N. 887 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 giugno 2001

Ordinanza  emessa  il  5  giugno  2001  dal  tribunale  di Torino nel
procedimento civile vertente tra Ammirati Michele e Comune di Torino

Edilizia  popolare,  economica  e  sovvenzionata - Regione Piemonte -
  Assegnazione  di  alloggi  di  edilizia residenziale - Decadenza in
  caso  di  titolarita'  di  diritti  di proprieta', usufrutto, uso e
  abitazione  su uno o piu' immobili, ubicati in qualsiasi localita',
  con  rendita  catastale rivalutata superiore a 3,5 volte la tariffa
  della  categoria  A/2  classe I del Comune o della zona censuaria -
  Irragionevolezza  e  disparita' di trattamento degli assegnatari di
  alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica  a seconda della mera
  disponibilita'  di  un  immobile  senza la verifica della idoneita'
  abitativa  dello  stesso  per  il nucleo familiare del richiedente,
  come  stabilito  dalla deliberazione CIPE 13 marzo 1995 - Incidenza
  sui principi di imparzialita' e buon andamento della P.A.
- Legge Regione Piemonte 28 marzo 1995, n. 46, art. 2, lett. c).
- Costituzione, artt. 3, 97 e 117.
(GU n.44 del 14-11-2001 )
                            IL TRIBUNALE

    A   scioglimento   della  riserva  assunta  nel  procedimento  in
epigrafe,
    Rilevato che con ricorso del 6 dicembre 2000, Michele Ammirati ha
lamentato  l'illegittimita'  del decreto di decadenza da assegnazione
di alloggio di edilizia residenziale pubblica pronunciato dal Sindaco
del  comune di Torino ai sensi dell'art. 2, lett. c), legge regionale
Regione  Piemonte  n. 46/1995, per essere il ricorrente "proprietario
di beni immobili nel comune di Scandale (KR) la cui rendita catastale
e' superiore ai limiti di legge";
        che   a   fondamento   del  ricorso  l'esponente  ha  dedotto
l'inidoneita'  dell'alloggio  di  cui  e'  risultato  proprietario  a
costituire abitazione sostitutiva di quella assegnatagli dall'Agenzia
Territoriale  per  la  Casa  di Torino, nonche' l'incapacita' di tale
immobile  a  produrre reddito, deducendo da cio' l'illegittimita' del
classamento   e   della   rendita   catastale   attribuita   ad  esso
dall'autorita'      amministrativa      ed     eccependo     altresi'
l'incostituzionalita'   della   disposizione   di   cui   all'art. 2,
lettera c), legge regionale n. 46/1995, rispetto agli articoli 3, 117
e  118  Cost.,  per  non  essere  il criterio della rendita catastale
idoneo  a  dimostrare  la concreta capacita' reddituale dell'immobile
posseduto;
        che  il  comune di Torino, costituitosi, nulla ha rilevato in
ordine a tale questione;

                            O s s e r v a

    La  questione  sollevata appare a questo giudice rilevante e, sia
pure   per   un  profilo  parzialmente  difforme  rispetto  a  quello
denunziato dal ricorrente, non manifestamente infondata;
    Sotto  il  primo  profilo, la disposizione della cui legittimita'
costituzionale  si  dubita  e'  applicabile  al giudizio in corso, in
quanto il provvedimento di decadenza impugnato da Michele Ammirati e'
stato   emanato   in   applicazione  dell'art. 2,  lettera c),  legge
regionale  n. 46/1995,  che  prevede  tra  i requisiti per conseguire
l'assegnazione  di  alloggio  di  edilizia residenziale pubblica - e,
specularmente,   perche'   non   sia   pronunciata  la  decadenza  da
assegnazione  precedentemente  ottenuta  -  la  "non  titolarita'  di
diritti  di  proprieta',  usufrutto,  uso  e abitazione su uno o piu'
immobili  ubicati  in  qualsiasi  localita', la cui rendita catastale
rivalutata  sia  superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2
classe  I  del  comune  o  della  zona  censuaria  in  cui e' ubicato
l'immobile   o  la  quota  prevalente  degli  immobili  (...)";  cio'
determina  dunque  la stretta dipendenza della decisione in merito al
ricorso  dal  riscontro  circa  la  legittimita' costituzionale della
disposizione  in  forza  della quale il provvedimento di decadenza e'
stato pronunciato;
    Sotto  il secondo profilo, il ricorrente ha censurato il criterio
in  esame  in  quanto  non  sarebbe idoneo a manifestare la capacita'
reddituale  dell'immobile  aliunde  posseduto,  assumendo in tal modo
come   pacifico   che  la  meritevolezza  di  alloggio  pubblico  sia
riconnessa  dalla  legge alla sola redditivita' di altro immobile del
quale, a vario titolo, dispone il richiedente;
    E'  proprio  tale  ultima circostanza ad indurre questo giudice a
dubitare della legittimita' costituzionale della disposizione citata,
avuto   in   particolare   riguardo   all'ambito  in  cui,  ai  sensi
dell'art. 117  Cost.,  si  esplica  la  potesta'  legislativa'  delle
Regioni  ad autonomia ordinaria nella specifica materia dell'edilizia
residenziale pubblica;
    Come   gia'  chiarito  dalla  Corte  costituzionale  (cfr.  sent.
n. 27/1996),  la  materia de quo si muove in una triplice dimensione,
coinvolgente  ora interessi locali, ora generali: la c.d. terza fase,
relativa  alla  concreta  individuazione  dei beneficiari di alloggio
pubblico  ed  alla determinazione dei canoni, vede contrapposti da un
lato  l'interesse  dei  singoli  a  soddisfare  le  proprie  esigenze
abitative e dall'altro le esigenze specifiche della finanza pubblica.
Cio'   comporta   l'assenza   di  una  competenza  costituzionalmente
riservata  alla  Regione  nel dettare tali parametri e l'attribuzione
della stessa allo Stato;
    In  attuazione di tale principio, l'art. 88 d.P.R. n. 616/1977 ha
riservato allo Stato "le funzioni amministrative concernenti (...) la
determinazione  dei  criteri  per le assegnazioni di alloggi e per la
fissazione  dei  canoni" ed il CIPE, realizzando siffatta previsione,
con  deliberazione  13  marzo  1995,  ha indicato tra i requisiti per
conseguire  l'assegnazione sia "la mancanza di titolarita' di diritti
di  proprieta', usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle
esigenze  del  nucleo  familiare"  sia  la titolarita' di un "reddito
annuo  complessivo  del  nucleo  familiare  non  superiore  a  quello
stabilito della Regione (...)";
    Tali indicazioni inducono dunque a ritenere che la disponibilita'
di  altro  immobile  sia specificamente collegata all'idoneita' dello
stesso  a  soddisfare  le  esigenze  abitative  del nucleo familiare,
idoneita'  non  certo  evidenziata  dal  parametro  catastale,  fatto
proprio  dalla  disposizione  censurata,  che  costituisce  piuttosto
indice  astratto  della  redditivita'  dell'immobile  e, dunque, puo'
concorrere  -  unitamente  ad altri criteri - a dimostrare il reddito
complessivo dell'istante;
    Da  cio'  si  desume che l'art. 2, lettera c), piu' volte citato,
avendo  assunto  a  indice  di  idoneita'  abitativa dell'alloggio la
rendita  catastale,  non  fa  adeguatamente applicazione dei principi
stabiliti  dalla  legge  statale,  e, ad avviso di questo giudice, si
pone in contrasto:
        1) con  l'art. 117  Cost., poiche', "elaborando" il parametro
indicato dal CIPE ha regolamentato in maniera difforme ed autonoma in
materia nella quale allo Stato e' riservata competenza legislativa;
        2) con  l'art. 3  Cost.,  in  quanto  l'irragionevolezza  del
criterio  crea  una ingiustificata disparita' di trattamento rispetto
all'accesso   agli   alloggi   di   e.r.p.   tra  chi  non  abbia  la
disponibilita'  di alcun immobile e chi risulti invece titolare di un
immobile  la  cui  rendita  catastale  soddisfi i requisiti richiesti
dalla   disposizione   senza   tuttavia  attestare  alcuna  idoneita'
abitativa per il nucleo del richiedente;
        3) con  l'art. 97 Cost., in quanto l'adozione, da parte delle
amministrazioni,   di   provvedimenti   in  attuazione  del  criterio
denunciato  si  pone  in  conflitto con i principi di imparzialita' e
buon andamento ivi previsti;
                              P. Q. M.
    Letto l'art. 23, legge n. 87/1953;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  avente ad oggetto l'art. 2, lettera c),
legge  Regione  Piemonte n. 46/1995 per contrasto con gli articoli 3,
97 e 117, Cost.;
    Sospende il procedimento;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale;
    Manda  alla  Cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
ordinanza  alle  parti  in  causa,  al  Presidente della Giunta della
Regione  Piemonte  e per la comunicazione al Presidente del Consiglio
regionale;
        Torino, addi' 5 giugno 2001
                       Il giudice: Scarabello
01C11078