ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

COMUNICATO

Modificazioni   allo   statuto   della  Fideuram  Vita  Compagnia  di
assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Roma
(GU n.23 del 28-1-2002)

    Con  provvedimento n. 2014 del 15 gennaio 2002, l'Istituto per la
vigilanza  sulle  assicurazioni  private e di interesse collettivo ha
approvato,  ai  sensi  dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo
17 marzo  1995,  n.  174,  il nuovo testo dello statuto sociale della
Fideuram  Vita,  Compagnia  di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.
con  le modifiche deliberate in data 29 novembre 2001, dall'assemblea
straordinaria  degli azionisti relative agli articoli 1 (Possibilita'
di  esprimere  la denominazione sociale in forma abbreviata "Fideuram
Vita  S.p.a."  ed  in  lingue  diverse  da  quella  italiana mediante
traduzione  letterale  ovvero in quelle versioni che per consuetudine
sono usate nei vari Paesi); 2 (Istituzione di una sede secondaria con
rappresentanza  stabile a Parigi, Place Vendome n. 7, che opera sotto
la  denominazione,  in  lingua  francese,  di "Fideuram Vie S.p.a." e
facolta'  di  istituire  altre  sedi  secondarie  nonche'  agenzie  e
rappresentanze   in   altre   citta'   italiane   e   all'estero);  9
(Possibilita'   di   convocare   le  assemblee  tanto  ordinarie  che
straordinarie  in  localita'  diverse  dalla sede sociale purche' nel
territorio  dei  Paesi  dell'Unione europea); 17 (Possibilita' per il
consiglio   di   amministrazione   di   procedere   alla   nomina  di
rappresentanti  generali  -  institori delle sedi secondarie; obbligo
degli   amministratori   di   riferire   al  collegio  sindacale  con
periodicita' almeno trimestrale, mediante relazioni scritte od orali,
sull'attivita'   svolta   e   sulle   operazioni  di maggior  rilievo
economico,  finanziario  e patrimoniale effettuate dalla societa); 19
(Nuova  identificazione,  ai  fini  del  possesso  dei  requisiti  di
professionalita'   dei  sindaci  previsti  dal  decreto  ministeriale
30 marzo  2000, n. 162, delle materie di insegnamento universitario e
delle attivita' professionali; possibilita' di nominare il presidente
del  collegio  sindacale solo fra i sindaci effettivi in possesso dei
requisiti  dell'iscrizione  nel  registro  dei  revisori  contabili e
dell'esercizio  dell'attivita'  di  controllo legale dei conti per un
periodo non inferiore a tre anni); 21 (Sostituzione della espressione
"conto profitti e perdite" con "conto economico").