REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 agosto 2001, n. 330 

  Regolamento  di esecuzione di cui all'art. 27 della legge regionale
n.  53/1981,  come  modificato  dall'art. 13 della legge regionale n.
13/1998,  concernente  il corso per ufficiali di polizia giudiziaria.
Approvazione modifica.
(GU n.17 del 27-4-2002)

(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                 Giulia n. 38 del 19 settembre 2001)
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
    Visto  l'art.  27,  ottavo comma, della legge regionale 31 agosto
1981,  n.  53,  come  aggiunto  dall'art.  13  della  legge regionale
9 novembre 1998, n. 13, che prevede l'attribuzione della qualifica di
ufficiale   di  polizia  giudiziaria  anche  al  personale  regionale
appartenente   alla   qualifica   di   coadiutore   guardia,  profilo
professionale  guardia  del  CFR  che abbia maturato un'anzianita' di
servizio di almeno 15 anni;
    Visto  che  il  suddetto  art.  27,  ottavo  comma,  della  legge
regionale  31 agosto  1981,  n.  53, dispone che l'acquisizione della
qualifica   di   Ufficiale  di  polizia  giudiziaria  avvenga  previo
superamento  di  un  corso  di  formazione  con durata e modalita' di
effettuazione da disciplinarsi mediante apposito regolamento;
    Visto  che  tale  regolamento  e'  stato adottato con decreto del
presidente della giunta regionale 20 aprile 2000, n. 0133/Pres. e che
all'art. 3, comma 1, prevede che la durata del corso per ufficiali di
polizia giudiziaria sia stabilita in 120 ore;
    Vista  la  nota  della direzione regionale delle foreste n. F/1.4
del  giorno  21 giugno  2001,  pervenuta  per  posta elettronica alla
direzione regionale dell'organizzazione e del personale, con la quale
si  e'  trasmessa per il seguito di competenza, una bozza di modifica
del suddetto regolamento che prevede di stralciare dal citato art. 3,
comma  1,  la  frase:  "La  durata del corso e' stabilita in 120 ore,
esclusi gli esami finali;";
    Informate  le  organizzazioni  sindacali con nota della direzione
regionale  dell'organizzazione e del personale n. 22847/D0P/42 OS del
giorno  22 giugno  2001  ed  esperito in data 26 giugno 2001, l'esame
congiunto;
    Ritenuto  di  approvare la proposta modifica all'art. 3, comma 1,
del  regolamento  di  esecuzione  di  cui  all'art.  27  della  legge
regionale  31 agosto  1981, n. 53, come modificato dall'art. 13 della
legge  regionale  9 novembre  1998,  n.  13, concernente il corso per
ufficiali di polizia giudiziaria;
    Vista la deliberazione della giunta regionale del giorno 3 agosto
2001, n. 2825;
    Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

                              Decreta:

    E' approvata la seguente modifica al regolamento di esecuzione di
cui  all'art.  27  della  legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come
modificato dall'art. 13 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13,
concernente il corso per ufficiali di polizia giudiziaria:
    All'art. 3, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
      "1.  La predisposizione del programma del corso di cui all'art.
2,  comma  1,  e'  effettuata,  vista  la  particolare  natura  e  le
specifiche  finalita'  del  corso,  in  stretto  coordinamento con le
strutture  interessate  che  curano, in particolare, la parte tecnica
del corso medesimo.".
    E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare
la suindicata disposizione come modifica a regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
      Trieste, 28 agosto 2001
                                TONDO
Registrato alla Corte dei Conti, Trieste, addi' 7 settembre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia. Registro 1, foglio 341.