N. 244 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 ottobre 2000
Ordinanza emessa il 25 ottobre 2000 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Diamare Carbone Giacometta contro la Presidenza del Consiglio ministri Impiego pubblico - Personale comandato o fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri alla data di entrata in vigore della legge n. 400/1988 - Inquadramento, a domanda, anche in soprannumero, e previo superamento di esame-colloquio, nella qualifica funzionale immediatamente superiore a quella di appartenenza in caso di lodevole esercizio delle corrispondenti mansioni per almeno un biennio - Esclusione da tale procedura di inquadramento verticale del personale di ruolo della P.C.M. avente gli stessi requisiti - Ingiustificato deteriore trattamento del personale di ruolo della P.C.M. rispetto al personale comandato presso la stessa - Incidenza sui principia di imparzialita' e buon andamento della P.A. - Legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 38, comma 4. - Costituzione, artt. 3 e 97.(GU n.14 del 4-4-2001 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi n. 687l/993 e n. 13599/97 proposti dalla dott.ssa Giacometta Diamare Carbone rappresentata e difesa dagli avv. Benedetto Giovanni Carbone e Rinaldo Ricci ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Nicotera n. 29; Contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; per l'annullamento (ric. n. 687l/93) del provvedimento di cui alla nota 17 marzo 1993, n. AGP/2/9570 della Presidenza del Consiglio dei ministri con la quale e' stata respinta la sua istanza 19 febbraio 1993 tendente ad ottenere l'applicazione dell'art. 38, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; e per l'annullamento (ric. n. 13599/97) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 maggio 1991, pubblicato nel B.U. della P.C.M. - supp. spec. - n. 1 del 12 giugno 1991 - mai notificato ne' comunque portato a conoscenza della ricorrente, limitatamente alla parte in cui quest'ultima e' stata esclusa dall'inquadramento per non essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 38, comma 3, della legge n. 400 del 1988; per quanto possa occorrere, del parere della commissione speciale del Consiglio di Stato n. 402/89, ivi richiamato; Visti i ricorsi con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei ministri; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese; Visti gli atti tutti della causa; Uditi alla pubblica udienza del 25 ottobre 2000 - relatore il consigliere Alberto Novarese - l'avv. B.G. Carbone per la parte ricorrente; F a t t o Con ricorso notificato il 3 maggio 1993 e depositato il successivo giorno 17, la dott.ssa Giacometta Diamare Carbone - dipendente della Presidenza del Consiglio dei ministri - ha impugnato il provvedimento di cui alla nota 17 marzo 1993 n. AGP/2/9570 con la quale e' stata respinta la sua istanza 19 febbraio 1993 tendente adottenere l'applicazione dell'art. 38, comma 4, della legge 23 agosto 1988 n. 400. La ricorrente, premesso che: e' stata assunta - nella sesta qualifica funzionale - presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e con decorrenza 14 marzo 1986, presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria; con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 1991 e' stata inquadrata ai sensi dell'art. 4, comma 8, della legge 11 luglio 1980, n. 312, nel profilo professionale di collaboratore amministrativo della settima qualifica funzionale con decorrenza ai fini giuridici 14 marzo 1986; con istanza 19 febbraio 1993 ha chiesto di essere inquadrata nella qualifica funzionale immediatamente superiore ai sensi dell'art. 38, comma 4, della legge n. 400 del 1988, avendo esercitato lodevolmente per un biennio le mansioni superiori ed essendo in possesso della laurea in giurisprudenza; con nota 17 marzo 1993 la Presidenza del Consiglio dei ministri ha comunicato che e' destinatario delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 4, della legge n. 400 del 1988 il personale comandato o fuori ruolo e l'interessata in quanto gia' facente parte dei ruoli della Presidenza era stata esclusa con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 maggio 1991 non impugnato e ormai consolidato. Tutto cio' premesso a sostegno del gravame l'interessata ha dedotto: violazione e falsa applicazione dell'art. 38, comma 4, della legge n. 400 del 1988 - eccesso di potere per errore sui presupposti e illogicita' manifesta: del tutto irrilevante e' quanto disposto con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 maggio 1991 a cui fa riferimento l'amministrazione nel provvedimento impugnato in quanto riguarda le qualifiche ad esaurimento mentre l'interessata aveva chiesto l'inquadramento nella qualifica superiore. L'art. 38, comma 4, si riferisce al personale "comunque in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso la Presidenza del Consiglio dei ministri" e cio' sta a significare il manifesto intento del legislatore di volersi riferire a tutto il personale senza alcuna distinzione tra personale di ruolo o non di ruolo. Una normativa di favore non puo' ragionevolmente essere dettata solo per il personale comandato o fuori ruolo, ma dovrebbe a fortiori essere applicabile al personale gia' di ruolo; illegittimita' costituzionale dell'art. 38, commi 3 e 4, della legge n. 400 del 1988 in relazione all'art. 3 della Costituzione: in via subordinata va dedotta l'illegittimita' costituzionale della normativa per violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione. E' priva di qualsiasi ragionevole giustificazione la limitazione delle facilitazioni di inquadramento al personale comandato e fuori ruolo escludendo il personale di ruolo che proprio per tale posizione non puo' subire un trattamento deteriore. Non puo' considerarsi ragione giustificativa che in precedenza analogo beneficio era stato disposto a favore dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri dalla legge n. 455 del 1985 perche' la ricorrente, assunta successivamente, non ne ha usufruito, al pari di altri dipendenti. Pertanto alcuni dipendenti sono rimasti esclusi sia dai benefici della legge n. 455 del 1985, sia dai benefici della legge n. 400 del 1988 con ingiustificata disparita' di trattamento. La ricorrente non solo e' stata esclusa dal beneficio in questione, ma verra' scavalcata nell'attuale posizione di ruolo dai dipendenti che a tale beneficio sono stati ammessi. Si e' costituita la Presidenza del Consiglio dei ministri eccependo pregiudizialmente l'inammissibilita' delgravame in quanto diretto avverso un atto di mera comunicazione mentre non e' stato impugnato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 maggio 1991 che disponeva l'esclusione della ricorrente in quanto gia' di ruolo, e sottolineando che il gravame e' comunque infondato nel merito. Con un secondo ricorso, notificato il 27 ottobre 1997 e depositato il giorno 3 del mese successivo, la dott.ssa Giacometta Diamare Carbone ha espressamente impugnato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 maggio 1991, depositato agli atti del ricorso n. 6671/93, il 25 settembre 1997. La ricorrente, ribadita la ricevibilita' del gravame in quanto il d.P.C.m. del 1991 non le e' mai stato notificato ed in calce allo stesso decreto era precisato che l'eventuale ricorso doveva essere proposto entro sessanta giorni "dalla notifica" - a sostegno del gravame ha riproposto le stesse censure gia' dedotte con il ricorso n. 6871/93. La sezione, con ordinanza cautelare n. 28 dell'11 gennaio 1995 ha disposto l'ammissione con riserva della ricorrente all'esame colloquio di idoneita' all'inquadramento nella qualifica superiore, conclusosi con esitopositivo (verb. commissione 8 maggio 1995). Con sentenza n. 2520/98 del 10 settembre 1998, ha riunito i due ricorsi ed ha disposto l'acquisizione di documentati chiarimenti in ordine all'assunzione in servizio della ricorrente e al servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Acquisita la documentazione, la difesa della ricorrente ha prodotto ulteriore memoria. I ricorsi sono passati in decisione all'udienza del 25 ottobre 2000. D i r i t t o Con i due ricorsi in esame, gia' riuniti nella fase istruttoria del giudizio, la ricorrente - dipendente di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri dal 14 marzo 1986 ed inquadrata nella settima qualifica funzionale - si duole che con i provvedimenti impugnati sia stata esclusa dalla procedura prevista dall'art. 38, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 - ai fini dell'inquadramento nella qualifica funzionale superiore in relazione alle mansioni superiori lodevolmente svolte per un biennio, essendo tale procedura riservata al personale in posizione di comando o fuori ruolo. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di irricevibilita' ed inammissibilita' dei gravami, sollevata dall'amministrazione sull'assunto che la ricorrente con il primo ricorso (not. nel 1993 si sarebbe gravata contro unanota meramente esplicativa dell'esclusione disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri19 maggio 1991 pubblicato nel B.U. della Presidenza del Consiglio dei ministri del 12 giugno 1991), e solo con il secondo ricorso (proposto nel 1997) si sarebbe gravata contro tale d.P.C.m. Osserva il collegio che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 maggio 1991 reca in calcel'espressa avvertenza che "avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale ... da presentarsi entro il termine perentorio di sessanta ... giorni dalla data della notifica. Anche a voler qualificare la pubblicazione sul B.U. come una modalita' della notifica del provvedimento ivi pubblicato, l'amministrazione avrebbe dovuto provare di aver fatto pervenire alla ricorrente una copia del B.U. o quanto meno di averla fatta pervenire presso l'ufficio in cui prestava servizio, o - in alternativa - avrebbe dovuto dimostrare che l'interessata aveva avuto completa conoscenza del provvedimento e delle ragioni su cui si fonda l'esclusione in data anteriore al deposito in giudizio effettuato dall'Avvocatura il 25 settembre 1997. Tali circostanze non sono state provate dall'amministrazione, sicche' l'eccezione non puo' che essere disattesa. Ritiene, poi, il collegio che la ricorrente - ancorche' non ne avesse all'epoca completa conoscenza - abbia inteso impugnare gia' con il primo ricorso il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 maggio 1991, come emerge dal contenuto complessivo delle censure che si riferiscono alla esclusione disposta con il d.P.C.m. del 1991, reiterando, poi, l'impugnazione, per fini chiaramente cautelativi in relazione alle eccezioni sollevate dall'amministrazione. Ritenuta la tempestivita' e l'ammissibilita' dell'impugnativa, va osservato che l'art. 38, commi 3 e 4, della legge n. 400 del 1988 dispone che: "3. - Il personale delle qualifiche funzionali e di quelle ad esaurimento, comunque in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in posizione di comando o fuori ruolo, viene inquadrato a domanda nelle qualifiche corrispondenti del personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri nei limiti dei posti della tabella B disponibili. 4. - Il personale di cui al comma 3 puo' chiedere di essere inquadrato, anche in soprannumero e previo superamento di esame colloquio, nella qualifica funzionale della carriera immediatamente superiore, con il profilo professionale corrispondente alle mansioni superiori lodevolmente esercitate per almeno due anni, purche' in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla nuova qualifica ovvero ad esclusione della carriera direttiva, di un'anzianita' di servizio effettivo non inferiore a dieci anni. Tale beneficio non potra' comunque essere attribuito al personale che, per effetto di norme analoghe a quella prevista nel presente comma, abbia comunque fruito, anche presso le amministrazioni di appartenenza, di avanzamenti di carriera o promozioni a qualifiche superiori, disposti a seguito di valutazione delle mansioni svolte.". Il testo della norma appare assolutamente chiaro nel senso che e' ammesso alla procedura di inquadramento nella qualifica funzionale superiore (prevista dal comma 4), il personale in posizione di comando o fuori ruolo - che e' interessato alla procedura di inquadramento nei ruoli della P.C.M. (prevista dal comma 3), con implicita esclusione del personale gia' appartenente ai ruoli della P.C.M. Non vi sono, quindi, margini di incertezza che possano giustificare la ricerca di interpretazioni diverse da quella fatta palese dalle espressioni usate dal legislatore, con la conseguenza che la determinazione impugnata risulta conforme alla previsione legislativa, e le doglianze della ricorrente si risolvono nella dedotta questione di legittimita' costituzionale della disposizione applicata (art. 39, comma 4, legge n. 400 del 1998), questione che- per tali ragioni - assume rilevanza e che appare anche non manifestamente infondata. Osserva il collegio che con la citata disposizione il legislatore ha previsto, in occasione e in relazione alla riorganizzazione del dicastero della Presidenza del Consiglio e al contestuale ampliamento della relativa dotazione organica, un procedimento di inquadramento in ruolo del personale, gia' dipendente da altra amministrazione, e comunque in servizio in posizione di comando o fuori ruolo presso la P.C.M. La norma prevede, nell'ambito dell'unitario procedimento di inquadramento, due distinte procedure: l'una (comma 3) volta ad assicurare l'inquadramento del personale in questione nelle qualifiche corrispondenti di ruoli della P.C.M. (c.d. inquadramento orizzontale); l'altra (comma 4) volta a consentire allo stesso personale, previo superamento di un esame colloquio, l'inquadramento in una qualifica superiore a quella formalmente rivestita, corrispondente alle mansioni svolte in modo lodevole per un biennio (c.d. inquadramento verticale), escludendo il personale che "abbia comunque fruito, anche presso le amministrazioni di appartenenza, di avanzamenti di carriera o promozioni a qualifiche superiori, disposti a seguito di valutazioni delle mansioni svolte". Questo complesso procedimento di inquadramento del personale comandato o fuori ruolo presso la P.C.M. era stato preceduto da un primo inquadramento disposto dalla legge 8 agosto 1985, n. 455 che, contestualmente alla istituzione di posti delle qualifiche funzionali corrispondenti alle ex carriere direttiva e di concetto, avevaprevisto che sia il personale gia' appartenente ai ruoli organici della P.C.M., sia il personale non di ruolo (art. 31 legge n. 312 del 1980, art. 3 legge n. 432 del 1981) in servizio presso la P.C.M. fosse inquadrato, a domanda, nella qualifica funzionale corrispondente alle mansioni svolte (superiore a quella spettante ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 312 del 1980 se in possesso del titolo di studio necessario e se avesse svolto le mansioni superiori per almeno un anno; possedendo uno solo di tali requisiti aveva titolo per essere inquadrato nella qualifica immediatamente superiore previo superamento di un esame colloquio. Nell'un caso come nell'altro l'intento del legislatore e' diretto ad attribuire stabilita' agli assetti organizzativi delle strutture amministrative della P.C.M., assegnando al personale la qualifica funzionale corrispondente alle mansioni svolte e quindi a correlare funzionalmente la posizione dei dipendenti alle consolidate esigenze organizzative della P.C.M., e, nel contempo, ad attribuire un riconoscimento premiale a quei dipendenti che avevano svolto compiti superiori corrispondenti alle effettive esigenze della P.C.M. La disciplina dell'inquadramento in una qualifica superiore in base alle mansioni svolte costituisce una scelta discrezionale del legislatore, tuttavia la scelta del legislatore del 1988, di escludere dalla procedura di inquadramento verticale il personale gia' appartenente ai ruoli della P.C.M., appare priva di una ragionevole giustificazione che non sia quella - desumibile dallo stesso contesto normativo - di voler escludere il personale che aveva gia' usufruito di una procedura di inquadramento in una qualifica superiore in base alle mansioni. Tale scelta risulta pero' ingiustificatamente discriminatoria nei confronti di quel limitato contingente di personale di ruolo che, essendo stato assunto poco dopo l'entrata in vigore della legge n. 455 del 1985, aveva maturato (al pari del personale comandato o fuori ruolo) un biennio di mansioni superiori presso la P.C.M. L'esclusione da tale procedura di inquadramento verticale prevista dal comma 4 dell'art. 38, non solo appare in contrasto con i principi di ragionevolezza e parita' di trattamento (art. 3 Cost.), ma appare in contrasto anche con il principio di buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.) in quanto non consente di realizzare in modo completo le finalita' a cui la normativa e' ispirata e cioe' correlare la posizione del personale alle esigenze organizzative della P.C.M. e attribuire stabilita' ai relativi assetti.
P. Q. M. Riuniti i ricorsi indicati in epigrafe; Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sospende i giudizi in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale; Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due camere del Parlamento. Cosi' deciso in Roma nella Camera di consiglio del 25 ottobre 2000. Il Presidente: Schinaia Il consigliere estensore: Novarese 01EC0319