MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 7 marzo 2001 

Approvazione  della  modifica del capoverso 4 dell'art. 8 (Condizioni
particolari  cui  dovra'  soddisfare la derivazione) del disciplinare
principale  12 gennaio 1962, rep. n. 4533 regolante la concessione ad
uso  idroelettrico  assentita  con decreto interministeriale 8 giugno
1962, n. 1971.
(GU n.7 del 9-1-2002)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                       della difesa del suolo
                           di concerto con
                        IL DIRETTORE GENERALE
                      dell'Agenzia del demanio
  Visto  il  decreto  interministeriale  8 giugno  1962,  n.  1971  -
Divisione  X,  con  il quale e' stata accordata all'Azienda elettrica
municipale di Milano, oggi A.E.M. S.p.a., la concessione di derivare,
in   base   all'accordo  internazionale  27 maggio  1957,  protocollo
addizionale  in  pari  data,  i  deflussi  scolanti  dell'alto bacino
imbrifero  del torrente Spoel per un volume di mc 90 milioni di acqua
all'anno per uso idroelettrico;
  Considerato   che   detta   concessione,   entrata   in  vigore  il
15 settembre 1962, e' stata subordinata alle condizioni contenute nel
disciplinare   principale   12 gennaio  1962,  rep.  n.  4533  e  nel
disciplinare suppletivo 10 maggio 1962, repertorio n. 4569;
  Che i lavori delle opere di derivazione sono stati ultimati in data
5 ottobre   1964,  giusto  certificato  in  pari  data  n.  8421/9174
dell'ufficio  del genio civile di Sondrio e che e' stata accordata la
provvisoria  autorizzazione all'esercizio integrale della derivazione
a far tempo dal 22 maggio 1963;
  Che  il  disciplinare principale sopra citato stabiliva all'art. 8,
capoverso  4  che  la  concessionaria  A.E.M.  S.p.a. si impegnava "a
immettere  in  un  cunicolo  praticabile  sotterraneo, da eseguire in
calcestruzzo,  le  acque  di magra del torrente Spoel per evitare che
queste   gelino   e  danneggino  provocando  allagamenti  ai  terreni
circostanti";
  Che  nel  rispetto  di  quanto  disposto  dal  citato  art.  8  del
disciplinare  principale, l'A.E.M. ha presentato, in data 17 febbraio
1967,  il  progetto  esecutivo  del cunicolo e sul quale il Consiglio
superiore  dei  lavori  pubblici,  con  voto 16 marzo 1967 n. 431, ha
espresso  parere  favorevole relativamente a detto progetto esecutivo
che pertanto e' stato approvato e che in conseguenza di cio' l'A.E.M.
e' stata invitata ad eseguire le relative opere;
  Considerato che l'A.E.M. e' stata impossibilitata a dare esecuzione
alle  opere  per l'opposizione del comune di Livigno che non riteneva
l'opera progettata coerente con i nuovi orientamenti e criteri emersi
circa la protezione idraulica dei terreni siti in sponda sinistra del
torrente  Spoel, e che il sindaco del comune di Livigno, come risulta
dal  verbale  della  dodicesima  riunione  della predetta commissione
italo-svizzera    di    vigilanza   e   sorveglianza   dell'esercizio
dell'utilizzazione dello Spoel ed affluenti, tenutasi nei giorni 29 e
30 ottobre  1980,  confermava  l'opposizione  impegnandosi a proporre
soluzioni alternative;
  Vista  l'istanza 28 dicembre 1983 dell'A.E.M. intesa ad ottenere la
modifica  di  quanto disposto dall'art. 8 del disciplinare principale
ed il collaudo della derivazione attuata;
  Considerato  che nel settembre 1984, l'A.E.M. ha dichiarato di aver
effettuato  un  deposito vincolato fruttifero, a favore del comune di
Livigno,  presso  la  Banca  Popolare di Sondrio, filiale di Livigno,
dell'importo  di  L.  150.000.000  corrispondenti al costo dell'opera
(cunicolo acque invernali) all'anno 1980, rivalutato al 1982;
  Considerato  che  nel maggio  1987  sono  state collaudate le altre
opere  previste  dal  citato decreto interministeriale 8 giugno 1962,
pur  non essendo l'A.E.M. sollevata dall'obbligo previsto nell'art. 8
del  disciplinare  principale  12 gennaio 1962, rep. n. 4533 e di cui
non poteva essere considerata inadempiente;
  Che   in   piu'  riunioni  successive  della  predetta  commissione
internazionale  e'  stata evidenziata la disponibilita' dell'A.E.M. a
risolvere  la  problematica relativa al disposto del citato art. 8 e,
con  riferimento  al  voto  n.  293  del 25 luglio 1991 del Consiglio
superiore  dei  lavori  pubblici, e' stata espressa l'esigenza di una
puntuale  individuazione delle opere sostitutive del cunicolo e della
necessita'  della  presentazione da parte del comune di Livigno di un
progetto  alternativo,  i  cui  elementi  tecnico-idraulici  dovevano
essere  sottoposti  alla  valutazione  dell'A.E.M.  e  della  sezione
territoriale  di Sondrio del provveditorato alle opere pubbliche, per
la Lombardia;
  Che  in  occasione  della riunione della Commissione internazionale
del  12 e 13 ottobre 1993 e' stata esplicitata la proposta del comune
di Livigno consistente nella realizzazione di una arginatura in sassi
a  vista  idonea a raccogliere le acque di magra al centro dell'alveo
in sostituzione dell'esecuzione del citato cunicolo;
  Che  nell'ottobre  del  1994 l'A.E.M. ha predisposto un progetto di
massima  di sistemazione dell'alveo dello Spoel a cavaliere del ponte
Le  Ponti, cosi come richiesto dal comune di Livigno, progetto che ha
ottenuto  parere  di  massima favorevole con prescrizioni tecniche da
parte dell'ufficio operativo di Cremona del Magistrato per il Po;
  Che  l'A.E.M.  S.p.a.,  in  accordo  con  il  comune di Livigno, ha
predisposto,  a firma dell'ing. Paolo Saccani, il progetto definitivo
ed  esecutivo  delle  opere  alternative  a quelle di cui al disposto
dell'art.  8,  capoverso  4,  del  disciplinare n. 453 del 12 gennaio
1962,  dopo  aver  effettuato  verifiche  di  compatibilita'  con  il
progetto dell'amministrazione comunale di Livigno relativo alla nuova
strada urbana Bondio-Lago, terzo stralcio;
  Che  l'istanza  di modifica del citato art. 8 e l'allegato progetto
esecutivo  dell'A.E.M.  S.p.a.  sono pervenuti alla Sezione acque del
Provveditorato  alle  opere  pubbliche,  per  la  Lombardia  in  data
31 marzo 1999;
  Considerato che l'ufficio istruttore del Provveditorato, verificata
la  rispondenza del progetto allo stato dei luoghi ed alle condizioni
richieste  per  la  modifica del disciplinare e considerato il parere
favorevole, nei riguardi idraulici, espresso dal Magistrato per il Po
con   nota  8 settembre  1999,  n.  15333/1999,  ha  espresso  parere
favorevole   all'accoglimento  e  all'approvazione  del  progetto  di
regimazione  idraulica  delle  acque  di  magra  del  torrente  Spoel
presentato  dall'A.E.M.  S.p.a. di Milano in data 20 marzo 1998 e che
di   conseguenza   alla   modifica  dell'art.  8,  capoverso  4,  del
disciplinare  principale  di  concessione  n.  4533 di repertorio del
12 gennaio   1962,   sostituendo   l'obbligo  previsto  dal  predetto
capoverso  4,  con  la  prescrizione  della realizzazione della nuova
opera in progetto;
  Ritenuto  pertanto  che  nulla  osta a che "l'obbligo di esecuzione
delle   opere   previste   nel   quarto  capoverso  dell'art.  8  del
disciplinare  principale  12 gennaio  1962,  n.  4533  di repertorio,
regolante  la  concessione  di  grande  derivazione idroelettrica dal
torrente   Spoel   in   oggetto,   possa  essere  sostituito  con  la
prescrizione  della  esecuzione  delle  opere ed interventi di cui al
progetto  a  firma  Paolo  Saccani, presentato dall'A.E.M.", restando
validi  gli  altri  obblighi  e condizioni contenuti nel disciplinare
principale   12  gennaio  1962,  repertorio  n.  4533  ed  in  quello
suppletivo 10 maggio 1962, repertorio n. 4569;
  Visto  il  parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, reso
con il voto n. 474/1999 del 13 gennaio 2000;
  Visto  il  testo  unico  di  leggi  sulle  acque  e  sugli impianti
elettrici,  approvato  con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  regolamento per le derivazioni ed utilizzazioni di acque
pubbliche, approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;
  Visto il decreto legislativo sul riordino in materia di concessione
di acque pubbliche, 12 luglio 1993, n. 275;
  Visto  l'art.  3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29;
                              Decreta:
  E'  approvato il disciplinare modificativo 8 maggio 2000, n. 141 di
repertorio,   sottoscritto   presso   il  Provveditorato  alle  opere
pubbliche  per  la  Lombardia  dall'ing.  Bruno  Bazzoni per l'A.E.M.
S.p.a.,  registrato  a  Sondrio il 15 maggio 2000 al n. 956, serie 3,
con  il  quale  il  testo  del  capoverso  4  dell'art. 8 (condizioni
particolari  cui  dovra'  soddisfare la derivazione) del disciplinare
principale  12 gennaio  1962,  n.  4533  di  repertorio, disciplinare
regolante  la  concessione assentita con il decreto interministeriale
8 giugno 1962, n. 1971, viene cosi' integralmente sostituito:
    "La  Concessionaria  si  impegna  a  realizzare  un'arginatura in
pietrame  locale  a vista in modo da raccogliere le acque di magra al
centro  dell'alveo  del torrente Spoel per evitare che queste gelando
danneggino provocando allagamenti ai terreni circostanti, il tutto in
conformita'  al  progetto  a  firma ing. Paolo Saccani favorevolmente
esaminato  dal  Consiglio  superiore  dei lavori pubblici con voto n.
474/1999 del 13 gennaio 2000".
  Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 per l'annullamento del
presente  provvedimento  si  potra'  ricorrere  dinnanzi al tribunale
superiore  delle  acque  pubbliche  entro  il  termine  perentorio di
sessanta  giorni,  decorrenti dalla data della relativa pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale o da quella di notificazione.
    Roma, 7 marzo 2001

                                  Il direttore generale
                                   della difesa del suolo

                                         Cappiello

 Il direttore generale
dell'Agenzia del demanio
           Spitz
Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2001
Ufficio  controllo atti Ministero delle infrastrutture ed assetto del
   territorio, registro n. 5, foglio n. 338