REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 agosto 2001, n. 331 

  Regolamento  concernente  il  tesserino  regionale di caccia per il
Friuli-Venezia  Giulia  di  cui  all'art. 26 della legge regionale n.
30/1999. Approvazione integrazione.
(GU n.17 del 27-4-2002)

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
    Vista  la  legge  regionale  31 dicembre 1999, n. 30, concernente
"Gestione   ed   esercizio  dell'attivita'  venatoria  nella  Regione
Friuli-Venezia Giulia"
    Visto in particolare l'art. 26 della legge regionale medesima che
prevede  il  possesso  del tesserino venatorio in corso di validita',
per esercitare la caccia nel Friuli-Venezia Giulia;
    Visto  il  decreto  del  presidente  della  giunta  regionale  n.
0128/Pres. del 20 aprile 2000 registrato alla Corte dei conti in data
29 maggio  2000,  registro  n. 1, foglio n. 12, con il quale e' stato
approvato il regolamento concernente il tesserino regionale di caccia
per  il Friuli-Venezia Giulia di cui al suddetto art. 26 della citata
legge regionale n. 30/1999;
    Visto, in particolare, l'art. 3 del regolamento suddetto il quale
dispone  che,  per  acquisire  il tesserino regionale di caccia e per
mantenere  la  qualifica di assegnatario ad una riserva di caccia, il
cacciatore  deve, a pena di decadenza dalla assegnazione alla riserva
stessa,  dare  dimostrazione,  entro e non oltre il 15 maggio di ogni
anno,  al  Direttore della riserva, del possesso dei requisiti di cui
all'art.  2  del  medesimo  regolamento,  nonche'  di quelli previsti
dall'art.  29,  comma  2,  lettera  a)  e b) della legge regionale n.
30/1999;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della  giunta  regionale  n.
0319/Pres.  del  31 agosto  2000,  registrato alla Corte dei conti in
data  9 ottobre  2000,  Registro  1, foglio 39, con il quale e' stata
approvata  una  integrazione  al regolamento concernente il tesserino
regionale di caccia;
    Considerate le difficolta' interpretative sulle validita' annuale
della licenza di caccia e dei pagamenti annui della relativa tassa di
concessione  governativa  che,  potendo  avere  date  diverse,  hanno
ingenerato   dubbi   sul  periodo  di  copertura  realizzato  con  il
versamento  della  tassa, facendo ritenere ad alcuni che tale effetto
si  estendesse  fino  alla  data  indicata  sul  bollettino  di conto
corrente  postale  percio'  anche  oltre la data di scadenza indicata
sulla licenza;
    Considerato che tali difficolta' interpretative hanno comportato,
per  alcuni cacciatori, la regolarizzazione del pagamento della tassa
di   concessione  governativa  in  ritardo  rispetto  alla  data  del
15 maggio 2001;
    Atteso  che  tale  ritardo,  ai sensi dell'art. 3, comma 1, dello
stesso  regolamento,  comporta  la  decadenza  dell'assegnazione alla
riserva  di  caccia  di  appartenenza  per  l'impossibilita'  di dare
dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti;
    Valutato  che  il  superamento di pochi giorni del termine per la
dimostrazione  dei requisiti non modifica la procedura amministrativa
conseguente,  attesa  l'ulteriore  scadenza  del  31 maggio,  di  cui
all'art.  3,  comma  3,  del regolamento, per la consegna al Servizio
autonomo  per  la  gestione  faunistica  e  venatoria dell'elenco dei
cacciatori da parte dei Direttori delle riserve di caccia;
    Ritenuto  pertanto  ragionevole stabilire, per l'annata venatoria
2001-2002,  quale termine per il possesso dei requisiti richiesti, la
data del 22 maggio 2001;
    Visto  lo  statuto  speciale  della regione Friuli-Venezia Giulia
approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 2694 del
3 agosto 2001;

                              Decreta:

    E'  approvata  l'integrazione  del  "Regolamento  concernente  il
tesserino  regionale  di  caccia per il Friuli-Venezia Giulia, di cui
all'art.  26  della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30", emanato
con  decreto  del presidente della giunta regionale n. 0128/Pres. del
20 aprile 2000 e successivamente integrato con decreto del presidente
della   giunta  regionale  n.  0319/Pres.  del  31 agosto  2000,  con
l'inserimento,  all'art.  13-bis,  del seguente comma che entrera' in
vigore  il  giorno  della  sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale
della Regione;
    "2.  Per  l'annata venatoria 2001-2003 il possesso, alla data del
22 maggio  2001,  dei  requisiti  di  cui  al  comma  1  deve  essere
dimostrata   al  servizio  autonomo  per  la  gestione  faunistico  e
venatoria entro il 31 dicembre 2001."
    E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare
detta, disposizione come integrazione a regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  inviato alla Corte dei conti per la
registrazione  e  successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 28 agosto 2001
                                TONDO
Registrato alla Corte dei conti, Udine, il 14 settembre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 44