MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 gennaio 2002 

Riconoscimento  alla sig.ra Fistos Daniela di titolo di studio estero
quale  titolo  abilitante per l'esercizio in Italia della professione
di infermiere.
(GU n.31 del 6-2-2002)

                        IL DIRETTORE GENERALE
del   Dipartimento   per   l'ordinamento   sanitario,  la  ricerca  e
l'organizzazione  del  Ministero  -  Direzione generale della risorse
                 umane e delle professioni sanitarie

  Vista  la  domanda con la quale la sig.ra Fistos Daniela ha chiesto
il  riconoscimento  del  titolo  di  krankenschwester  conseguito  in
Germania,  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della professione di
infermiere;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali
per  l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini
non  comunitari,  delle professioni ed il riconoscimento dei relativi
titoli;
  Visti  in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n.
349   del   1999,  che  disciplinano  il  riconoscimento  dei  titoli
professionali  abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria,
conseguiti  in  un  Paese  non comunitario da parte dei cittadini non
comunitari;
  Acquisito   il   parere  della  Conferenza  dei  servizi,  prevista
dall'art.  12  del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14
del   decreto  legislativo  n.  319  del  1994,  nella  riunione  del
24 ottobre 2001;
  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;

                              Decreta:

  1.  Il  titolo di krankenschwester rilasciato nel 1997 dalla scuola
per  infermieri  Kloster  Grafschaft di Schmallenberg (Germania) alla
sig.ra  Fistos  Daniela  nata a Gioseni (Romania) il giorno 31 maggio
1969   e'   riconosciuto  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione di infermiere.
  2. La sig.ra Fistos Daniela e' autorizzata ad esercitare in Italia,
come  lavoratore  dipendente,  la  professione  di infermiere, previa
iscrizione  al  collegio professionale territorialmente competente ed
accertamento  da  parte  del  collegio  stesso della conoscenza della
lingua   italiana   e   delle   speciali  disposizioni  che  regolano
l'esercizio professionale in Italia.
  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite  ai  sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente
della  Repubblica  25 luglio  1998,  n.  286,  e  per  il  periodo di
validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di
soggiorno.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 8 gennaio 2002
                                    Il direttore generale: Mastrocola