MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 23 gennaio 2002 

Proroga  dei  termini  dell'ordinanza  30  marzo 2001 recante "Misure
sanitarie   ed   ambientali   urgenti  in  materia  di  encefalopatie
spongiformi   trasmissibili   relative  alla  gestione,  al  recupero
energetico  ed  all'incenerimento del materiale specifico a rischio e
basso rischio".
(GU n.27 del 1-2-2002)

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                                  e
               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
  Visto l'art. 32 della legge 28 dicembre 1978, n. 833;
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e successive
modificazioni;
  Visto   il  decreto  legislativo  19  settembre  1994,  n.  626,  e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni;
  Viste le decisioni n. 2000/418/CE della Commissione europea e la n.
2000/766/CE del Consiglio;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della sanita' 29 settembre 2000,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10
novembre 2000, e successive modifiche ed integrazioni;
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro  della  sanita' 13 novembre 2000,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 271 del 20 novembre 2000;
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro  della sanita' di concerto con il
Ministro  dell'ambiente del 3 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  - serie generale - n. 3 del 4
gennaio 2001;
  Visto  il  decreto-legge  11 gennaio 2001, n. 1, come convertito in
legge 9 marzo 2001, n. 49;
  Ritenuta  l'opportunita'  di prorogare al 30 giugno 2002 il termine
del  31  dicembre  2001,  previsto all'art. 1 dell'ordinanza 30 marzo
2001;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1.   Il   termine   del  31  dicembre  2001,  previsto  all'art.  1
dell'ordinanza 30 marzo 2001, e' prorogato al 30 giugno 2002.
  2.  Entro  il  31  marzo  2002,  sulla  base  delle  risultanze  di
un'apposita   Conferenza   di   servizi,  convocata  dal  commissario
straordinario  per  l'emergenza  BSE,  sono  emanate disposizioni per
adeguare  il  contenuto  dell'ordinanza  30 marzo 2001 alla normativa
comunitaria   e   nazionale   in  materia  di  tutela  della  salute,
dell'ambiente e territorio e delle attivita' produttive.
  La  presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 23 gennaio 2002
                      Il Ministro della salute
                               Sirchia
                      Il Ministro dell'ambiente
                    e della tutela del territorio
                              Matteoli
               Il Ministro delle attivita' produttive
                               Marzano
Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2002
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 40