AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 16 gennaio 2002 

Attuazione  del  casellario  informatico  delle  imprese qualificate.
(Determinazione n. 1/2002).
(GU n.23 del 28-1-2002)

                            IL CONSIGLIO
  I. Premesso  che il regolamento relativo alla istituzione del nuovo
sistema  di  qualificazione  per  gli  esecutori  dei lavori pubblici
(decreto  del  Presidente  della  Repubblica  25 gennaio 2000, n. 34)
prevede che:
    1)  l'Autorita'  per  la  vigilanza  sui  lavori pubblici cura la
formazione,  con  riferimento  alla  sede  legale,  di  elenchi delle
imprese  qualificate  su  base regionale, da rendere pubblici tramite
l'Osservatorio dei lavori pubblici (art. 11, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 34/2000);
    2)  sia  istituito  presso  l'Osservatorio dei lavori pubblici il
casellario  informatico  delle imprese qualificate, da formarsi sulla
base delle attestazioni di qualificazione trasmesse dalle SOA e delle
comunicazioni  inviate  all'Autorita'  per  la  vigilanza  sui lavori
pubblici dalle stazioni appaltanti (art. 27, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 34/2000);
    3)  nel predetto casellario vanno inseriti in via informatica per
ogni  impresa  qualificata  i  seguenti  dati  (art. 27, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000):
      a) ragione  sociale,  indirizzo,  partita  I.V.A.  e  numero di
matricola di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
      b) rappresentanza legale, direzione tecnica e organi con potere
di rappresentanza;
      c) categorie ed importi della qualificazione conseguita;
      d)  data  di  cessazione  dell'efficacia  dell'attestazione  di
qualificazione;
      e) ragione sociale della SOA che ha rilasciato l'attestazione;
      f) cifra   di  affari  in  lavori  realizzata  nel  quinquennio
precedente la data dell'ultima attestazione conseguita;
      g) costo  del personale sostenuto nel quinquennio precedente la
data dell'ultima qualificazione conseguita, con indicazione specifica
del  costo  relativo  al  personale  operaio,  tecnico,  diplomato  o
laureato;
      h) costo   degli   ammortamenti   tecnici,  degli  ammortamenti
figurativi  e  dei  canoni  per  attrezzatura  tecnica  sostenuto nel
quinquennio precedente la data dell'ultima qualificazione conseguita;
      i) natura  ed importo dei lavori eseguiti in ogni categoria nel
quinquennio precedente l'ultima qualificazione conseguita, risultanti
dai certificati rilasciati dalle stazioni appaltanti;
      l)   elenco   dell'attrezzatura  tecnica  in  proprieta'  o  in
locazione finanziaria;
      m) importo dei versamenti effettuati all'INPS, all'INAIL e alle
Casse edili in ordine alla retribuzione corrisposta ai dipendenti;
      n) eventuale stato di liquidazione o cessazione di attivita';
      o) eventuali procedure concorsuali pendenti;
      p) eventuali  episodi  di  grave  negligenza nell'esecuzione di
lavori  ovvero  gravi inadempienze contrattuali, anche in riferimento
all'osservanza  delle  norme in materia di sicurezza e degli obblighi
derivanti   da   rapporto   di   lavoro,  comunicate  dalle  stazioni
appaltanti;
      q) eventuali  sentenze  di  condanna  passate in giudicato o di
applicazione  della  pena  su  richiesta  ai  sensi dell'art. 444 del
codice  di procedura penale a carico dei legali rappresentanti, degli
amministratori  delegati  o dei direttori tecnici per reati contro la
pubblica  amministrazione,  l'ordine  pubblico, la fede pubblica o il
patrimonio;
      r) eventuali  provvedimenti  di  esclusione dalle gare ai sensi
dell'art.  8,  comma  7,  della  legge  11  febbraio  1994, n. 109, e
successive modificazioni adottati dalle stazioni appaltanti;
      s) eventuali  falsita'  nelle  dichiarazioni  rese in merito ai
requisiti  e  alle  condizioni  rilevanti  per la partecipazione alle
procedure  di gara, accertate in esito alla procedura di cui all'art.
10,   comma   1-quater,   della   legge   n.  109/1994  e  successive
modificazioni;
      t) tutte  le  altre  notizie  riguardanti le imprese che, anche
indipendentemente  dall'esecuzione dei lavori, sono dall'Osservatorio
dei   lavori  pubblici  ritenute  utili  ai  fini  della  tenuta  del
casellario;
    4)    le   imprese   qualificate   sono   tenute   a   comunicare
all'Osservatorio  dei  lavori  pubblici, entro trenta giorni dal loro
verificarsi,  ogni variazione relativa ai requisiti generali previsti
dall'art.  17  del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000
che  sia intervenuta rispetto a quelli da esse posseduti alla data di
rilascio  dell'attestazione  di qualificazione (art. 27, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000);
    5)  le  stazioni  appaltanti sono tenute ad inviare alla fine dei
lavori  una  relazione  dettagliata  sul  comportamento delle imprese
esecutrici  sulla base di una scheda tipo definita dall'Autorita' per
la  vigilanza  sui lavori pubblici (art. 27, comma 4, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  34/2000). Scheda tipo che e' stata
approvata  dall'Autorita'  per  la  vigilanza sui lavori pubblici con
determinazione n. 36 del 21 luglio 2000 e che e' stata pubblicata nel
supplemento ordinario n. 128 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 184 dell'8 agosto 2000;
    6)  le notizie, le informazioni e i dati contenuti nel casellario
informatico  sono  resi  pubblici a cura dell'Osservatorio dei lavori
pubblici  e  sono  a disposizione di tutte le stazioni appaltanti per
l'individuazione  delle imprese nei cui confronti sussistono cause di
esclusione  dalle  procedure  di affidamento di lavori pubblici (art.
27, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e
art.  75,  comma  1,  del  decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni).
  II. Considerato   che   il  casellario  informatico  delle  imprese
qualificate comprende una raccolta di notizie, informazioni e dati di
tipo eterogeneo che puo' essere riassuntivamente distinto in:
    1)    dati   anagrafici   delle   imprese,   dei   propri  legali
rappresentanti  e  dei  propri  direttori  tecnici (art. 27, comma 2,
lettere  a)  e  b),  del  decreto  del Presidente della Repubblica n.
34/2000);
    2) dati inerenti la qualificazione delle imprese stesse (art. 27,
comma 2, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica
n. 34/2000);
    3)  dati  inerenti le SOA che hanno rilasciato le attestazioni di
qualificazione,  nonche' i lavori eseguiti, le risorse umane e quelle
tecniche relativi alle imprese qualificate (art. 27, comma 2, lettere
e),  f), g), h), i) ed l) del decreto del Presidente della Repubblica
n. 34/2000);
    4)  dati riguardanti le prestazioni previdenziali (art. 27, comma
2,  lettera  m),  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n.
34/2000);
    5)  notizie  e  informazioni  riguardanti  le imprese qualificate
(art.  27,  comma  2, lettere n), o) e p), del decreto del Presidente
della Repubblica n. 34/2000);
    6)  notizie  e  informazioni riguardanti gli amministratori e dei
direttori  tecnici  delle  imprese (art. 27, comma 2, lettera q), del
decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000);
    7)   notizie   e   informazioni  riguardanti  i  procedimenti  di
aggiudicazione  e  di esecuzione dei lavori delle imprese qualificate
(art.  27,  comma  2, lettere r), s) e t), del decreto del Presidente
della Repubbica n. 34/2000).
  III. Ritenuto che:
    a) alcune  di  tali  notizie,  informazioni  e dati (numeri 1 e 2
della  elencazione  di  cui  alla  precedente parte II della presente
determinazione)   attengono   alla   identificazione   delle  imprese
qualificate  e  sono  gia'  inserite nei relativi previsti elenchi su
base  regionale  resi  pubblici  tramite  l'Osservatorio  dei  lavori
pubblici  (art.  11  del  decreto  del Presidente della Repubblica n.
34/2000);
    b) altre  delle  notizie,  informazioni  e dati (nu-meri 5, 6 e 7
della   suddetta  elencazione),  pur  inerendo  a  caratteristiche  e
qualita'  riservate delle imprese qualificate, vanno resi accessibili
alle    stazioni    appaltanti    in   quanto   necessari   ai   fini
dell'accertamento  sulla eventuale sussistenza di cause di esclusione
dalle  gare  di  appalto  (art.  75  del decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999 e successive modificazioni);
    c) altre  delle notizie, informazioni e dati (nu-meri 3 e 4 della
suddetta  elencazione), infine, concernono caratteristiche e qualita'
delle  imprese qualificate, la cui conoscenza da parte delle stazioni
appaltanti e' irrilevante ai fini dell'ammissione alle gare in quanto
assorbiti nella conseguita qualificazione e sono previste dal decreto
del Presidente della Repubblica n. 34/2000, come elementi da inserire
nel casellario informatico in quanto rilevanti ai fini dell'attivita'
di  vigilanza  e controllo dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori
pubblici  (art.  14,  commi  2  e  3,  e  art. 16 del del decreto del
Presidente della Repubbica n. 34/2000).
  Ritenuto  pero' che le stazioni appaltanti di cui all'art. 2, comma
2,  lettera  c),  della  legge n. 109/1994 e successive modificazioni
sono  tali  soltanto  quando  affidano lavori del tipo previsto dalle
norme  non  si  giustifica  un  accesso  generalizzato  al casellario
informatico  e,  cioe', senza limitazione di tempo o ambito; dovendo,
tuttavia,  l'accesso  essere  consentito  anche ad essi questo potra'
aversi  su richiesta specifica e tramite l'Autorita' per la vigilanza
sui lavori pubblici.
  IV. Per  le  esposte  considerazioni, in base al combinato disposto
delle  indicate  norme,  l'Autorita'  per  la  vigilanza  sui  lavori
pubblici stabilisce che:
    a) i  dati  riguardanti  le  imprese  qualificate  relativi  alle
lettere da a), a d) del punto 3 delle premesse di cui alla precedente
parte  I  della  presente  determinazione,  contenuti  nel casellario
informatico,  sono pubblici e sono inseriti, oltre che nel casellario
informatico,  anche  nell'elenco  delle  imprese  qualificate su base
regionale;
    b) le   notizie   e   le   informazioni  riguardanti  le  imprese
qualificate  relative  cui  alle lettere da n) a t) del punto 3 delle
predette  premesse,  contenute  nel  casellario  informatico,  sono a
disposizione delle stazioni appaltanti;
    c) i  dati riguardanti le imprese qualificate di cui alle lettere
da  e),  ad  m)  del  punto  3 delle predette premesse, contenuti nel
casellario   informatico,   sono   riservati  e  tutelati  e  sono  a
disposizione  dell'Autorita'  per la vigilanza sui lavori pubblici ai
fini  della  sua  attivita'  di  vigilanza e controllo nonche' per la
verifica  a  campione delle attestazioni di qualificazione rilasciate
dalle  SOA (art. 14, commi 2 e 3 e art. 16 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 34/2000);
    d) le  imprese  in possesso di attestazione di qualificazione per
le  quali  si verifichino variazioni dei requisiti di ordine generale
di  cui  all'art.  17,  comma  1,  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  n. 34/2000 da esse posseduti alla data del rilascio delle
attestazioni,  devono inviare all'Osservatorio dei lavori pubblici le
comunicazioni  in merito alle suddette variazioni entro trenta giorni
dalla data del verificarsi delle variazioni stesse;
    e)  le imprese in possesso di attestazione di qualificazione alla
data  di  pubblicazione  della presente determinazione nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  nel caso si siano verificate
variazioni dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 17, comma
1,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 34/2000 da esse
posseduti  alla  data del rilascio delle attestazioni, devono inviare
all'Osservatorio  dei lavori pubblici le relative comunicazioni entro
trenta   giorni   dalla   data   di   pubblicazione   della  presente
determinazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
    f) i  ritardi  nelle comunicazioni o le mancate comunicazioni, di
cui   alle   precedenti  lettere  d)  ed  e),  sono  suscettibili  di
provvedimenti  sanzionatori  del  l'Autorita'  per  la  vigilanza sui
lavori pubblici con annotazione nel casellario informatico ed avranno
rilevanza,  ai  sensi  dell'art. 75, comma 1, lettera h), del decreto
del   Presidente   della   Repubblica   n.   554/1999   e  successive
modificazioni,  quali  cause  di esclusione dalla partecipazione alle
procedura di affidamento degli appalti e delle concessioni;
    g) l'Autorita'  per  la vigilanza sui lavori pubblici provvedera'
ad  inserire  nel casellario informatico delle imprese qualificate le
notizie e le informazioni, relative alle lettere da n) a t) del punto
3  delle  premesse  di  cui  alla  predecente  parte I della presente
determinazione,  con  la  procedura  prevista dalla determinazione n.
16/23  del 5 dicembre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 300 del 28 dicembre 2001;
    h) le  stazioni  appaltanti  devono  trasmettere le relazioni sul
comportamento  delle  imprese  esecutrici  dei  lavori pubblici entro
trenta  giorni  dalla  data di compilazione del relativo conto finale
previsto dall'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999 e successive modificazioni;
    i) le  stazioni  appaltanti che, alla data di pubblicazione della
presente  determinazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica
italiana,  non abbiano trasmesso le relazioni sul comportamento delle
imprese esecutrici, in relazione a lavori per i quali il conto finale
previsto dall'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999  e  successive modificazioni e' stato compilato dopo la data
di  entrata  in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n.
34/2000  (1 marzo 2000), devono provvedere a trasmettere le relazioni
stesse  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione della
presente  determinazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica
italiana;
    j)  la  relazione  dettagliata  sul  comportamento  delle imprese
esecutrici  di  lavori pubblici deve essere inviata per i soli lavori
conseguenti  ad  appalti  di  importo  superiore  a  euro 150.000 (L.
290.440.500)  e,  nel  caso  di  associazioni  temporanee  oppure  di
consorzi  costituiti  ai  sensi dell'art. 2602 del codice civile o di
gruppi  europei  di  interesse economico di cui all'art. 10, comma 1,
lettere  d),  e)  ed  e-bis)  della  legge  n.  109/1994 e successive
modificazioni,  deve  riguardare  ciascuna  delle imprese associate o
consorziate;
    k)   l'accesso   all'elenco   su  base  regionale  delle  imprese
qualificate  avviene  collegandosi  al  sito  dell'Autorita'  per  la
vigilanza   sui   lavori   pubblici   (www.autoritalavoripubblici.it)
nell'apposita sezione "Altri servizi" sottosezione "Qualificazione";
    l)  le stazioni appaltanti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a)
e  b)  della  legge n. 109/1994 e successive modificazioni, a partire
dalla  data  del  1  marzo  2002,  potranno  acquisire le notizie, le
informazioni  ed i dati riguardanti le imprese qualificate e relativi
alle  lettere  da  a) a d) e da n) a t) del punto 3 delle premesse di
cui   alla   precedente   parte   I   della  presente  determinazione
collegandosi  al  sito  dell'Autorita'  per  la  vigilanza sui lavori
pubblici    (www.autoritalavoripubblici.it)   nell'apposita   sezione
"Servizi    per    utenti    registrati"   sottosezione   "Casellario
informatico";
    m) le  stazioni appaltanti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a)
e  b),  della  legge  n.  109/1994  e  successive  modificazioni, per
accedere   al   casellario   informatico,   dovranno  preliminarmente
richiedere  per  via  telematica  il  rilascio  della  Userid e della
Password  collegandosi  al  sito  dell'Autorita' per la vigilanza sui
lavori pubblici (www.autoritalavoripubblici.it) nell'apposita sezione
"Servizi    per    utenti    registrati"   sottosezione   "Casellario
informatico";
    n) l'Autorita'  per  la vigilanza sui lavori pubblici provvedera'
all'invio  della  Userid  e della Password direttamente alla stazione
appaltante richiedente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno;
    o) i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), della legge
n.  109/1994  e  successive modificazioni possono, con riferimento ad
imprese  che  abbiano  partecipato a gare da essi indette e ricadenti
nella  disciplina  di cui alla legge stessa, richiedere all'Autorita'
per  la  vigilanza  sui  lavori pubblici le notizie e le informazioni
relative  alle  lettere  da n) a t) del punto 3 delle premesse di cui
alla precedente parte I della presente determinazione e contenute nel
casellario  informatico, mentre possono conoscere direttamente i dati
relativi  alle  lettere  da a) a d) delle predette premesse in quanto
questi sono resi pubblici tramite gli elenchi su base regionale.
    Roma, 16 gennaio 2002
                                                 Il Presidente: Garri