Modifiche all'art. 87 della legge urbanistica regionale 4 settembre 1997, n. 36 concernente contributi a comuni per la redazione dei piani urbanistici di livello comunale.(GU n.28 del 28-7-2001)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 1 del 17 gennaio 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DI GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche ai commi 6 e 9 dell'art. 87 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 1. Il comma 6 dell'art. 87 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (legge urbanistica regionale) e' sostituito dal seguente: "6. La facolta' di cui al comma 5 puo' essere esercitata anche nei confronti dei contributi che siano gia' stati concessi con conservazione del diritto all'erogazione della seconda rata da parte della Regione. In questo caso il termine di decadenza opera decorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.". 2. La lettera a) del comma 9 dell'art. 87 della legge regionale n. 36/1997 e' sostituita dalla seguente: "a) proceda alla formazione del PUC ed al conseguente invio del progetto preliminare entro 4 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 3 gennaio 2001 Il vice presidente: Orsi