Regolamento concernente il tesserino regionale di caccia per il Friuli-Venezia Giulia di cui all'art. 26 della legge regionale n. 30/1999. Approvazione integrazione.(GU n.17 del 27-4-2002)
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Vista la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, concernente "Gestione ed esercizio dell'attivita' venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia" Visto in particolare l'art. 26 della legge regionale medesima che prevede il possesso del tesserino venatorio in corso di validita', per esercitare la caccia nel Friuli-Venezia Giulia; Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 0128/Pres. del 20 aprile 2000 registrato alla Corte dei conti in data 29 maggio 2000, registro n. 1, foglio n. 12, con il quale e' stato approvato il regolamento concernente il tesserino regionale di caccia per il Friuli-Venezia Giulia di cui al suddetto art. 26 della citata legge regionale n. 30/1999; Visto, in particolare, l'art. 3 del regolamento suddetto il quale dispone che, per acquisire il tesserino regionale di caccia e per mantenere la qualifica di assegnatario ad una riserva di caccia, il cacciatore deve, a pena di decadenza dalla assegnazione alla riserva stessa, dare dimostrazione, entro e non oltre il 15 maggio di ogni anno, al Direttore della riserva, del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del medesimo regolamento, nonche' di quelli previsti dall'art. 29, comma 2, lettera a) e b) della legge regionale n. 30/1999; Visto il decreto del Presidente della giunta regionale n. 0319/Pres. del 31 agosto 2000, registrato alla Corte dei conti in data 9 ottobre 2000, Registro 1, foglio 39, con il quale e' stata approvata una integrazione al regolamento concernente il tesserino regionale di caccia; Considerate le difficolta' interpretative sulle validita' annuale della licenza di caccia e dei pagamenti annui della relativa tassa di concessione governativa che, potendo avere date diverse, hanno ingenerato dubbi sul periodo di copertura realizzato con il versamento della tassa, facendo ritenere ad alcuni che tale effetto si estendesse fino alla data indicata sul bollettino di conto corrente postale percio' anche oltre la data di scadenza indicata sulla licenza; Considerato che tali difficolta' interpretative hanno comportato, per alcuni cacciatori, la regolarizzazione del pagamento della tassa di concessione governativa in ritardo rispetto alla data del 15 maggio 2001; Atteso che tale ritardo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, dello stesso regolamento, comporta la decadenza dell'assegnazione alla riserva di caccia di appartenenza per l'impossibilita' di dare dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti; Valutato che il superamento di pochi giorni del termine per la dimostrazione dei requisiti non modifica la procedura amministrativa conseguente, attesa l'ulteriore scadenza del 31 maggio, di cui all'art. 3, comma 3, del regolamento, per la consegna al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria dell'elenco dei cacciatori da parte dei Direttori delle riserve di caccia; Ritenuto pertanto ragionevole stabilire, per l'annata venatoria 2001-2002, quale termine per il possesso dei requisiti richiesti, la data del 22 maggio 2001; Visto lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2694 del 3 agosto 2001; Decreta: E' approvata l'integrazione del "Regolamento concernente il tesserino regionale di caccia per il Friuli-Venezia Giulia, di cui all'art. 26 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30", emanato con decreto del presidente della giunta regionale n. 0128/Pres. del 20 aprile 2000 e successivamente integrato con decreto del presidente della giunta regionale n. 0319/Pres. del 31 agosto 2000, con l'inserimento, all'art. 13-bis, del seguente comma che entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione; "2. Per l'annata venatoria 2001-2003 il possesso, alla data del 22 maggio 2001, dei requisiti di cui al comma 1 deve essere dimostrata al servizio autonomo per la gestione faunistico e venatoria entro il 31 dicembre 2001." E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare detta, disposizione come integrazione a regolamento della Regione. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 28 agosto 2001 TONDO Registrato alla Corte dei conti, Udine, il 14 settembre 2001 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 44