MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

CIRCOLARE 8 gennaio 2002, n. 90005 

Legge  n.  488/1992 - Banche concessionarie e istituti collaboratori.
Chiarimenti in merito alla circolare n. 900919 del 12 settembre 2001.
(GU n.15 del 18-1-2002)
 
 Vigente al: 18-1-2002  
 

CIRCOLARE 8 gennaio 2002, n. 900005.

                                  Alle imprese interessate
                                  Alle banche concessionarie
                                  Agli istituti collaboratori
                                  All'A.B.I.
                                  All'ASS.I.LEA.
                                  All'ASSI.RE.ME.
                                  Alla Confindustria
                                  Alla Confapi
                                  Alla Confcommercio
                                  Alla Confesercenti
                                  Alle Confederazioni artigiane

  Con  circolare  n.  900919 del 12 settembre 2001 e' stato reso noto
l'elenco  delle  banche  concessionarie, individuate a seguito di uno
specifico  bando  di gara, alle quali sono stati affidati, sulla base
di  apposite  convenzioni, gli adempimenti per i bandi della legge n.
488/92  aperti  successivamente  al  25 marzo  2001, nonche' l'elenco
degli  istituti  collaboratori  convenzionali  con  le  stesse banche
concessionarie.
  Con  successiva  circolare  n.  900940  del  1  ottobre  2001 si e'
provveduto ad aggiornare l'elenco degli istituti collaboratori.
  La  richiamata  circolare n. 900919 del 12 settembre 2001, inoltre,
ha fornito indicazioni in merito alla presentazione delle domande sui
nuovi bandi. In tale ambito la stessa ha precisato che per le domande
presentate   nei   precedenti   bandi   ma   non  agevolate  a  causa
dell'insufficienza   delle   relative   risorse  finanziarie  e  che,
sussistendone  le  condizioni,  vengano  inserite  automaticamente  o
vengano riformulate, ai sensi dell'art, 6, comma 8 del regolamento di
cui  al  decreto  ministeriale  n.  527/1995 e successive modifiche e
integrazioni,  in  un  bando  aperto  successivamente  alla circolare
medesima,  gli  adempimenti  previsti  dalla normativa a carico delle
banche   concessionarie   saranno   curati   dalla   medesima   banca
concessionaria che ha redatto l'istruttoria della domanda originaria,
qualora   la   stessa   rientri   nell'elenco   delle   nuove  banche
concessionarie,  ovvero  dal raggruppamento temporaneo di imprese del
quale  la  medesima  faccia  parte  a  titolo di mandataria ovvero di
mandante.   E'   stato  pertanto  chiarito  che  per  le  domande  da
riformulare,  la  nuova  domanda  dovra'  essere  presentata,  con le
consuete  modalita',  ad  una  delle nuove banche concessionarie come
appena specificato.
  Quanto  sopra  e'  stato specificato in base alla constatazione che
tra  le nuove banche concessionarie o tra i raggruppamenti temporanei
di impresa di cui al citato elenco fossero ricomprese tutte le banche
concessionarie  con  le  quali erano state sottoscritte le precedenti
convenzioni  ovvero  che, per alcuni specifici casi, fossero presenti
soggetti  subentrati  giuridicamente  ai precedenti, agli effetti che
qui interessano, a seguito di specifiche operazioni societarie.
  In  realta',  da  un  piu'  attento esame, e' emerso che la Cardine
Banca  S.p.a,  che  ha  sottoscritto  la  nuova  convenzione,  non e'
subentrata,  nei rapporti relativi alle attivita' connesse alla legge
n.  488/1992  previste  dalla  precedente convenzione, alla CARISBO -
Cassa  di  Risparmio  di  Bologna  S.p.a.,  che  ha sottoscritto tale
precedente convenzione.
  In  considerazione  di  quanto  precede,  si  chiarisce  che per le
domande  presentate  alla  CARISBO  -  Cassa  di Risparmio di Bologna
S.p.a.  nei  bandi  aperti  prima  del  25  marzo 2001, non agevolate
nell'ambito  degli  stessi  a causa della insufficienza delle risorse
finanziarie   e   che   possono  essere  inserite  automaticamente  o
riformulate,  ai  sensi  dell'art.  6, comma 8 del richiamato decreto
ministeriale  n.  527/1995 e successive modifiche e integrazioni, nel
primo  bando  utile tra quelli aperti successivamente al 12 settembre
2001 (bandi dal 12o in poi):
    le  domande  da  inserire automaticamente continueranno ad essere
trattate  dalla  CARISBO  -  Cassa  di  Risparmio  di Bologna S.p.a.,
rientrando  le  stesse  nell'ambito  delle attivita' di completamento
degli  adempimenti previsti dalla precedente convenzione; alla stessa
banca, pertanto, deve essere versata la cauzione nei termini e con le
modalita' previsti dalla normativa;
    le  domande  da riformulare, invece, potranno essere inoltrate, a
scelta  dell'impresa  interessata, ad una delle banche concessionarie
ovvero,  per  i  programmi  da  realizzare in tutto o in parte con il
sistema   della   locazione   finanziaria,   ad  uno  degli  istituti
collaboratori, indicati nelle richiamate circolari.
      Roma, 8 gennaio 2002
                                       Il direttore generale: Sappino