AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 27 novembre 2001 

Decadenza  dalla  concessione per l'esercizio delle scommesse ippiche
al  totalizzatore nazionale e a quota fissa n. (27).253 del comune di
Genova, assegnata alla Soc. Agenzia ippica G.A.I. S.n.c.
(GU n.15 del 18-1-2002)

                            IL DIRETTORE
                     dell'Agenzia delle entrate
                            di intesa con

                        IL DIRETTORE GENERALE
per   la  qualita'  dei  prodotti  agroalimentari  e  la  tutela  del
   consumatore del Ministero delle politiche agricole e forestali

  In  base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge
e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

                              Dichiara
la  decadenza  della  concessione  n.  27.235  per  l'esercizio delle
scommesse  ippiche  al  totalizzatore  ed a quota fissa nel comune di
Genova,  via  San  Sebastiano, n. 4/r, assegnata alla "Agenzia ippica
G.A.I. S.n.c." con sede legale in Genova, Piazza Verdi, n. 4/7.

Motivazioni del provvedimento.
  In  data  28 e 29 dicembre 1999, con la firma della convenzione che
accede  alle  concessioni  per  la raccolta delle scommesse ippiche a
totalizzatore  ed a quota fissa, sono state rinnovate, per un periodo
di  sei  anni  ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della
Repubblica   8  aprile  1998, n.  169,  le  deleghe  gia'  rilasciate
dall'U.N.I.R.E. per l'esercizio delle stesse scommesse ippiche.
  La  concessione  n.  27.235 per la raccolta delle scommesse ippiche
nel  comune  di  Genova  e'  stata  attribuita alla societa' "Agenzia
ippica  G.A.I.  S.n.c.  di  Luisa  Fortuna  & C.", con sede legale in
Genova,  Piazza Verdi, n. 4/7, e sede dell'Agenzia in Genova, via San
Sebastiano, n. 4/r.
  Da  controlli  effettuati  presso  il totalizzatore nazionale delle
scommesse,  e'  risultato  che  l'agenzia  in  parola  ha iniziato la
propria  attivita' il 7 gennaio 2000, proseguendola ininterrottamente
fino al 28 febbraio 2001. In data 2 marzo 2001, e' pervenuta a questo
ufficio una nota della G.A.I. S.n.c., datata 9 febbraio 2001, con cui
il  concessionario  ha  comunicato  la  sua  intenzione  di  chiudere
l'agenzia.  La  decisione  e' stata motivata dalla convinzione che la
prosecuzione  dell'attivita'  avrebbe  comportato solo un progressivo
aggravio  delle  perdite  economiche subite dalla societa' in seguito
all'aumento  del  numero  delle  agenzie  di raccolta delle scommesse
operanti sul territorio nazionale e all'introduzione dell'obbligo del
pagamento  del  minimo  garantito  annuo  a carico dei concessionari.
Nella   stessa   comunicazione   sono  state  rappresentate  in  modo
dettagliato  le  perdite  economiche  dell'agenzia,  confrontando gli
introiti  dell'annualita'  corrente con quelli degli anni precedenti.
L'attivita'  e'  cessata  in  data  1 marzo 2001 in modo unilaterale,
senza  il  consenso  di  questa  Agenzia,  contravvenendo  quindi  al
disposto  dell'art.  3,  comma  1,  lettera b) del citato decreto del
Presidente   della  Repubblica  n.  169/1998,  secondo  il  quale  la
decadenza  e' dichiarata nel caso in cui il concessionario interrompa
l'attivita'  per  causa  non  dipendente  da  forza maggiore. Analoga
prescrizione   e'  contenuta  nella  convenzione  sottoscritta  dalla
societa'   all'atto  dell'attribuzione  della  concessione  (art.  3,
lettera f).
  Si  aggiunge che dai dati forniti dal totalizzatore nazionale delle
scommesse ippiche risulta l'omesso versamento di diverse somme dovute
a  vario  titolo  all'U.N.I.R.E.:  una integrazione di L. 295.038.090
come  "minimo garantito annuo" per l'anno 2000, e L. 105.727.928 come
"minimo  garantito annuo" per l'anno 2001; L. 1.229.981 come quote di
prelievo ed altri importi per l'anno 2000, e L. 3.886.063 allo stesso
titolo per l'anno 2001.
  La  societa'  concessionaria,  inoltre, non ha prestato la garanzia
prevista  dall'art.  7 dello "Schema di convenzione per l'affidamento
dei   servizi   relativi  alla  raccolta  delle  scommesse  ippiche",
nonostante  l'espressa  richiesta  dell'Amministrazione  con  nota n.
III/2/131419/2000   del  17  luglio  2000.  Le  violazioni  descritte
legittimano   l'adozione   del   provvedimento   di  decadenza  dalla
concessione in riferimento.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

          Riferimenti normativi.
            Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
            1.  Decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66;
          art.  67,  comma  1;  art.  68,  comma 1; art. 71, comma 3,
          lettera a).
            2.  Statuto  dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1;
          art. 6, comma 1.
            3.  Regolamento  di  amministrazione  dell'Agenzia  delle
          entrate (art. 2, comma 1).
            Normativa concernente le scommesse ippiche.
            1. Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3. comma 77).
            2. Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998,
          n. 169, art. 3.
            3.  Decreto  del  Ministro  delle finanze 20 aprile 1999,
          emanato  di  concerto  con  il  Ministro  per  le politiche
          agricole e forestali.
            4.  Direttiva  del  Ministro delle finanze e del Ministro
          delle politiche agricole e forestali del 9 dicembre 1999.
    Roma, 27 novembre 2001


                                            Il direttore
                                     dell'Agenzia delle entrate
                                               Romano


            Il direttore generale
 per la qualità dei prodotti agroalimentari
         e la tutela del consumatore
        del Ministero delle politiche
            agricole e forestali
                   Ambrosio