N. 884 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 luglio 2001

Ordinanza  emessa  il  18  luglio  2001  dal  tribunale  di Parma nel
procedimento  civile  vertente  tra  Ordine degli Avvocati di Parma e
Giary Group S.p.a. ed altro

Procedimento civile - Difesa personale in giudizio - Possibilita' per
  la  parte,  e in specie per la parte laureata in giurisprudenza, di
  difendersi  personalmente  nei  casi  in  cui  il suo interesse sia
  confliggente  con  quello  dell'intera  categoria  degli avvocati -
  Mancata   previsione  -  Contrasto  con  il  diritto  di  difesa  -
  Ingiustificata  disparita'  di  trattamento rispetto al laureato in
  giurisprudenza che sia anche avvocato.
- Cod. proc. civ., art. 82, commi secondo e terzo.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.44 del 14-11-2001 )
                            IL TRIBUNALE

    Nella   causa  civile  n. 2313/1999  promossa  da:  Ordine  degli
Avvocati di Parma (avv.ti Menoni, Donelli, Guendalini e Salvi);
    Contro   Giary  Group  S.p.a.  (avv.  Magnani)  e  Tazzini  Paolo
(contumace);
    A  scioglimento  della  riserva  di  deliberare ha pronunciato la
seguente ordinanza.
    Con  atto  di  citazione  notificato il 14 ottobre 1999, l'Ordine
degli Avvocati di Parma ha chiamato in giudizio la Giary Group S.p.a.
ed il dott. Paolo Tazzini perche', dichiarato illegittimo il servizio
audiotex  "Avvocato  in  linea", sentissero ordinarne la cessazione e
venissero condannati al risarcimento del danno.
    Sostiene l'attore di avere appreso, su segnalazione del Consiglio
Nazionale  Forense,  degli  Ordini degli Avvocati di Milano, Torino e
Sassari  e di alcuni avvocati, che negli elenchi telefonici era stato
pubblicizzato  un  servizio  audiotex denominato "Avvocato in linea",
gestito  dalla  Giary  Group,  servizio diretto a fornire "consulenze
legali per una risposta immediata tutti i giorni compresi i festivi".
    Espone  che la presente causa giudizio rappresenta il giudizio di
merito  conseguente al provvedimento ex art. 700 c.p.c. del 28 luglio
1999, col quale il tribunale di Parma aveva ordinato alla Giary Group
ed  al  dott.  Paolo  Tazzini,  quale  fornitore delle prestazioni di
consulenza, di cessare il servizio, ritenuto illegittimo.
    Si  e'  costituita  la  Giary  Group  chiedendo  il rigetto della
domanda.   Dopo   avere   esposto   che,  a  seguito  di  reclamo  ex
art. 669-terdecies c.p.c., con ordinanza 9 novembre 1999 il tribunale
aveva  limitato  l'inibitoria  disposta dal giudice di primo grado al
solo  utilizzo  della  parola  "Avvocato" nella denominazione e nella
pubblicita'  del  servizio,  sostiene  la  legittimita'  del servizio
prestato,  inizialmente svolto da quattro laureati in giurisprudenza,
fra cui anche un avvocato e successivamente dal dott. Tazzini.
    Il dott. Paolo Tazzini non si e' costituito ai sensi dell'art. 82
c.p.c.   col  ministero  di  un  difensore  ed  e'  stato  dichiarato
contumace.  Egli  ha pero' depositato una comparsa di risposta ed una
memoria   nelle   quali   sostiene   che  sarebbe  costituzionalmente
illegittimo,  per  contrasto con gli artt. 3 e 24 della costituzione,
l'art. 82,  commi  2  e  3  c.p.c.,  nella  parte  in cui non prevede
l'esonero  dall'obbligo  di  munirsi di un difensore abilitato per la
parte,  in possesso di laurea in giurisprudenza, il cui interesse sia
confliggente  con  quello  del difensore che dovrebbe assisterlo, sia
uti singulus sia come appartenente alla categoria degli avvocati.
    Considerato  che  non  e'  imposto  da  una  norma costituzionale
l'obbligo dell'assistenza tecnica del difensore nel processo, in casi
come  quello  di  cui  al  presente  giudizio,  potendosi  trovare il
difensore   in  posizione  di  soggezione,  anche  disciplinare,  nei
confronti  dell'Ordine  e  con questo in conflitto di interessi, alla
parte  non  avrebbe  alternativa  fra farsi difendere da un difensore
della cui indipendenza non ha certezza o restare contumace.
    Il  laureato  in giurisprudenza non abilitato alla professione di
avvocato  si  troverebbe  poi  in  una  posizione  di  ingiustificata
disparita'  di trattamento rispetto al laureato che e' anche avvocato
e  che  puo'  difendere da solo i propri interessi. L'esigenza che ha
indotto  il  legislatore ad imporre alla parte l'obbligo della difesa
tecnica, infatti, potrebbe ritenersi soddisfatta quando la parte, per
essere  laureata  in  giurisprudenza, e' in possesso delle necessarie
conoscenze giuridiche.
    Ritiene  il  giudice  che  la  questione di costituzionalita' sia
rilevante   ai   fini   della   decisione   della  causa  e  non  sia
manifestamente  infondata  per  cui  il presente giudizio deve essere
sospeso  e gli atti devono essere trasmessi alla Corte costituzionale
per la soluzione della questione.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87.
    Ritenuta  non manifestamente infondata la questione relativa alla
legittimita'  costituzionale  dell'art. 82, commi 2 e 3 del codice di
procedura  civile  nella  parte  il  cui  non consente alla parte, in
specie   alla   parte   laureata  in  giurisprudenza,  di  difendersi
personalmente  in  giudizio  nei  casi  in  cui  il suo interesse sia
confliggente  con  quello  dell'intera  categoria degli avvocati, per
contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione.
    Sospende  il  presente  giudizio  e  dispone che gli atti vengano
trasmessi alla Corte costituzionale.
    Ordina  che  a  cura  della  cancelleria  questa  ordinanza venga
notificata  alle  parti  in causa nonche' al Presidente del Consiglio
dei  Ministri  e  venga  comunicata  ai  presidenti  del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati.
      Parma, addi' 18 luglio 2001.
                        Il giudice: Federico
01C11075