ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

COMUNICATO

Approvazione delle modificazioni allo statuto della Societa' italiana
cauzioni  -  Compagnia  di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. (in
breve Societa' italiana cauzioni S.p.a. o SIC S.p.a.), in Roma.
(GU n.36 del 12-2-2002)

  Con  provvedimento  n.  2032 del 4 febbraio 2002, l'Istituto per la
vigilanza  sulle  assicurazioni  private e di interesse collettivo ha
approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17
marzo  1995,  n.  175,  il  nuovo  testo  dello statuto sociale della
Societa'   italiana   cauzioni   -   Compagnia   di  assicurazioni  e
riassicurazioni  S.p.a.,  con  le  modifiche  deliberate  in  data  4
dicembre  2001  dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative
ai seguenti articoli:
    art.    4 (Nuova   determinazione   del   capitale   sociale   in
euro 20.000.000,  in  luogo  del  precedente  ammontare  espresso  in
L. 35.000.000.000  -  diviso in n. 20.000.000 di azioni ordinarie, in
luogo  della precedente suddivisione del capitale in azioni ordinarie
e privilegiate del valore nominale di euro 1 cadauna.
  Soppressione dell'ex comma finale in materia di azioni privilegiate
[non piu' previste in quanto trasformate, quelle esistenti, in azioni
ordinarie]);
    art.   9  (Soppressione  dell'ex  secondo  comma  in  materia  di
disciplina  delle  assemblee speciali, fatta eccezione per il periodo
finale  relativo  all'intervento  degli azionisti in assemblea, quale
regolato   dalla   legge,   rimasto   invariato  al  pari  del  resto
dell'articolo);
    art.  11  (Eliminazione  dell'inciso "... alla lettera c) ..." in
relazione  al  richiamo  dell'art.  33  dello  statuto  riferito alla
determinazione    del    compenso   agli   amministratori,   a   cura
dell'Assemblea   ordinaria,   commisurato  agli  utili  di  bilancio.
Invariato il resto dell'articolo);
    art.  23  (Riformulazione  dell'articolo  con nuova disciplina in
materia   di   nomina   del  segretario,  a  cura  del  consiglio  di
amministrazione:  "Nomina inoltre il segretario che puo' anche essere
nominato   amministratore",  in  luogo  della  precedente  previsione
statutaria:  "Nomina  inoltre il segretario che puo' anche non essere
amministratore".  Eliminazione  dell'inciso  "...  punto  3)  ..." in
relazione  al  richiamo  dell'art.  11  dello  statuto  riferito alla
remunerazione    degli    amministratori.    Invariato    il    resto
dell'articolo);
    art.  33  (In  materia di destinazione degli utili di bilancio, a
cura  dell'Assemblea,  soppressione  dell'ex  lett.  a) riferita alle
azioni  privilegiate [ora non piu' in essere in quanto trasformate in
azioni   ordinarie]   e   riformulazione   dell'articolo   con  nuova
disciplina:    "Gli   utili   risultanti   dal   bilancio   approvato
dall'Assemblea,  dopo l'assegnazione alla riserva legale nella misura
di legge, saranno allocati dall'Assemblea stessa come segue:
      a) alla costituzione di riserve speciali;
      b)  per eventuali emolumenti agli amministratori, come previsto
al  punto  1)  del  secondo  comma  dell'art. 11 dello Statuto, e per
l'assegnazione dei dividendi").