REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2001, n. 2 

  Modifiche all'art. 87 della legge urbanistica regionale 4 settembre
1997,  n.  36  concernente  contributi  a comuni per la redazione dei
piani urbanistici di livello comunale.
(GU n.28 del 28-7-2001)

(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 1 del
                          17 gennaio 2001)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Modifiche  ai  commi  6  e  9  dell'art.  87  della legge regionale 4
                        settembre 1997, n. 36

    1.  Il  comma  6  dell'art.  87 della legge regionale 4 settembre
1997, n. 36 (legge urbanistica regionale) e' sostituito dal seguente:
    "6. La  facolta'  di  cui al comma 5 puo' essere esercitata anche
nei  confronti  dei  contributi  che  siano  gia'  stati concessi con
conservazione  del diritto all'erogazione della seconda rata da parte
della  Regione.  In questo caso il termine di decadenza opera decorsi
quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.".
    2. La  lettera  a) del comma 9 dell'art. 87 della legge regionale
n. 36/1997 e' sostituita dalla seguente:
    "a) proceda  alla  formazione del PUC ed al conseguente invio del
progetto  preliminare  entro  4  anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge".
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
    Genova, 3 gennaio 2001
                      Il vice presidente: Orsi