MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 24 dicembre 2001 

Proroga  delle misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie
spongiformi trasmissibili.
(GU n.33 del 8-2-2002)

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto il regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298;
  Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive
modifiche;
  Visto  il  decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive
modifiche;
  Visto  il  decreto  del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n.
209;
  Visto  il  decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive
modifiche;
  Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80;
  Visto  il  decreto del Ministro per le politiche agricole 30 agosto
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
serie generale - n. 268 del 16 novembre 2000;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della sanita' 29 settembre 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale  -  n. 263 del 10 novembre 2000, come modificato dal decreto
del Ministro della sanita' 15 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  serie generale - n. 31 del
7 febbraio 2001;
  Visto  il Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio  recante  disposizioni  per  la prevenzione, il controllo e
l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili;
  Visto  il  Regolamento  (CE)  n.  1326/2001  della  commissione che
introduce  misure  transitorie  per  consentire il passaggio al sopra
citato  Regolamento (CE) n. 999/2001 e ne modifica gli allegati VII e
XI;
  Vista l'ordinanza del Ministro della sanita' 27 marzo 2001, recante
misure  sanitarie  di  protezione contro le encefalopatie spongiformi
trasmissibili,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  - serie generale - n. 75 del 30 marzo 2001, come modificata
dall'ordinanza   del   2 ottobre   2001,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2001;
  Tenuto conto che la validita' della predetta ordinanza del Ministro
della  sanita'  27 marzo  2001  cessa  di avere vigore il 31 dicembre
2001,   ma   che  non  essendo  state  adottate  ulteriori  decisioni
comunitarie  modificative  delle  precedenti  e' necessario e urgente
disporre  la proroga delle misure sanitarie nazionali contenute nella
gia' citata ordinanza 27 marzo 2001;
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

                               Ordina:
                               Art. 1.

  1.  Le  misure  sanitarie  di  cui all'ordinanza del Ministro della
sanita'  27 marzo  2001,  citata  in premessa, sono prorogate fino al
30 settembre 2002.
  La  presente  ordinanza viene trasmessa alla Corte dei conti per la
registrazione   ed  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 24 dicembre 2001
                                                 Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2002
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 21