MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

COMUNICATO

Riapertura  della distillazione facoltativa dei vini da tavola di cui
all'art. 29 del Regolamento CE n. 1493/99
(GU n.8 del 10-1-2002)

    Si  comunica che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del
21 dicembre  2001,  n.  339, e' stato pubblicato il Regolamento CE n.
2512   del   20 dicembre   2001,   relativo   alla  riapertura  della
distillazione  facoltativa  dei  vini da tavola prevista dall'art. 29
del regolamento CE n. 1493/99 per la presente campagna.
    La  distillazione  riguarda  3  milioni  di  ettolitri di vino da
distillare   in   ambito  comunitario.  I  contratti  possono  essere
sottoscritti  tra  il  1  gennaio ed il 31 gennaio 2002 suddivisi nei
due  periodi previsti dall'art. 63, paragrafo 4 del regolamento CE n.
1623/2000 e, precisamente 1 -15 gennaio 2002 e 16-31 gennaio 2002.
    Restano  confermate le disposizioni impartite con la circolare n.
3  del 4 agosto 2000, protocollo n. F/l770, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 228 del 29 settembre 2000,
relativa  alla  distillazione facoltativa dei vini di cui all'art. 29
del  regolamento  CE  n.  1493/99  per  la campagna 2000/2001 nonche'
quelle previste con la nota n. F/2073 del 2 ottobre 2001.
    Tuttavia,  si  ritiene  di dover precisare che ciascun produttore
puo' concludere uno o piu' contratti o dichiarazioni per un volume di
vino  da  tavola  e  di  vino atto a dare vino da tavola che non puo'
superare  il 30%  della produzione piu' elevata dei vini da tavola di
una delle ultime tre campagne, compresa la presente.
    Si  ritiene,  infine,  di  dover  precisare che nel caso in cui i
produttori  abbiano sottoscritto contratti di distillazione nel primo
periodo  (16-31  ottobre)  per  una  determinata  campagna, la stessa
campagna  deve  essere  presa  a  riferimento per la distillazione in
causa.
    In merito si ritiene opportuno segnalare che il volume di vino da
tavola  che  puo'  essere  preso  a  riferimento per il calcolo della
predetta  percentuale  del  30% e' il vino da tavola che figura nella
dichiarazione  di  produzione  ivi  compreso  il volume di vino nuovo
ancora in fermentazione.
    Gli uffici periferici preposti istituzionalmente o delegati dalle
regioni  alla  ricezione ed all'approvazione dei contratti devono far
pervenire  telegraficamente  o  tramite fax (06/4814377) al Ministero
delle  politiche  agricole  e  forestali  -  Direzione  generale  per
politiche agroalimentari - ufficio vitivinicolo - via XX Settembre n.
20 - 00187, entro e non oltre:
      il   17 gennaio   2002   i   dati  relativi  ai  contratti  e/o
dichiarazioni piesentanti nel periodo 1 -15 gennaio 2002;
      il   2 febbraio   2002   i   dati  relativi  ai  contratti  e/o
dichiarazione presentati nel periodo 1 novembre-31 gennaio 2002.
    Al  fine  di  evitare  il  ripetersi dei disguidi verificatisi e,
quindi,  la  possibilita'  che  i  volumi  di vino non siano presi in
considerazione  per  l'accesso  alla misura, si ritiene opportuno che
gli   uffici   preposti   alla  ricezione  dei  contratti  contattino
telefonicamente  gli  uffici ministeriali immediatamente dopo l'invio
del  fax  per avere conferma che i dati trasmessi siano correttamente
pervenuti   e   siano  presi  in  considerazione  per  la  successiva
comunicazione agli uffici della Commissione UE.
    Si ricorda in proposito, come previsto nella circolare n. 3 del 4
agosto  2001,  che  la  mancata  o  la non corretta comunicazione dei
contratti presentati e delle relative quantita', secondo il modello A
allegato alla predetta circolare, in quanto non hanno formato oggetto
di  comunicazione  alla  Commissione  U.E. nei termini previsti, sono
ritenuti come mai posti in essere.
    Per quanto attiene all'approvazione dei contratti presentati, nel
confermare  quanto  previsto  al  punto 6 della piu' volte richiamata
circolare  n.  3  si  fa  presente  che sara' cura del Ministero dare
sollecita   comunicazione   ai   competenti   assessorati   regionali
all'agricoltura   delle   decisioni  adottate  dalla  Commissione  di
procedere  all'approvazione o all'eventuale riduzione da apportare al
volume di vino oggetto dei contratti presentati.