N. 886 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 giugno 2001
Ordinanza emessa il 7 giugno 2001 dalla Corte di appello di Roma nel procedimento civile vertente tra Palermiti Santina e Ministero delle finanze Contenzioso tributario - Procedimento davanti alle Commissioni tributarie - Assistenza e rappresentanza in giudizio - Abilitazione all'assistenza tecnica - Riconoscimento ai soggetti iscritti al 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi - Mancata estensione ai soggetti iscritti in data successiva - Limitazione temporale non prevista dalla legge delega n. 413/1991 e non sorretta da criteri di ragionevolezza - Eccesso di delega. - Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 30; d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12. - Costituzione, artt. 3 e 76.(GU n.44 del 14-11-2001 )
LA CORTE D'APPELLO Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 5744 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 1999, posta in decisione all'udienza collegiale del 16 febbraio 2001 e vertente tra Santina Palermiti, elettivamente domiciliata in Roma, piazza Verbano n. 8 presso lo studio dell'avvocato Santina Bernardi che la rappresenta e difende per delega in calce all'ano di appello, appellante; e Ministero delle finanze, in persona del Ministro pro-tempore, difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliato, appellato. Oggetto: appello in tema di iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati all'assistenza tecnica avanti le commissioni tributarie provinciali e regionali. Santina Palermiti ha proposto appello avverso la sentenza del tribunale di Roma (n. 12337 del 17 aprile 2000) che ha rigettato la domanda con la quale aveva chiesto che fosse riconosciuto il suo diritto a essere iscritta nello speciale elenco dei soggetti abilitati all'assistenza tecnica avanti le commissioni tributarie provinciali e regionali. L'iscrizione le era stata negata dalla Direzione regionale delle entrate della Liguria, perche', ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 546/1992, "sono abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti in appositi albi da tenersi presso le direzioni generali delle entrate.... .... i soggetti iscritti atta data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti e degli esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" ed essa Palermiti era risultata iscritta nel detto ruolo solo con decorrenza 7 ottobre 1993. Con l'impugnazione proposta, la Palermiti ribadisce, nella sostanza, le difese gia' svolte in primo grado sollevando questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12 citato, principalmente, sono lo specifico profilo della violazione dell'art. 76 della Costituzione perche' la norma sarebbe viziata da difetto di delega, avendo introdotto una limitazione temporale non prevista dalla legge delega (413/1991), tale da determinare, comunque, in violazione dell'art. 3 della Costituzione, una disparita' di trattamento rispetto ad altri soggetti, che, pur in possesso dei medesimi requisiti formali e sostanziali previsti, fossero risultati iscritti negli albi predetti in epoca precedente al 30 settembre 1993. Costituitosi in giudizio, il Minitero delle finanze ha chiesto il rigetto del gravame, facendo proprie le motivazioni del giudice di primo grado e instando, in via incidentale, per l'accoglimento dell'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo, gia' proposta e respinta nel giudizio di primo grado. Osserva la Corte quanto segue Il primo profilo meritevole di esame e' quello relativo alla dedotta insussistenza nella specie della giurisdizione dell'a.g.o. Le ragioni addotte in senso contrario dall'Avvocatura dello Stato si imperniano sulla pretesa natura discrezionale, sia pur limitata, che sarebbe alla base di un provvedimento di natura concessoria, in quanto sussisterebbe, pur sempre, una sorta di valutazione dei requisiti necessari per l'iscrizione tali da comportare la spendita di discrezionalita' sia pure al livello di mero riscontro verificatorio. Tale tesi non puo' essere condivisa: i dettami fondamentalmente introdotti nell'ordinamento dalla legge n. 241/1990 distinguono in maniera inequivoca i provvedimenti c.d. autorizzatori, per i quali la p.a. deve limitarsi a riscontrare la sussistenza di requisiti asseritamene in possesso dell'avente diritto, da quelli concessori in cui la posizione dell'istante dipende da una valutazione anche di merito in ordine all'opportunita' della concessione richiesta. Poiche' e' pacifico che nella specie non e' richiesto alcun elemento che imponga valutazioni di capacita' o, comunque, un riscontro a livello culturale che non sia quello recato dalla documentazione richiesta, e' da escludere che nella specie la posizione giuridica soggettiva possa qualificarsi come interesse legittimo, di talche' sussiste la giurisdizione dell'a.g.o., come del resto e' attestato dalla costante giurisprudenza formatasi in materia di iscrizione agli albi (v. Cass. 2 maggio 1994 n. 4182 e la copiosa giurisprudenza ivi citata in senso analogo), senza che sia possibile distinguere sulla base di pretese diversita' di valenze a seconda dei soggetti che aspirino all'iscrizione in un albo piu' o meno qualificato. Venendo alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12 di cui al decreto legislativo n. 546/1 992 (legge di attuazione della delega di cui alla legge 30 dicembre 1991 n. 413, art. 30) per preteso contrasto con gli artt. 76 e 3 Cost., occorre, innanzi tutto, premettere che lo stesso giudice di primo grado ha rilevato l'obiettiva contrarieta' a precetti costituzionali della norma in questione, ma ha ritenuto la stessa superabile in base alla riserva contenuta nell'art. 12 citato nella parte in cui la normativa in questione e' stata adottata "in attesa dell'adeguamento alle direttive comunitarie in materia di esercizio di attivita' di consulenza tributaria e del conseguente riordino della materia". Si sostiene, infatti, nella sentenza impugnata che le pur riscontrabili ragioni di incostituzionalita' in realta' non siano tali, ma vadano ricercate nella necessita' di conformarsi alla normativa comunitaria o di ispirazione comunitaria in materia di riordino delle professioni, di talche' in tale scopo dovrebbe ravvisarsi la ragione dell'apposizione del termine ad quem per l'abilitazione all'assistenza tecnica dei tributaristi. Deve rilevarsi che le argomentazioni, pur ampie, svolte dal giudice unico del tribunale di Roma non siano condivisibili. Non sembra, infatti che la riserva di cui sopra possa concretamente influire sulla valutazione della costituzionalita' della norma in questione, perche', seppur e' vero che la stessa Corte costituzionale ha affermato che eventuali ragioni di incostituzianalita' in realta' possano non essere tali, ma vadano ricercate nella necessita' di conformarsi alla normativa comunitaria esistente nella materia, l'inciso di cui sopra non e' di per se' tale da consentire un giudizio che superi il profilo di incostituzionalita'. Trattasi, infatti, soltanto di una sostanziale dichiarazione di intenti, mentre allo stato, nonostante gli sforzi compiuti dal primo giudice, non e' dato ravvisare a quale norma comunitaria il legislatore italiano si sia richiamato per stabilire il limite temporale de quo. Il problema potra' sorgere in futuro, quando sara' valutabile una normativa comunitaria al riguardo, ma certamente non puo' accettarsi che possa essere superata la incostituzionalita' di una norma nella previsione di un possibile intervento al riguardo della normativa europea, della quale nessun indice concreto e' rilevabile pur nell'accurata disamina effettuata. Del resto, l'incidenza della normativa comunitaria in tanto sussiste al livello di costituzionalita', in quanto vada ex artt. 10 e 11 Cost. a costituire ulteriore parametro di valutazione della normativa interna senza che da meri principi aventi valenza unicamente programmatica possano desumersi lesioni alla natura di legittimita' costituzionale di questioni che afferiscano a norme nazionali non superate da formale legiferazione in materia comunitaria. Passando all'esame specifico della questione di costituzionailta', si osserva, in estrema sintesi, che la legge delega non prevedeva, quanto al requisito afferente l'assistenza di rispettiva competenza in capo ad altri esperti iscritti in albi a moli o elenchi, alcuna previsione cronologicamente ostativa alla facolta' di assumere la rappresentanza in sede di Commissione tributaria, mentre l'art. 12 citato prevede che soltanto coloro che risultavano iscritti fino al 30 settembre 1993 potevano godere di tale previsione normativa, mentre la Palermiti aveva ottenuto tale iscrizione il 7 ottobre 1993. La questione e' rilevante nel caso che ne occupa atteso che l'eventuale incostituzionalita' della norma sarebbe incidente in modo decisivo sull'esito del giudizio, dato che consentirebbe alla Palermiti di esercitare l'assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni tributarie. Quanto al giudizio sulla "non manifesta infondatezza" della questione come proposta, occorre osservare che la prospettata violazione di norme costituzionali, piu' che con riferimento a ciascuna di esse, si pone con riguardo alle stesse norme (in particolare art. 3 e art. 76) viste in correlazione fra loro. In realta', l'eccesso di delega, in mancanza di una previsione cronologicamente apprezzabile del legislatore delegante non sussisterebbe ove il legislatore delegato, nel prevederla, avesse risposto a criteri di ragionevolezza intrinseci alla materia trattata.Cio' posto, risulta evidente che, a prescindere dall'iter formativo della legge delega, la cui importanza appare dei tutto trascurabile, la previsione di una limitazione temporale in materia in cui non si richiedeva se non un dato formale legato all'iscrizione in albi, ruoli o elenchi pare collidere con l'intento della legge delega. Per vero, risulta dal dato letterale, che pur ha pregnante rilevanza nell'identificazione della ratio legis, che si consideravano sufficienti i requisiti richiesti per la iscrizione nei suddetti ruoli per ottenere la facolta' difensiva in argomento. Ne' e' a dirsi che, successivamente al settembre 1993, siano mutati o, comunque, siano stati integrati quei requisiti si' da giustificare un diverso trattamento ai fini che ne occupa. Cio' posto, se la previsione delegante, come inconfutabilmente emerge dal dato lessicale e dalla ratio della normativa, si basava sul dato meramente ricognitivo dell'iscrizione ai ruoli suddetti e il legislatore delegato, senza addurre alcun valido riferimento a fattori susseguitisi o sopravvenuti, ha limitato la facolta' concessa sulla base di un dato cronologico ininfluente ai fini precedentemente identificati, di per se' ritenuti sufficienti al fine, senza che sussistessero ragioni che tanto imponessero, per la medesima ratio sottesa alla legge delegante, ne risulta un eccesso di delega determinato da una previsione ultronea non sorretta da principi di ragionevolezza apprezzabili. Conseguentemente, occorre il vaglio di costituzionalita' di una normativa siffatta che non appare manifestamente conforme al dettato costituzionale. E' appena il caso di aggiungere che non appare corretto in materia di legislazione delegata parlare di normativa eccezionale, atteso che la stessa natura del procedimento legislativo, articolantesi sulla delega e sulla legislazione attuativa, e' per sua natura incompatibile con il carattere di eccezionalita' che connota provvedimenti normativi destinati ad esaurirsi in ragione del venir meno della situazione regolamentata. Il procedimento in corso va, pertanto, sospeso e gli atti vanno trasmessi alla Corte costituzionale perche' si pronunci sulla legittimita' costituzionale relativa al combinato disposto degli artt. 30 legge 30 dicembre 1991 n. 413 e 12 decreto ligislativo n. 546/1992 in relazione agli art. 76 e 3 della Costituzione nella parte in cui l'art. 12 limita la facolta' di assumere rappresentanza e difesa di fronte alle Commissioni tributarie ai soggetti iscritti fino al 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti delle C. CI. A.A. sub categoria tributi, precludendo tale abilitazione agli iscritti in data successiva.
P. Q. M. Solleva questione di legittimita' costituzionale degli artt. 30 legge 30 dicembre 1991 n. 413 e 12 decreto legislativo n. 546/1992 in relazione agli artt. 76 e 3 della Costituzione nella pane in cui l'art. 12 limita la facolta' di assumere rappresentanza e difesa di fronte alle Commissioni Tributarie ai soggetti iscritti fino al 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti delle C. CI. A.A. sub categoria tributi, precludendo tale abilitazione agli iscritti in data successiva. Manda alla cancelleria di notificare alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri la presente ordinanza e di darne comunicazione al sigg. Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Sospende il giudizio in corso. Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 giugno 2001. Il Presidente: Fancelli 01C11077