MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 31 gennaio 2002 

Commissione  onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri
connessi  con  le  operazioni  di  credito  agevolato  per il settore
fondiario-edilizio per l'anno 2002.
(GU n.31 del 6-2-2002)

              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Vista  la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia
ed  in  particolare,  l'art.  26 riguardante il settore dell'edilizia
rurale;
  Vista  la  legge  22  ottobre  1971,  n.  865 ed in particolare gli
articoli   42   e   72   riguardanti,   rispettivamente  programmi  e
coordinamenti dell' edilizia residenziale convenzionata ed agevolata;
  Visto  il  decreto-legge  16  marzo  1973,  n.  31  convertito  con
modificazioni dalla legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze
a favore delle popolazioni colpite da terremoto del novembre-dicembre
1972, dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio,
nonche' norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Tuscania;
  Visto  il  decreto-legge  6 settembre 1965, n. 1022, convertito con
modificazioni dalla legge 1 novembre 1965, n. 1179, recante norme per
l'incentivazione dell'attivita' edilizia;
  Visto  il  decreto-legge  6  ottobre  1972,  n. 552, convertito con
modificazioni  dalla  legge 2 dicembre, n. 734, recante provvidenze a
favore   delle  popolazioni  dei  comuni  delle  Marche  colpite  dal
terremoto;
  Vista  la  legge  4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata
dalla  legge  31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore
di  zone  sinistrate  dalla  catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963
(proprieta' unita' immobiliare);
  Vista la delibera del CICR in data3 marzo 1994;
  Sentita la Banca d'Italia;
  Attesa  la  necessita'  di  determinare  per l'anno 2002, la misura
della  commissione onnicomprensiva da riconoscere alle Banche per gli
oneri  connessi  alle  operazioni di credito agevolato previste dalle
leggi sopra citate;

                              Decreta:

  La  commissione  onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli
oneri  connessi  alle  operazioni di credito agevolato previste dalle
leggi  citate  in  premessa e' fissata per l'anno 2002 nelle seguenti
misure:
    a) 0,95% per i contratti condizionati stipulati nel 2002;
    b) 0,95% per i contratti definitivi stipulati nel 2002 e relativi
a contratti condizionati stipulati dal 1992 al 2001.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 31 gennaio 2002
                                                Il Ministro: Tremonti