MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 novembre 2001 

Attuazione  della  decisione  2001/697/CE  della  Commissione  del  5
settembre  2001,  concernente la non iscrizione della sostanza attiva
"Clorfenapir"  nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 194.
(GU n.18 del 22-1-2002)

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n. 194, relativo
all'"attuazione  della  direttiva 91/414/CEE in materia di immissione
in commercio di prodotti fitosanitari" ed in particolare l'art. 6;
  Vista  la  decisione  della Commissione 2001/697/CE del 5 settembre
2001,  relativa  alla  non iscrizione del "Clorfenapir" come sostanza
attiva  nell'allegato  I  della  direttiva  91/414/CEE ed alla revoca
delle  autorizzazioni  dei  prodotti fitosanitari che contengono tale
sostanza  attiva,  a  seguito  della  mancata presentazione, da parte
dell'impresa   che   aveva  inoltrato  richiesta  di  iscrizione,  di
dettagliate    informazioni    sul   destino   e   il   comportamento
nell'ambiente;
  Considerato   che   l'impresa   richiedente   ha   comunicato  alla
Commissione  ed  allo  Stato  membro relatore che non trasmettera' le
informazioni  richieste,  in  quanto  non intende piu' partecipare al
programma di lavoro per tale sostanza attiva;
  Considerato   che  non  e'  necessario  introdurre  un  periodo  di
moratoria,     per    lo    smaltimento,    l'immagazzinamento,    la
commercializzazione   e  l'utilizzazione  delle  scorte  di  prodotti
fitosanitari contenenti "Clorfenapir" in quanto soltanto il Belgio ha
concesso  un'autorizzazione  provvisoria per tale sostanza attiva che
peraltro  e'  scaduta e la sostanza attiva di cui trattasi non e' mai
stata commercializzata sul suo territorio;
  Ritenuto   di   dover  attuare  la  decisione  comunitaria  di  non
iscrizione  della  sostanza  attiva "Clorfenapir" nell'allegato I del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La  sostanza attiva CLORFENAPIR non e' iscritta nell'allegato I
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
non   saranno   concesse   autorizzazioni   temporanee   di  prodotti
fitosanitari contenenti "Clorfenapir".
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione  ed  entrera'  in  vigore il giorno successivo a quello
della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 20 novembre 2001
                                                 Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 2002
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 2