AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 5 dicembre 2001 

Contratto di sponsorizzazione. (Determinazione n. 24).
(GU n.8 del 10-1-2002)

                     IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA'
                PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Premesso che:
  sono   pervenuti  all'Autorita'  numerosi  quesiti  riguardanti  la
possibilita'  di  utilizzare,  nell'ambito della normativa sui lavori
pubblici, la disciplina inerente il contratto di sponsorizzazione.
Considerato in fatto.
  In  particolare  un  quesito si riferisce alla possibilita' per una
amministrazione comunale di affidare ad un'associazione appositamente
costituita, la progettazione, esecuzione, direzione lavori e collaudo
degli  interventi  di  ristrutturazione  e  adeguamento  alle vigenti
normative   in   materia   di  contenimento  di  consumi  energetici,
eliminazione   barriere   architettoniche,   nonche'  in  materia  di
sicurezza, di un immobile di proprieta' del comune, adibito a teatro,
per un importo di lavori pari a circa 18 miliardi.
  Detta  associazione,  costituita  da privati, prevede, ai sensi del
proprio  statuto, tale attivita' quale precipua ed unica finalita', e
si  assumerebbe  per  intero  gli  oneri finanziari, sulla base della
consegna temporanea dell'immobile stesso con obbligo di restituzione,
previa stipula di relativa garanzia fideiussoria.
Ritenuto in diritto.
  Il   soggetto  richiedente  ritiene  che  il  fondamento  giuridico
correlato  alla  fattispecie  oggetto della richiesta di parere possa
essere individuato nell'art. 119 del testo unico, decreto legislativo
18  agosto  2000, n. 267, inerente il contratto di sponsorizzazione e
ipotizza  che  la  consegna  temporanea  del  bene  con  l'obbligo di
restituzione  ad  avvenuta  sua ristrutturazione possa avvenire sulla
falsariga  dell'istituto della vendita di cosa futura di cui all'art.
1472 del codice civile.
  Al  riguardo,  tuttavia,  va  evidenziato  che l'istituto giuridico
della  vendita  di  cosa  futura  attiene  a ben diversa fattispecie,
infatti  il  presupposto fondamentale della vendita di cosa futura e'
che  si  tratti di un bene che la pubblica amministrazione acquisisce
da  altro  soggetto  giuridico,  mentre  nel  caso di specie si e' in
presenza  di un immobile di proprieta' pubblica sul quale il soggetto
privato  offre  di  eseguire  attivita'  di  progettazione, direzione
lavori,   collaudo   ed  opere  di  ristrutturazione  e  manutenzione
chiedendo  come  controprestazione  la  sponsorizzazione  del proprio
nome.
  Peraltro,  in  via  generale,  come  ha affermato lo stesso giudice
amministrativo  l'istituto  della  vendita di cosa futura puo' essere
utilizzato solo nei ristrettissimi limiti in cui l'opera da acquisire
costituisca  un "bene infungibile ovvero un unicum non acquisibile in
altri  modi  ovvero a prezzi, condizioni e tempi inaccettabili per il
piu'  solerte  conseguimento  dell'interesse  pubblico"  e che, se in
astratto  e'  ammissibile  utilizzare  tale  istituto, in concreto il
ricorso  a  detto  istituto  e'  condizionato  "dalla  ricorrenza  di
situazioni eccezionalissime".
  Per  quanto  attiene,  invece,  alla  possibilita'  di fare ricorso
all'istituto  della  sponsorizzazione al settore dei lavori pubblici,
si formulano le seguenti considerazioni.
  Il  contratto di sponsorizzazione trova una propria definizione, ma
non un autonoma disciplina, nella legge del 6 agosto 1990, n. 223, in
tema  di  spettacoli  televisivi  e radiofonici. Esso deve intendersi
come  ogni contributo in beni o servizi, denaro o ogni altra utilita'
proveniente da terzi allo scopo di promuovere il loro nome, marchio o
attivita',  ovvero  conseguire  una  proiezione positiva di ritorno e
quindi  un  beneficio  di immagine. Il contratto di sponsorizzazione,
quindi,  richiamato  anche  all'art.  119  del  testo  unico, decreto
legislativo  18 agosto  2000,  n.  267, e' un contratto a prestazioni
corrispettive  mediante  il quale l'ente locale (sponsee) offre ad un
terzo   (sponsor),   che   si   obbliga   a   pagare  un  determinato
corrispettivo,   la   possibilita'   di   pubblicizzare  in  appositi
determinati spazi nome, logo, marchio o prodotti.
  Poiche'  il  corrispettivo  puo'  essere  rappresentato anche da un
contributo  in  beni  o  servizi  o  altre  utilita', si tratta di un
contratto  complesso atipico che e' assoggettato alla disciplina piu'
idonea  sulla  base della prevalenza delle prestazioni che lo sponsor
si impegna ad eseguire.
  Sulla  base  di  quanto  gia'  previsto dall'art. 43 della legge 23
dicembre   1997,   n.   449,   la   legittimazione   delle  pubbliche
amministrazioni   a   stipulare   contratti  di  sponsorizzazione  e'
subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:
    a) il perseguimento di interessi pubblici;
    b) l'esclusione  di conflitti di interesse tra attivita' pubblica
e privata;
    c) il conseguimento di un risparmio di spesa.
  Viene  ammessa pertanto la sola sponsorizzazione passiva, in cui lo
sponsor  ottiene  la  pubblicizzazione della propria immagine tramite
l'attivita'  stessa della pubblica amministrazione. Lo sponsor quindi
paga  per  questo  fine  un  corrispettivo ovvero concorre alle spese
dell'iniziativa pubblica.
  Il   contratto   di  sponsorizzazione,  quindi,  secondo  le  linee
indicate,  resta  fuori  dall'ambito  della  disciplina comunitaria e
nazionale  sugli  appalti pubblici in quanto non e' catalogabile come
un  contratto  passivo,  bensi'  comporta  un  vantaggio  economico e
patrimoniale    direttamente    quantificabile    per   la   pubblica
amministrazione mediante un risparmio di spesa.
  Differente  fattispecie  e'  quella del caso di cui trattasi ove la
sponsorizzazione  del  soggetto  che finanzia per intero l'intervento
non  assurge  a  valore  causale  del negozio giuridico, in quanto la
prestazione  e  la  controprestazione  non  sono  riconducibili ad un
criterio meramente patrimoniale.
  Al  riguardo  la  dottrina  civilistica ha previsto una fattispecie
giuridica denominata "sponsorizzazione interna", ove in realta' si e'
in presenza di un negozio gratuito modale.
  Esso,   a   differenza   del  contratto  di  donazione,  e'  sempre
caratterizzato,  e  quindi  giustificato casualmente, da un interesse
patrimoniale  anche mediato, purche' giuridicamente rilevante, di chi
si  obbliga  o  trasferisce.  Nel caso proprio della sponsorizzazione
interna  il cd. ritorno pubblicitario se non puo' costituire di certo
una   controprestazione,  tanto  da  qualificare  il  contratto  come
oneroso,  ne  esclude pero' il carattere liberale. Da cio' deriva che
trattandosi  di  negozio  gratuito  esso  prescinde dall'applicazione
della  normativa  comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici, che
presuppone invece l'onerosita' dell'accordo negoziale.
  Stabiliti,   quindi,   i   requisiti  giuridici  del  contratto  di
sponsorizzazione,  occorre ora esaminare se oggetto della prestazione
dello  sponsor  possano  essere attivita' di progettazione, direzione
lavori, esecuzione e collaudo di opere pubbliche.
  Il  testo  unico,  decreto  legislativo  18 agosto 2000, n. 267, si
riferisce  espressamente  alla  possibilita'  per  gli enti locali di
concludere    contratti    di    sponsorizzazione   ed   accordi   di
collaborazione,  nonche'  convenzioni  diretti a fornire consulenze e
servizi  aggiuntivi.  Detta  norma e' posta in applicazione di quanto
previsto  dall'art. 43 della legge 23 dicembre 1997, n. 449, che pone
una  differenziazione tra contratti di sponsorizzazione ed accordi di
collaborazione da una parte, e convenzioni dall'altra. Mentre i primi
infatti  possono  essere  conclusi  solo  con associazioni e soggetti
privati  senza  fini  di  lucro,  le  seconde sono caratterizzate dal
titolo  della onerosita' in senso proprio. Inoltre, le convenzioni di
cui trattasi possono avere ad oggetto unicamente consulenze e servizi
aggiuntivi  rispetto  a  quelli  ordinariamente  previsti nell'ambito
delle attivita' proprie delle pubbliche amministrazioni.
  Detta   limitazione   non   vige,   invece,   per  i  contratti  di
sponsorizzazione  e  per  gli  accordi  di collaborazione i quali, ai
sensi  dell'art.  43,  comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 449,
possono  avere  ad  oggetto  "interventi, servizi o attivita'". Sulla
base  delle  suesposte  considerazioni  si  ritiene  pertanto  che le
attivita'  di  progettazione,  ed accessorie, nonche' l'esecuzione di
lavori   pubblici,  quali  nel  caso  di  specie  ristrutturazione  e
manutenzione,    possano    formare    oggetto    di   contratti   di
sponsorizzazione  alle condizioni fissate dall'art. 43, comma 2 della
legge 23 dicembre 1997, n. 449.
  Occorre   peraltro  sottolineare  l'obbligo  delle  amministrazioni
pubbliche  alla  sorveglianza  e  vigilanza  sugli  interventi la cui
esecuzione viene affidata ai soggetti sponsor, in quanto, trattandosi
di   lavori  su  beni  pubblici,  e'  chiaramente  individuabile  una
specifica   responsabilita'   dell'amministrazione   in  relazione  a
qualsiasi intervento che su di essi si esegua.
  Mentre  il  contratto  di sponsorizzazione, sulla base di quanto in
precedenza  esposto  non  appare  quindi  rientrare  nella disciplina
comunitaria  e nazionale sugli appalti pubblici per quanto attiene in
particolare  alle  procedure  di  scelta  del contraente, non sembra,
invece,  potersi prescindere per esso dall'obbligo generale stabilito
dalla  legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, in
base  al  quale  gli  esecutori  di  lavori  pubblici  debbano essere
all'uopo  qualificati.  Infatti,  ai  sensi  dell'art.  8 della legge
quadro,   l'esecuzione   di   un   lavoro  pubblico,  in  cui  devono
ricomprendersi  la  ristrutturazione e la manutenzione di un immobile
di   proprieta'  pubblica,  puo'  essere  affidata  solo  ad  imprese
qualificate  ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25
gennaio 2000, n. 34.
  Cio'  in quanto la finalita' della norma su richiamata e' quella di
garantire  la qualita' delle lavorazioni effettuate su beni pubblici,
a  prescindere  dal  titolo  sulla  base  del quale dette lavorazioni
vengano  eseguite.  Ne  discende  che  lo  sponsor  dovra' rivolgersi
esclusivamente  ad  imprese  qualificate  ai  sensi  della  normativa
vigente per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi.
  Dalle considerazioni svolte segue che:
    gli  interventi  ricompresi  nell'ambito  di  applicazione  della
normativa sui lavori pubblici possono formare oggetto di un contratto
di  sponsorizzazione  ai  sensi  degli  articoli 119 del testo unico,
decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n. 267, e dell'art. 43 della
legge 23 dicembre 1997, n. 449;
    all'affidamento  di  contratti di sponsorizzazione non si applica
la normativa sugli appalti di lavori pubblici in quanto non rientrano
nella  classificazione  giuridica  dei  contratti  passivi  ovvero in
quanto,  nel  caso  della  cosiddetta sponsorizzazione interna, danno
origine ad un negozio gratuito modale;
    i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono
essere   qualificati  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 34/2000.
      Roma, 5 dicembre 2001
                                                 Il presidente: Garri