Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento(GU n.2 del 5-1-2001)
Ai sensi e per gli effetti delle norme regolamentari di cui al decreto rettorale del 20 settembre 1999, n. 3182, si rende noto che la facolta' di medicina e chirurgia di questo Ateneo ha deliberato, nella seduta del 9 ottobre 2000, l'istituzione di un posto di ruolo di prima fascia da destinare al settore scientifico disciplinare F04A "Patologia generale", per le esigenze, in particolare, della disciplina oncologia, alla cui copertura intende provvedere mediante procedura di trasferimento. Gli oneri stipendiali, fondamentali e riflessi, conseguenti alla suddetta istituzione graveranno per i primi otto anni e/o comunque fino alla concorrenza della somma stanziata, sul contributo finanziario che, per le esigenze su esposte, verra' erogato dalla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro - Onlus, secondo le modalita' di cui all'atto di donazione sottoscritto dalle parti. Gli aspiranti al trasferimento dovranno far pervenire le proprie domande all'ufficio di presidenza della suddetta facolta', entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, mediante raccomandata postale. Ai fini della tempestivita' della domanda, fara' fede la data del timbro postale di spedizione. La domanda dovra' essere corredata di: a) curriculum; b) elenco delle pubblicazioni e titoli posseduti alla data di scadenza del presente avviso; c) eventuale copia delle pubblicazioni ritenute piu' significative. Per i soli docenti di altro Ateneo, l'istanza dovra' essere ulteriormente corredata di certificato di servizio dell'Ateneo di appartenenza attestante: 1) la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio; 2) l'indicazione del settore scientifico-disciplinare cui il docente risulta assegnato in applicazione dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Possono produrre istanza di trasferimento coloro che hanno maturato tre anni di permanenza nella stessa sede universitaria (si intende per tale la facolta' di appartenenza per i docenti interni), anche se in aspettativa ex art. 13 - primo comma, da 1) a 9) - del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. Il requisito si intende posseduto anche se per il primo dei tre anni il servizio e' inferiore all'anno accademico ma, comunque, prestato per oltre sei mesi. Il trasferimento potra' esse richiesto anche nel corso del terzo anno di permanenza presso la sede universitaria (o facolta' per gli interni) di attuale afferenza.