N. 244 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 ottobre 2000

Ordinanza  emessa  il  25  ottobre  2000 dal tribunale amministrativo
regionale  del  Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Diamare Carbone
Giacometta contro la Presidenza del Consiglio ministri

Impiego  pubblico  -  Personale  comandato  o  fuori  ruolo presso la
  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  alla  data di entrata in
  vigore della legge n. 400/1988 - Inquadramento, a domanda, anche in
  soprannumero,   e  previo  superamento  di  esame-colloquio,  nella
  qualifica   funzionale   immediatamente   superiore   a  quella  di
  appartenenza  in  caso  di  lodevole esercizio delle corrispondenti
  mansioni  per  almeno  un biennio - Esclusione da tale procedura di
  inquadramento  verticale del personale di ruolo della P.C.M. avente
  gli  stessi  requisiti  -  Ingiustificato deteriore trattamento del
  personale  di  ruolo  della  P.C.M. rispetto al personale comandato
  presso  la stessa - Incidenza sui principia di imparzialita' e buon
  andamento della P.A.
- Legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 38, comma 4.
- Costituzione, artt. 3 e 97.
(GU n.14 del 4-4-2001 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sui  ricorsi  n. 687l/993 e
n. 13599/97   proposti  dalla  dott.ssa  Giacometta  Diamare  Carbone
rappresentata  e  difesa  dagli  avv.  Benedetto  Giovanni  Carbone e
Rinaldo  Ricci  ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Roma, via Nicotera n. 29;
    Contro  la  Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del
Presidente   pro-tempore,   rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale  dello Stato e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi,    12;   per   l'annullamento   (ric.   n. 687l/93)   del
provvedimento  di  cui  alla  nota 17 marzo 1993, n. AGP/2/9570 della
Presidenza  del Consiglio dei ministri con la quale e' stata respinta
la  sua  istanza 19 febbraio 1993 tendente ad ottenere l'applicazione
dell'art.  38,  comma  4,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400; e per
l'annullamento  (ric.  n. 13599/97)  del  decreto  del Presidente del
Consiglio  dei  ministri  12  maggio  1991, pubblicato nel B.U. della
P.C.M.  -  supp. spec. - n. 1 del 12 giugno 1991 - mai notificato ne'
comunque  portato  a  conoscenza della ricorrente, limitatamente alla
parte in cui quest'ultima e' stata esclusa dall'inquadramento per non
essere  in  possesso  dei  requisiti  previsti dall'art. 38, comma 3,
della  legge  n. 400 del 1988; per quanto possa occorrere, del parere
della  commissione  speciale  del  Consiglio  di Stato n. 402/89, ivi
richiamato;
    Visti i ricorsi con i relativi allegati;
    Visti  gli  atti di costituzione in giudizio della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
    Viste  le  memorie  prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Uditi  alla  pubblica  udienza  del 25 ottobre 2000 - relatore il
consigliere  Alberto  Novarese  -  l'avv.  B.G.  Carbone per la parte
ricorrente;
                              F a t t o

    Con   ricorso  notificato  il  3  maggio  1993  e  depositato  il
successivo  giorno  17,  la  dott.ssa  Giacometta  Diamare  Carbone -
dipendente della Presidenza del Consiglio dei ministri - ha impugnato
il  provvedimento di cui alla nota 17 marzo 1993 n. AGP/2/9570 con la
quale  e'  stata  respinta  la  sua istanza 19 febbraio 1993 tendente
adottenere  l'applicazione  dell'art.  38,  comma  4,  della legge 23
agosto 1988 n. 400.
    La ricorrente, premesso che:
        e'  stata assunta - nella sesta qualifica funzionale - presso
la  Presidenza  del  Consiglio dei ministri e con decorrenza 14 marzo
1986, presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria;
        con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei ministri 31
gennaio 1991 e' stata inquadrata ai sensi dell'art. 4, comma 8, della
legge   11   luglio   1980,  n. 312,  nel  profilo  professionale  di
collaboratore  amministrativo  della settima qualifica funzionale con
decorrenza ai fini giuridici 14 marzo 1986;
        con  istanza 19 febbraio 1993 ha chiesto di essere inquadrata
nella   qualifica   funzionale   immediatamente  superiore  ai  sensi
dell'art. 38, comma 4, della legge n. 400 del 1988, avendo esercitato
lodevolmente  per  un  biennio  le  mansioni  superiori ed essendo in
possesso della laurea in giurisprudenza;
        con  nota  17  marzo  1993  la  Presidenza  del Consiglio dei
ministri  ha comunicato che e' destinatario delle disposizioni di cui
all'art.  38,  comma  4,  della  legge  n. 400  del 1988 il personale
comandato  o fuori ruolo e l'interessata in quanto gia' facente parte
dei  ruoli  della  Presidenza  era  stata  esclusa  con  decreto  del
Presidente  del Consiglio dei ministri 18 maggio 1991 non impugnato e
ormai consolidato.
    Tutto  cio'  premesso  a  sostegno  del  gravame l'interessata ha
dedotto:
        violazione  e falsa applicazione dell'art. 38, comma 4, della
legge  n. 400 del 1988 - eccesso di potere per errore sui presupposti
e illogicita' manifesta: del tutto irrilevante e' quanto disposto con
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 maggio 1991 a
cui  fa  riferimento l'amministrazione nel provvedimento impugnato in
quanto  riguarda  le  qualifiche  ad esaurimento mentre l'interessata
aveva chiesto l'inquadramento nella qualifica superiore.
    L'art.  38,  comma  4,  si  riferisce  al  personale "comunque in
servizio  alla  data di entrata in vigore della presente legge presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri" e cio' sta a significare il
manifesto  intento  del  legislatore  di  volersi riferire a tutto il
personale  senza  alcuna  distinzione tra personale di ruolo o non di
ruolo.
    Una  normativa  di favore non puo' ragionevolmente essere dettata
solo per il personale comandato o fuori ruolo, ma dovrebbe a fortiori
essere applicabile al personale gia' di ruolo;
        illegittimita'  costituzionale  dell'art.  38,  commi  3 e 4,
della   legge   n. 400   del  1988  in  relazione  all'art.  3  della
Costituzione:   in   via   subordinata  va  dedotta  l'illegittimita'
costituzionale  della  normativa  per  violazione  del  principio  di
uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.
    E'  priva di qualsiasi ragionevole giustificazione la limitazione
delle  facilitazioni  di inquadramento al personale comandato e fuori
ruolo escludendo il personale di ruolo che proprio per tale posizione
non puo' subire un trattamento deteriore.
    Non  puo'  considerarsi  ragione giustificativa che in precedenza
analogo  beneficio  era  stato disposto a favore dei dipendenti della
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri dalla legge n. 455 del 1985
perche'  la ricorrente, assunta successivamente, non ne ha usufruito,
al pari di altri dipendenti.
    Pertanto  alcuni dipendenti sono rimasti esclusi sia dai benefici
della  legge n. 455 del 1985, sia dai benefici della legge n. 400 del
1988 con ingiustificata disparita' di trattamento.
    La  ricorrente  non  solo  e'  stata  esclusa  dal  beneficio  in
questione,  ma  verra' scavalcata nell'attuale posizione di ruolo dai
dipendenti che a tale beneficio sono stati ammessi.
    Si  e'  costituita  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri
eccependo  pregiudizialmente  l'inammissibilita' delgravame in quanto
diretto  avverso  un  atto  di mera comunicazione mentre non e' stato
impugnato  il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri 18
maggio  1991  che  disponeva  l'esclusione della ricorrente in quanto
gia'  di  ruolo, e sottolineando che il gravame e' comunque infondato
nel merito.
    Con   un  secondo  ricorso,  notificato  il  27  ottobre  1997  e
depositato  il  giorno  3 del mese successivo, la dott.ssa Giacometta
Diamare  Carbone ha espressamente impugnato il decreto del Presidente
del  Consiglio  dei ministri 18 maggio 1991, depositato agli atti del
ricorso n. 6671/93, il 25 settembre 1997.
    La ricorrente, ribadita la ricevibilita' del gravame in quanto il
d.P.C.m.  del  1991  non  le e' mai stato notificato ed in calce allo
stesso  decreto  era  precisato che l'eventuale ricorso doveva essere
proposto  entro  sessanta  giorni  "dalla  notifica" - a sostegno del
gravame  ha  riproposto le stesse censure gia' dedotte con il ricorso
n. 6871/93.
    La sezione, con ordinanza cautelare n. 28 dell'11 gennaio 1995 ha
disposto   l'ammissione   con   riserva  della  ricorrente  all'esame
colloquio  di  idoneita' all'inquadramento nella qualifica superiore,
conclusosi con esitopositivo (verb. commissione 8 maggio 1995).
    Con  sentenza  n. 2520/98 del 10 settembre 1998, ha riunito i due
ricorsi  ed  ha disposto l'acquisizione di documentati chiarimenti in
ordine  all'assunzione  in  servizio  della  ricorrente e al servizio
prestato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
    Acquisita  la  documentazione,  la  difesa  della  ricorrente  ha
prodotto ulteriore memoria.
    I  ricorsi  sono  passati in decisione all'udienza del 25 ottobre
2000.

                            D i r i t t o

    Con  i  due ricorsi in esame, gia' riuniti nella fase istruttoria
del  giudizio,  la  ricorrente - dipendente di ruolo della Presidenza
del  Consiglio  dei  ministri  dal  14 marzo 1986 ed inquadrata nella
settima  qualifica  funzionale  -  si  duole  che con i provvedimenti
impugnati  sia  stata  esclusa dalla procedura prevista dall'art. 38,
comma   4,   della   legge   23   agosto   1988,  n. 400  -  ai  fini
dell'inquadramento  nella qualifica funzionale superiore in relazione
alle  mansioni  superiori lodevolmente svolte per un biennio, essendo
tale procedura riservata al personale in posizione di comando o fuori
ruolo.
    Va  preliminarmente  disattesa  l'eccezione di irricevibilita' ed
inammissibilita'    dei   gravami,   sollevata   dall'amministrazione
sull'assunto che la ricorrente con il primo ricorso (not. nel 1993 si
sarebbe  gravata contro unanota meramente esplicativa dell'esclusione
disposta  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri19
maggio  1991  pubblicato  nel B.U. della Presidenza del Consiglio dei
ministri del 12 giugno 1991), e solo con il secondo ricorso (proposto
nel 1997) si sarebbe gravata contro tale d.P.C.m.
    Osserva  il  collegio che il decreto del Presidente del Consiglio
dei  ministri  18  maggio 1991 reca in calcel'espressa avvertenza che
"avverso  il  presente  provvedimento e' ammesso ricorso al Tribunale
amministrativo   regionale   ...  da  presentarsi  entro  il  termine
perentorio di sessanta ... giorni dalla data della notifica.
    Anche  a  voler  qualificare  la  pubblicazione sul B.U. come una
modalita'   della   notifica   del   provvedimento   ivi  pubblicato,
l'amministrazione avrebbe dovuto provare di aver fatto pervenire alla
ricorrente una copia del B.U. o quanto meno di averla fatta pervenire
presso  l'ufficio  in  cui  prestava  servizio,  o - in alternativa -
avrebbe  dovuto  dimostrare  che  l'interessata  aveva avuto completa
conoscenza  del  provvedimento  e  delle  ragioni  su  cui  si  fonda
l'esclusione  in  data  anteriore  al deposito in giudizio effettuato
dall'Avvocatura il 25 settembre 1997.
    Tali  circostanze  non  sono  state provate dall'amministrazione,
sicche' l'eccezione non puo' che essere disattesa.
    Ritiene,  poi,  il  collegio che la ricorrente - ancorche' non ne
avesse  all'epoca  completa  conoscenza - abbia inteso impugnare gia'
con  il  primo  ricorso  il  decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri  18 maggio 1991, come emerge dal contenuto complessivo delle
censure  che  si riferiscono alla esclusione disposta con il d.P.C.m.
del  1991,  reiterando,  poi,  l'impugnazione,  per  fini chiaramente
cautelativi     in     relazione     alle     eccezioni     sollevate
dall'amministrazione.
    Ritenuta la tempestivita' e l'ammissibilita' dell'impugnativa, va
osservato  che  l'art.  38,  commi 3 e 4, della legge n. 400 del 1988
dispone che:
        "3. - Il personale delle qualifiche funzionali e di quelle ad
esaurimento,  comunque  in  servizio  alla  data di entrata in vigore
della  presente legge presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
in  posizione  di  comando  o fuori ruolo, viene inquadrato a domanda
nelle   qualifiche   corrispondenti  del  personale  di  ruolo  della
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  nei limiti dei posti della
tabella B disponibili.
        4. - Il  personale  di cui al comma 3 puo' chiedere di essere
inquadrato,  anche  in  soprannumero  e  previo  superamento di esame
colloquio,  nella  qualifica funzionale della carriera immediatamente
superiore,  con il profilo professionale corrispondente alle mansioni
superiori  lodevolmente  esercitate  per  almeno due anni, purche' in
possesso  del  titolo  di  studio  richiesto per l'accesso alla nuova
qualifica   ovvero   ad   esclusione  della  carriera  direttiva,  di
un'anzianita'  di servizio effettivo non inferiore a dieci anni. Tale
beneficio non potra' comunque essere attribuito al personale che, per
effetto di norme analoghe a quella prevista nel presente comma, abbia
comunque  fruito, anche presso le amministrazioni di appartenenza, di
avanzamenti di carriera o promozioni a qualifiche superiori, disposti
a seguito di valutazione delle mansioni svolte.".
    Il testo della norma appare assolutamente chiaro nel senso che e'
ammesso  alla  procedura  di inquadramento nella qualifica funzionale
superiore  (prevista  dal  comma  4),  il  personale  in posizione di
comando  o  fuori  ruolo  -  che  e'  interessato  alla  procedura di
inquadramento  nei  ruoli  della  P.C.M.  (prevista dal comma 3), con
implicita  esclusione  del personale gia' appartenente ai ruoli della
P.C.M.
    Non   vi   sono,   quindi,  margini  di  incertezza  che  possano
giustificare  la  ricerca  di interpretazioni diverse da quella fatta
palese  dalle  espressioni  usate dal legislatore, con la conseguenza
che  la  determinazione  impugnata  risulta  conforme alla previsione
legislativa,  e  le  doglianze  della  ricorrente  si risolvono nella
dedotta  questione  di legittimita' costituzionale della disposizione
applicata  (art.  39, comma 4, legge n. 400 del 1998), questione che-
per   tali  ragioni  -  assume  rilevanza  e  che  appare  anche  non
manifestamente infondata.
    Osserva il collegio che con la citata disposizione il legislatore
ha  previsto,  in  occasione e in relazione alla riorganizzazione del
dicastero della Presidenza del Consiglio e al contestuale ampliamento
della  relativa  dotazione organica, un procedimento di inquadramento
in  ruolo  del personale, gia' dipendente da altra amministrazione, e
comunque  in servizio in posizione di comando o fuori ruolo presso la
P.C.M.
    La  norma  prevede,  nell'ambito  dell'unitario  procedimento  di
inquadramento,  due  distinte  procedure:  l'una  (comma  3) volta ad
assicurare   l'inquadramento   del   personale   in  questione  nelle
qualifiche  corrispondenti  di ruoli della P.C.M. (c.d. inquadramento
orizzontale);  l'altra  (comma  4)  volta  a  consentire  allo stesso
personale,  previo superamento di un esame colloquio, l'inquadramento
in   una   qualifica   superiore   a  quella  formalmente  rivestita,
corrispondente  alle  mansioni svolte in modo lodevole per un biennio
(c.d.  inquadramento  verticale),  escludendo il personale che "abbia
comunque  fruito, anche presso le amministrazioni di appartenenza, di
avanzamenti di carriera o promozioni a qualifiche superiori, disposti
a seguito di valutazioni delle mansioni svolte".
    Questo  complesso  procedimento  di  inquadramento  del personale
comandato  o  fuori  ruolo presso la P.C.M. era stato preceduto da un
primo  inquadramento  disposto dalla legge 8 agosto 1985, n. 455 che,
contestualmente alla istituzione di posti delle qualifiche funzionali
corrispondenti   alle   ex   carriere   direttiva   e   di  concetto,
avevaprevisto  che  sia  il  personale  gia'  appartenente  ai  ruoli
organici  della  P.C.M., sia il personale non di ruolo (art. 31 legge
n. 312  del 1980, art. 3 legge n. 432 del 1981) in servizio presso la
P.C.M.  fosse  inquadrato,  a  domanda,  nella  qualifica  funzionale
corrispondente  alle mansioni svolte (superiore a quella spettante ai
sensi  dell'art.  4,  comma 1,  della  legge  n. 312  del  1980 se in
possesso  del  titolo  di  studio  necessario  e  se avesse svolto le
mansioni  superiori  per  almeno un anno; possedendo uno solo di tali
requisiti   aveva   titolo  per  essere  inquadrato  nella  qualifica
immediatamente superiore previo superamento di un esame colloquio.
    Nell'un caso come nell'altro l'intento del legislatore e' diretto
ad  attribuire  stabilita' agli assetti organizzativi delle strutture
amministrative  della  P.C.M.,  assegnando  al personale la qualifica
funzionale  corrispondente  alle mansioni svolte e quindi a correlare
funzionalmente  la posizione dei dipendenti alle consolidate esigenze
organizzative  della  P.C.M.,  e,  nel  contempo,  ad  attribuire  un
riconoscimento  premiale a quei dipendenti che avevano svolto compiti
superiori corrispondenti alle effettive esigenze della P.C.M.
    La  disciplina  dell'inquadramento  in una qualifica superiore in
base  alle  mansioni  svolte costituisce una scelta discrezionale del
legislatore,   tuttavia  la  scelta  del  legislatore  del  1988,  di
escludere  dalla  procedura  di  inquadramento verticale il personale
gia'  appartenente  ai  ruoli  della  P.C.M.,  appare  priva  di  una
ragionevole  giustificazione  che  non  sia quella - desumibile dallo
stesso contesto normativo - di voler escludere il personale che aveva
gia'  usufruito  di  una  procedura di inquadramento in una qualifica
superiore in base alle mansioni.
    Tale scelta risulta pero' ingiustificatamente discriminatoria nei
confronti  di  quel  limitato  contingente di personale di ruolo che,
essendo  stato  assunto  poco  dopo  l'entrata  in vigore della legge
n. 455  del  1985,  aveva maturato (al pari del personale comandato o
fuori ruolo) un biennio di mansioni superiori presso la P.C.M.
    L'esclusione   da   tale  procedura  di  inquadramento  verticale
prevista dal comma 4 dell'art. 38, non solo appare in contrasto con i
principi  di  ragionevolezza e parita' di trattamento (art. 3 Cost.),
ma appare in contrasto anche con il principio di buon andamento della
p.a.  (art.  97  Cost.)  in quanto non consente di realizzare in modo
completo  le  finalita'  a  cui  la  normativa  e'  ispirata  e cioe'
correlare  la  posizione  del  personale  alle esigenze organizzative
della P.C.M. e attribuire stabilita' ai relativi assetti.
                              P. Q. M.
    Riuniti i ricorsi indicati in epigrafe;
    Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate, in riferimento
agli  artt.  3  e  97 della Costituzione la questione di legittimita'
costituzionale  dell'art.  38,  comma  4, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
    Sospende  i  giudizi  in corso e dispone l'immediata trasmissione
degli atti alla Corte Costituzionale;
    Ordina  che,  a  cura della segreteria, la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  e al Presidente del Consiglio dei ministri e
comunicata ai Presidenti delle due camere del Parlamento.
        Cosi' deciso in Roma nella Camera di consiglio del 25 ottobre
2000.
                       Il Presidente: Schinaia
                 Il consigliere estensore: Novarese
01EC0319