da svolgersi
in  tre  tornate,  di determinati soggetti. In particolare, l'art. 50
contempla  al  n. 3,  tra  gli  altri,  "i  tecnici laureati (...) in
servizio  all'atto  dell'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
inquadrati  nei rispettivi ruoli, che entro l'anno accademico 1979-80
abbiano  svolto  tre  anni  di  attivita'  didattica  e  scientifica,
quest'ultima  comprovata  da pubblicazioni edite, documentate da atti
della  facolta'  risalenti  al periodo di svolgimento delle attivita'
medesime" ed attestate dal preside.
    L'art. 9  della legge 9 dicembre 1985, n. 705, chiarisce poi, per
quanto  qui  rileva, che detto art. 50 "va interpretato nel senso che
l'indicazione  di  coloro  che  possono  essere inquadrati a domanda,
previo  giudizio di idoneita', nel ruolo dei professori associati, e'
tassativa  e  non  consente  assimilazione  o  equiparazione di altre
categorie".
    Infine,  il  richiamato  art. 1,  comma 10, ultimo periodo, della
legge  14 gennaio  1999, n. 4, fa riferimento ai "tecnici laureati in
possesso  dei  requisiti  previsti  dall'art. 50 del d.P.R. 11 luglio
1980, n. 382, anche se maturati successivamente al 10 agosto 1980".
    Nella  specie,  con  il  provvedimento  in  data 3 dicembre 1999,
impugnato col ricorso in esame, il MURST ha corrisposto negativamente
alla  richiesta  avanzata allo stesso Ministero dal ricorrente, dott.
Ennio  Del  giudice,  di  riconoscimento  dell'idoneita' a professore
associato  da  lui  conseguita  in  qualita'  di  M.I.U.C.A. - medico
interno  universitario  con  compiti  assistenziali  -  vincitore  di
concorso,  a  seguito  di ammissione con riserva al relativo giudizio
disposta in sede cautelare in precedente giudizio. Piu' precisamente,
il  MURST  ha  ritenuto  di non poter soddisfare la richiesta poiche'
l'art. 8,  comma 7, della legge n. 370 del 1999 limita i benefici ivi
previsti   alla   categoria   dei   tecnici   laureati   e,   secondo
l'interpretazione  autentica  dell'art. 50 del d.P.R. n. 382 del 1980
fornita  dal  legislatore  con  l'art. 9 della legge n. 705 del 1985,
l'indicazione   di   coloro  che  possono  fruire  del  beneficio  e'
tassativa.
    Cio'  posto,  in  primo  luogo  va  disatteso  il primo motivo di
gravame,   con   cui   si   deduce   l'incompetenza   del  Ministero,
sostenendosi,  in  relazione  all'autonomia  didattica  e scientifica
delle  universita',  che  a  queste  soltanto  competa  l'adozione di
siffatto  provvedimento in materia di inquadramento. Ed infatti e' al
Ministero,  non  gia'  all'Universita' di appartenenza, che lo stesso
ricorrente   ha   rivolto   la  propria  istanza,  peraltro  di  mero
"riconoscimento"  della  conseguita idoneita' a professore associato,
sicche'  il  Ministero  non  ha  fatto altro che corrispondere a tale
istanza.
    Nel  merito,  le surriportate ragioni giustificatrici del diniego
si  rivelano  esenti  dalle  censure  esposte  nella  prima parte del
secondo  -  ed  ultimo - motivo, con cui in sostanza si deduce che la
norma  di  sanatoria,  ancorche' di stretta interpretazione, consente
l'inquadramento  dei  M.I.U.C.A. assunti quali vincitori di concorso;
cio'  perche'  l'art. 50  del  d.P.R.  n. 382  del 1980 e' gia' stato
oggetto   della   pronunzia  additiva  n. 89  del  1986  della  Corte
costituzionale,  con  la  quale,  appunto,  ne  e'  stata  dichiarata
l'illegittimita'  costituzionale  con  riferimento  all'art. 3  della
Costituzione,  nella  parte  in  cui non comprende tale categoria tra
quelle da ammettere al giudizio di idoneita'.
    Invero,  la disposizione dell'art. 8, comma 7, della legge n. 370
del  1999  ha riguardo esclusivo alla categoria dei tecnici laureati,
cioe'  ad  una  soltanto  di quelle indicate dal ripetuto art. 50 del
d.P.R.  n. 382  del  1980  - come gia' dall'art. 5 della legge delega
21 febbraio 1980, n. 28 -, sia pure per come da leggersi in relazione
alla  sentenza  ricordata  appena  sopra;  e, trattandosi di norma di
natura  eccezionale  e  derogatoria agli ordinari principi in tema di
accesso al ruolo dei professori associati, essa non e' estensibile ad
altre  non  contemplate  categorie,  come del resto ammette lo stesso
ricorrente.
    Nella  seconda,  subordinata  parte  del  detto secondo motivo di
gravame   il   dott.   Del   Giudice   sospetta   di   illegittimita'
costituzionale  l'art. 8,  comma 7,  per  violazione del principio di
uguaglianza,  ossia  per le medesime ragioni alla stregua delle quali
con  detta  sentenza  fu  dichiarato  costituzionalmente  illegittimo
l'art. 50 del d.P.R. n. 382 del 1980.
    La  questione cosi' prospettata e' certamente rilevante stanti le
conclusioni  negative  precedentemente raggiunte in ordine alle altre
censure  avanzate  col  ricorso, tanto che l'esito del giudizio resta
condizionato   dalla   pronuncia  della  Corte  costituzionale  sulla
disposizione  in  argomento,  di  cui  il  provvedimento  impugnato e
applicativo.
    La   medesima  questione  appare,  altresi',  non  manifestamente
infondata.  Invero, il collegio ritiene che il ripetuto art. 8, comma
7, della legge n. 370 del 1999 appare in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione  sotto  il  profilo  della  violazione  del principio di
uguaglianza  e dell'irrazionalita' della disciplina, laddove trascura
di  includere  tra  i destinatari del beneficio ivi previsto i medici
interni  universitari  nominati  per concorso pubblico - quale, giova
ribadire,  e'  il  ricorrente  -,  come  gia'  ritenuto col ricordato
precedente  4-14 aprile  1986,  n. 89,  della Corte costituzionale in
ordine  agli  artt. 5,  comma 3,  n. 3 della legge-delega 21 febbraio
1980, n. 28, e 50, n. 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.
    In particolare, e diversamente dall'opposta conclusione raggiunta
con   sentenza   12-19 dicembre   1990,  n. 551,  in  relazione  alla
situazione  dei medici interni "incaricati" con compiti assistenziali
in  possesso  di  libera  docenza,  con  la pronunzia a cui si fa qui
riferimento  la  stessa  Corte  ha  dichiarato  fondata la censura di
incostituzionalita'  sollevata in quella sede, osservando che "appare
chiaro  che  nella  presenza  delle  circostanze  del superamento del
concorso  e  dello  svolgimento, entro l'anno accademico 1979-80, del
triennio  di  attivita'  scientifica  e  didattica,  l'esclusione dal
giudizio di idoneita' dei medici interni (assistenti e aiuti) risulta
priva  di  qualsiasi  razionalita'  e  determina,  se raffrontata con
quella dei tecnici laureati, un ingiustificato diverso trattamento di
una  categoria,  rispetto  alla  quale  ricorrono - quanto meno - gli
stessi  requisiti  che  condussero  ad  attribuire  il beneficio alla
categoria di comparazione".
    Tali  considerazioni ben si attagliano anche alla disposizione di
cui  ora  si  discute,  in relazione alla quale, quindi, va ravvisato
analogo,   ingiustificato  diverso  trattamento  tra  le  stesse  due
categorie  dei  medici  interni  nominati per concorso pubblico e dei
tecnici laureati.
    Conseguentemente,  vanno  disposte  la remissione degli atti alla
Corte costituzionale e la sospensione del giudizio.
                              P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento
all'art. 3   della   Costituzione,   la   questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 8,  comma 7,  della  legge 19 ottobre 1999,
n. 370,  nella  parte  in  cui  non  contempla, tra i destinatari del
beneficio  ivi  previsto,  i  medici interni universitari con compiti
assistenziali nominati in base a pubblico concorso.
    Sospende  il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale.
    Ordina  che,  a  cura della segreteria, la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  in  causa ed al Presidente del Consiglio dei
ministri,  nonche'  sia comunicata ai presidenti delle due Camere del
Parlamento.
    Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 marzo 2001.
                        Il Presidente: Cossu
                                              L'estensore: Dell'Utri
01C11041