ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 10 gennaio 2002 

Decadenza   della   Zurigo   compagnia   di   assicurazioni   S.A.  -
Rappresentanza  generale per l'Italia, in Milano, dall'autorizzazione
all'esercizio  dell'attivita' assicurativa e riassicurativa in alcuni
rami danni. (Provvedimento n. 2012).
(GU n.15 del 18-1-2002)

                     L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
        SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni,   e   le  successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della  direttiva  n.  92/49/CEE  in  materia di assicurazione diretta
diversa  dall'assicurazione  sulla vita, e le successive disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto  legislativo  13  ottobre  1998, n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle   assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  ed,  in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
  Visto   il  decreto  ministeriale  in  data  26  novembre  1984  di
ricognizione   delle   autorizzazioni   all'esercizio  dell'attivita'
assicurativa  e  riassicurativa gia' rilasciate alla Zurigo compagnia
di  assicurazioni  S.A.  -  Rappresentanza generale per l'Italia, con
sede in Milano, piazza Carlo Erba n. 6, ed i successivi provvedimenti
autorizzativi;
  Vista  la  lettera  in data 10 dicembre 2001 con la quale la Zurigo
compagnia   di  assicurazioni  S.A.  -  Rappresentanza  generale  per
l'Italia  ha  rinunciato  espressamente  all'esercizio dell'attivita'
assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni;
  Considerato  che  ricorrono i presupposti di cui all'art. 65, comma
1,  lettere  a)  e  b)  richiamato  dall'art.  113 del citato decreto
legislativo n. 175/1995;

                              Dispone:
  Ai  sensi  dell'art.  65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo
1995,   n.   175,   la  Zurigo  compagnia  di  assicurazioni  S.A.  -
Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, e' decaduta
dall'autorizzazione   all'esercizio   dell'attivita'  assicurativa  e
riassicurativa  nei rami 4. Corpi di veicoli ferroviari e 14. Credito
(autorizzato limitatamente al credito ipotecario navale).
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 10 gennaio 2002
                                             Il presidente: Manghetti