AGENZIA DEL DEMANIO

COMUNICATO

Regolamento di amministrazione
(GU n.37 del 13-2-2002)

                              Titolo I
                   ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
                               Art. 1.
                     Principi di organizzazione
    1.  L'organizzazione e funzionamento dell'Agenzia del demanio, di
seguito denominata "Agenzia", si ispirano ai seguenti principi:
      a) efficacia, trasparenza ed efficienza dell'attivita';
      b) funzionamento per processi di lavoro;
      c) descrizione delle attribuzioni delle strutture organizzative
sulla  base  delle responsabilita' di erogazione dei prodotti/servizi
previsti  dal  processo  di  lavoro,  sia  verso  l'esterno che verso
l'interno dell'organizzazione;
      d)    decentramento    delle    responsabilita'   operative   e
semplificazione dei rapporti con l'utenza;
      e) sviluppo e valorizzazione delle risorse umane;
      f)   sviluppo  e  semplificazione  dei  processi  di  lavoro  e
utilizzazione di tecnologie informatiche avanzate per la gestione;
      g)  gestione  per  progetti a termine di eventi particolari per
valore istituzionale o economico.
    2.  L'Agenzia  si conforma ai principi della legge 7 agosto 1990,
n.  241,  adottando  propri  regolamenti  in  materia di termini e di
responsabili   del  procedimento  e  di  disciplina  dell'accesso  ai
documenti amministrativi.
    3.  Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio
ai principi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
                               Art. 2.
                       Struttura organizzativa
    1.  Sono organi dell'Agenzia: il direttore, il comitato direttivo
ed  il collegio dei revisori dei conti che esercitano le attribuzioni
loro demandate dallo statuto.
    2.   L'Agenzia  si  articola  in  uffici  centrali  con  funzioni
prevalenti  di  programmazione,  indirizzo, coordinamento e controllo
ed,  in  parte, operative ed in uffici locali, denominati filiali con
funzioni operative.
    3.  Il  presente  regolamento individua le strutture di vertice a
livello  centrale  e  periferico e definisce il modello organizzativo
degli uffici locali.
    4.  L'organizzazione  interna  delle  strutture  di  vertice e le
posizioni   dirigenziali   sono  stabilite  con  atto  del  direttore
dell'Agenzia, previo parere del comitato direttivo.
                               Art. 3.
                    Strutture centrali di vertice
    1.   A   livello  centrale  costituiscono  strutture  di  vertice
dell'Agenzia con compiti operativi e gestionali:
      a) la  Direzione  centrale area operativa elabora e assicura la
gestione   tecnico-amministrativa  dei  processi  operativi  centrali
relativi ai beni patrimoniali e demaniali, inclusi quelli confiscati,
nonche'   il   presidio   specialistico  normativo  e  l'osservatorio
tecnico-gestionale   dei   processi   diretti;  garantisce,  inoltre,
l'integrazione   delle  attivita'  svolte  dalle  strutture  centrali
operative e dalle filiali e persegue l'adeguamento e il miglioramento
dei livelli di servizio reso dall'Agenzia;
      b) la  Direzione  centrale  area  filiali elabora e assicura la
gestione  tecnico-amministrativa  dei  processi  operativi periferici
curando   il   coordinamento   delle  filiali  ed  il  raggiungimento
complessivo  degli  obiettivi  quantitativi,  qualitativi  di costo e
monetari ad esse assegnati;
      c) la   Direzione   centrale  sviluppo  e  pianificazione,  che
assicura,  in un quadro unitario e integrato, la definizione di piani
coerenti  con  le  indicazioni  del  Ministero e con le potenzialita'
dell'Agenzia,  il  controllo  di  gestione,  la  predisposizione e la
gestione   della  Convenzione,  l'individuazione  e  la  gestione  di
opportunita'  di sviluppo e valorizzazione del patrimonio immobiliare
nonche'  la  gestione  delle  opportunita'  offerte  dalle tecnologie
informatiche;
      d) la  Direzione  centrale  organizzazione e risorse umane, che
assicura  la  gestione,  la  formazione  e  lo sviluppo delle risorse
umane,  la definizione e il costante adeguamento dell'organizzazione,
le  relazioni  sindacali, la fornitura dei servizi generali e assolve
le  funzioni  di  rappresentanza  in  giudizio per la trattazione del
contenzioso riguardante il personale;
      e) la  Direzione  centrale  amministrazione,  che  assicura  la
gestione dei processi contabili e finanziari e la predisposizione del
bilancio  e  il raccordo del bilancio d'esercizio con la contabilita'
di   Stato,   ivi   compresi   gli   adempimenti   fiscali.  Provvede
all'approvvigionamento di beni e di servizi.
    2.  E'  altresi'  struttura  di  vertice  a livello centrale alle
dirette dipendenze del direttore:
      a) l'Ufficio  progetti  speciali,  che assicura la gestione dei
progetti,  specificamente  individuati  dalla Direzione dell'Agenzia,
attivati  in  relazione  all'applicazione  di norme che riguardano le
materie  di  competenza  dell'Agenzia  e  aventi ad oggetto attivita'
tecnico-amministrative  non  rientranti nelle normali responsabilita'
delle altre strutture organizzative.
                               Art. 4.
                  Strutture centrali non di vertice
    1.  Operano  alle  dirette  dipendenze del Direttore le strutture
centrali  non di vertice che assicurano le funzioni di comunicazione,
relazioni istituzionali e servizi ispettivi.
                               Art. 5.
                       Uffici locali: filiali
    1. Le funzioni operative dell'Agenzia sono svolte prevalentemente
da  uffici  locali  denominati filiali. Esse hanno la responsabilita'
della gestione dei beni patrimoniali e demaniali, della vigilanza sul
loro  corretto  utilizzo,  della  riscossione e della trattazione del
contenzioso,  nonche'  dei  processi  gestionali  di  competenza  sul
territorio.
    2.  Il  numero,  la dimensione e la competenza territoriale delle
filiali   sono   determinati,   prevalentemente,   sulla  base  della
localizzazione  quali-quantitativa  del  patrimonio immobiliare e del
demanio,  in  relazione  anche alla centralita' socio-economica delle
diverse  aree  territoriali;  e' prevista almeno una filiale per ogni
regione.
    3.  Le filiali si possono articolare sul territorio, di norma per
provincia,  in  sezioni staccate per necessita' di carattere locale e
nel rispetto dei criteri di economicita' e di razionale impiego delle
risorse;  le  sezioni  svolgono  attivita'  istituzionali nell'ambito
della competenza territoriale della filiale da cui dipendono.
    4.  Le  filiali, nell'ambito delle rispettive regioni o province,
curano  i rapporti con gli enti pubblici locali secondo gli indirizzi
e gli obiettivi assegnati.
    5.   L'organizzazione   interna   degli   uffici  si  basa  sulle
integrazioni  dell'attivita'  per  processi, sullo sviluppo di figure
polivalenti  e sulla promozione del lavoro in "team", al duplice fine
di favorire la crescita professionale degli addetti e di rendere piu'
flessibile  la gestione dei servizi grazie all'intercambiabilita' dei
ruoli e all'auto regolazione di gruppo nella suddivisione dei compiti
e nella ripartizione dei carichi di lavoro.
    6. L'individuazione delle filiali, delle sezioni staccate e delle
eventuali strutture interne di livello dirigenziale e' effettuata con
atto del direttore dell'Agenzia.
                               Art. 6.
                  Strutture periferiche di vertice
    1.  A  livello  periferico  costituiscono strutture di vertice le
principali   filiali  individuate  sulla  base  della  rilevanza  del
patrimonio    immobiliare   e   del   demanio   o   della   rilevanza
socio-economica dei beni.
    2.  Le  strutture  periferiche  di  vertice  sono individuate dal
Direttore dell'Agenzia, sentito il comitato direttivo.
                               Art. 7.
                  Disposizioni finali e transitorie
    1.  I  poteri e le competenze gia' attribuiti da norme di legge o
di   regolamento   ai   direttori   centrali  e  compartimentali  del
Dipartimento   del   territorio  e  ai  direttori  degli  uffici  del
territorio sono rispettivamente devoluti ai direttori delle strutture
di vertice e ai direttori delle filiali.
    2.  Gli  uffici  del  territorio  del dipartimento del territorio
continuano  ad  operare,  quali  uffici periferici dell'Agenzia, fino
alla data di attivazione delle filiali.
    3.  Fino  all'emanazione  dei  regolamenti  di  cui  al  comma  2
dell'art. 1 si applicano le disposizioni contenute nei regolamenti di
attuazione  della  legge  7 agosto  1990,  n.  241,  in vigore per il
Ministero delle finanze.
                              Titolo II
                              PERSONALE
                               Capo I
                      Ordinamento del personale
                               Art. 8.
                         Relazioni sindacali
    1.  L'Agenzia,  conformemente  allo  statuto, adotta, nell'ambito
della  gestione  del  personale,  relazioni sindacali improntate alla
massima  collaborazione  con  le organizzazioni sindacali ai fini del
rispetto del sistema di relazioni delineato dal contratto di lavoro.
    2.  Preliminarmente  alla  stipula  della  convenzione,  le linee
aziendali  di  pianificazione  sono  oggetto  di concertazione con le
organizzazioni  sindacali, quanto alla ricaduta sull'organizzazione e
sui rapporti di lavoro.
                               Art. 9.
                     Inquadramento professionale
    1.  L'ordinamento  professionale  del  personale non dirigenziale
dell'Agenzia e' determinato dalle disposizioni previste dal contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto delle Agenzie fiscali.
    2. I dirigenti sono inquadrati nel ruolo dell'Agenzia in un'unica
qualifica,  articolata,  ai fini retributivi, in due fasce, e secondo
le disposizioni del contratto collettivo nazionale.
                              Art. 10.
                         Dotazioni organiche
    1.  Le  dotazioni  organiche complessive del personale dipendente
dell'Agenzia sono cosi' determinate:
      a) dirigenti 139;
      b) non dirigenti 1847.
    2.  Per  la  ridefinizione  delle  dotazioni organiche si procede
periodicamente  e  comunque con cadenza almeno triennale nel rispetto
della  programmazione  prevista  per legge previa consultazione delle
organizzazioni sindacali.
    3.  La  ripartizione  delle  dotazioni  organiche  complessive e'
determinata   dal   Direttore   dell'Agenzia,   sentito  il  comitato
direttivo, previa concertazione con le organizzazioni sindacali.
                               Capo II
                  Selezione del personale dirigente
                              Art. 11.
                              Dirigenza
    1.  I  dirigenti sono responsabili degli obiettivi loro assegnati
ed  assicurano  il  rispetto  degli  indirizzi  e  l'attuazione delle
direttive   dei   vertici   dell'Agenzia.  Sono  preposti  ad  unita'
organizzative  di livello dirigenziale, ovvero incaricati di funzioni
ispettive, di assistenza e consulenza all'alta direzione, di studio e
ricerca, di coordinamento di specifici progetti.
    2.  I  dirigenti sono responsabili della gestione del personale e
delle  risorse  finanziarie  e materiali finalizzate al conseguimento
dei  risultati  sulla base degli obiettivi loro assegnati, disponendo
dei necessari poteri di coordinamento e di controllo.
                              Art. 12.
                       Accesso alla dirigenza
    1.  L'accesso  al  ruolo di dirigente dell'Agenzia avviene, per i
posti  vacanti  e  disponibili, con procedure selettive pubbliche sia
dall'esterno  che  dall'interno,  nel  rispetto  dei  principi di cui
all'art. 36 del decreto legislativo n. 29 del 1993.
    2.  Alle  procedure  selettive esterne sono ammessi a partecipare
soggetti  in possesso dei requisiti di professionalita' ed esperienza
di  volta  in  volta  specificati  in  relazione  alle  posizioni  da
ricoprire.  Tali  procedure prevedono una prima fase, la cui gestione
puo'  essere  affidata  anche  ad  organismi  esterni  specializzati,
consistente  nello  svolgimento  di  prove  teorico-pratiche volte ad
accertare  la  preparazione  professionale  dei  candidati  e la loro
capacita'  di  applicare  le  proprie  conoscenze  alla  soluzione di
problemi    operativi    inerenti    all'esercizio   delle   funzioni
dirigenziali.  Coloro  che abbiano superato le prove partecipano, nei
limiti  e  secondo  le regole di cui al comma 4, ove non abbiano gia'
maturato  un'esperienza  dirigenziale,  a  un periodo di applicazione
presso  gli  uffici  dell'Agenzia,  della durata massima di sei mesi,
finalizzato  a  verificarne  le capacita' organizzative, gestionali e
relazionali.  Il periodo di applicazione termina con una prova finale
di idoneita' allo svolgimento delle funzioni dirigenziali.
    3.  Alle procedure selettive interne sono ammessi a partecipare i
dipendenti  dell'Agenzia  che  abbiano  prestato servizio, per almeno
cinque  anni,  in  posizioni  funzionali  per l'accesso alle quali e'
richiesto  il  possesso del diploma di laurea. La selezione ha inizio
con la valutazione comparativa dei meriti, dell'esperienza lavorativa
e delle capacita' e conoscenze dimostrate nel corso dell'attivita' di
servizio.  In  base  all'esito  della  valutazione,  i candidati sono
ammessi ad un periodo di applicazione presso gli uffici dell'Agenzia,
che si svolge e si conclude con le medesime modalita' previste per la
procedura selettiva di cui al comma 2.
    4.  I  requisiti  specifici e le procedure di selezione di cui ai
commi  precedenti  sono  stabiliti  nei relativi avvisi o bandi con i
quali  si  stabilisce anche il trattamento giuridico ed economico del
periodo di applicazione.
    5.  La  retribuzione dei dirigenti di cui al presente articolo e'
stabilita   con   contratto  individuale.  Il  trattamento  economico
fondamentale   e   quello   accessorio,   collegato   al  livello  di
responsabilita'  attribuito  con l'incarico di funzione, ai risultati
conseguiti  ed  alla professionalita' posseduta, sono calcolati sulla
base  dei  contratti  collettivi  per  l'area dirigenziale. Fino alla
stipulazione   del   contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  il
trattamento  economico  complessivo  dei dirigenti delle strutture di
vertice di cui all'art. 3 e' quello previsto per i dirigenti preposti
ad  uffici  dirigenziali  generali delle amministrazioni dello Stato;
per gli altri dirigenti il trattamento economico complessivo continua
ad essere regolato dal vigente contratto di lavoro.
                              Art. 13.
             Dirigenti con contratto a tempo determinato
    1.  Per  particolari esigenze e per la necessita' di copertura di
posizioni  dirigenziali  non preesistenti possono essere assunti come
dirigenti  con  contratto  a  tempo  determinato da due a sette anni,
entro  i  limiti  del  cinque  per  cento  della  dotazione  organica
dirigenziale   complessiva,   persone  di  particolare  e  comprovata
qualificazione   professionale,   che  abbiano  svolto  attivita'  in
organismi  ed  Enti  pubblici o privati o aziende pubbliche e private
con  l'esperienza  acquisita  per  almeno  un quinquennio in funzioni
dirigenziali,    o    che    abbiano   conseguito   una   particolare
specializzazione  professionale,  culturale  e scientifica desumibile
dalla  formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche  o  da  concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai
settori  della  ricerca universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato.
    2.   Il  trattamento  economico  e'  commisurato  alla  specifica
qualificazione professionale, tenendo anche conto della temporaneita'
del  rapporto  e  dei  livelli  retributivi  correnti nel mercato del
lavoro per analoghe professionalita'.
                              Art. 14.
                 Incarichi di funzioni dirigenziali
    1.  Gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti tenendo
conto delle caratteristiche della posizione dirigenziale da ricoprire
e dei programmi da realizzare. I soggetti in grado di soddisfare tali
esigenze  vengono  individuati  sulla  base  delle  conoscenze, delle
attitudini  e  delle  capacita'  professionali  possedute,  anche  in
relazione ai risultati conseguiti in precedenza.
    2.  Gli incarichi medesimi sono conferiti a tempo determinato, da
2  a  7  anni,  con facolta' di rinnovo, ai dirigenti appartenenti al
ruolo  dell'Agenzia  ovvero,  ricorrendone i presupposti, a quelli di
cui all'art. 13.
    3.  Gli  incarichi  dei dirigenti responsabili delle strutture di
vertice a livello centrale sono sottoposte dal Direttore dell'Agenzia
alla preventiva valutazione del comitato direttivo.
    4. Gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti dal Direttore,
su  proposta del dirigente di vertice della struttura interessata, ai
medesimi soggetti di cui al comma 2.
    5.   I   risultati   negativi   della   gestione   o  il  mancato
raggiungimento  degli  obiettivi,  valutati  secondo  i principi ed i
criteri  del  decreto  legislativo  n.  286  del  1999,  o  la  grave
inosservanza   di  direttive  comportano  la  destinazione  ad  altro
incarico,  ovvero,  nei  casi  di maggiore  gravita',  il recesso dal
rapporto  di  lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e del
contratto collettivo.
    6.  In  caso  di  assenza  fino  ad  un mese, il dirigente e', di
regola,  sostituito  da  altro  funzionario  da  lui  preventivamente
designato  o,  in  mancanza, da quello gerarchicamente superiore; per
periodi  superiori al mese, i poteri e la responsabilita' dell'unita'
organizzativa  sono provvisoriamente attribuiti ad un altro dirigente
ovvero mediante la procedura di cui all'art. 25.
    7. Continua ad applicarsi in materia di conferimento di incarichi
l'art.  8  del  decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito dalla
legge 24 ottobre 1996, n. 556.
                              Capo III
         Selezione e assunzione del personale non dirigente
                              Art. 15.
          Procedure di selezione per l'accesso dall'esterno
    1.  Il  processo  di  selezione  e  inserimento  dall'esterno dei
funzionari  prevede una fase di tirocinio teorico-pratico retribuito,
di  regola  della  durata di un anno, cui si e' ammessi a seguito del
superamento  di procedure selettive, di norma decentrate, conformi ai
principi  dell'art.  36,  comma  3, del decreto legislativo n. 29 del
1993.
    2.  Il  tirocinio  sara' svolto, nei modi e nei termini stabiliti
nei  bandi  di  selezione, presso strutture dell'Agenzia, con fasi di
formazione  sul posto di lavoro od anche presso istituzioni pubbliche
o  private. Il numero di partecipanti ammessi al tirocinio e' fissato
nei  bandi in misura tale da consentire una adeguata selezione. Negli
stessi  bandi  e' stabilito il trattamento giuridico ed economico del
periodo di tirocinio.
    3.  Alla  fine  del  tirocinio  si  procede  ad  una  valutazione
complessiva  dei  risultati  conseguiti  e  delle capacita' espresse,
integrata  da  una  prova, finalizzata ad accertare il possesso delle
attitudini e delle professionalita' richieste per l'assunzione.
    4.  Per  il  reclutamento del restante personale si provvede, nel
rispetto  dei  principi di cui all'art. 36 del decreto legislativo n.
29   del   1993,  con  procedure  di  norma  decentrate,  assicurando
trasparenza,  economicita' e celerita' di svolgimento. L'Agenzia puo'
avvalersi  delle  forme  contrattuali  flessibili  di assunzione e di
impiego  del  personale  previste  dal codice civile, dalle leggi sui
rapporti   di   lavoro   subordinato  nell'impresa  e  dai  contratti
collettivi di lavoro.
    5.  Le  regole  delle  procedure  di  selezione  di  cui ai commi
precedenti sono stabilite nei relativi avvisi o bandi.
    6.  Le  determinazioni  relative  all'avvio  delle  procedure  di
reclutamento  sono adottate dall'Agenzia sulla base dei fabbisogni di
personale,  nei  limiti  delle  risorse  disponibili, salvaguardando,
comunque,  le  procedure  di  selezione  del  personale  interno e le
riserve previste.
                              Art. 16.
                       Incarichi professionali
    1.  L'Agenzia  puo'  stipulare,  per  periodi  di tempo limitato,
contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di consulenza
e  di  prestazione  professionale per specifiche professionalita' non
disponibili  nell'Agenzia. Il compenso e' commisurato alle condizioni
di mercato e alla professionalita' richiesta.
    2.  Per  i contratti di cui al comma 1 si applica quanto disposto
dall'art. 36, comma 8, del decreto legislativo n. 29 del 1993.
                               Capo IV
           Gestione e sviluppo professionale del personale
                              Art. 17.
                             Formazione
    1. Le attivita' di formazione sono rivolte a:
      a) valorizzare il patrimonio professionale dell'Agenzia;
      b)    assicurare   la   continuita'   operativa   dei   servizi
migliorandone la qualita' e l'efficienza;
      c) sostenere i processi di cambiamento organizzativo.
    2.  L'Agenzia  promuove ed attua, nel rispetto delle disposizioni
contrattuali,  interventi  e  programmi di formazione permanente e di
aggiornamento  continuo  del  personale per migliorarne il livello di
prestazione  nelle  posizioni  attualmente ricoperte e accrescerne le
capacita'   potenziali  in  funzione  dell'affidamento  di  incarichi
diversi, anche ai fini dello sviluppo di professionalita' polivalenti
e della progressione di carriera.
                              Art. 18.
                      Valutazione del personale
    1.  L'Agenzia  adotta  adeguate  metodologie  per  la valutazione
periodica  delle  prestazioni, delle conoscenze professionali e delle
capacita'  dei  dipendenti,  al  fine di governare, in coerenza con i
contratti  collettivi,  lo  sviluppo  delle competenze, gli incentivi
economici, le progressioni di carriera e gli interventi formativi.
    2.  A  tale  scopo  sono individuati, nel rispetto del sistema di
relazioni   sindacali,   metodi   e   tecniche   di  valutazione  che
garantiscano il massimo di efficienza, trasparenza ed oggettivita'.
                              Art. 19.
                 Mobilita' e trasferimenti d'ufficio
    1.  L'Agenzia  assicura  la  mobilita' del personale in linea con
quanto  stabilito nell'art. 33 del decreto legislativo n. 29 del 1993
e nei contratti collettivi.
    2.  Nei  trasferimenti di personale per esigenze di servizio sono
previste  adeguate  forme di incentivazione, sulla base degli accordi
con le organizzazioni sindacali.
    3.  L'Agenzia  puo'  ricoprire posti vacanti in organico mediante
passaggio diretto del personale appartenente a livelli equivalenti in
servizio  presso  le  altre  Agenzie  fiscali  e  il  Ministero delle
finanze, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.
                              Art. 20.
              Comando presso amministrazioni pubbliche
    1.  Nell'interesse  dell'Agenzia,  o  su  richiesta  di pubbliche
amministrazioni,    Enti    pubblici,    Istituzioni   ed   organismi
internazionali,  il  personale  che  esprime  il proprio assenso puo'
essere comandato a prestare servizio per periodi determinati presso i
predetti  enti,  rimanendo,  nella prima ipotesi, il relativo onere a
carico dell'Agenzia.
    2.   Nell'ambito  della  convenzione  e'  fissata  la  disciplina
economica per l'utilizzazione del personale dell'Agenzia da parte del
Ministero delle finanze.
    3.  Il periodo trascorso in posizione di comando e' utile a tutti
gli effetti giuridici ed economici.
                              Art. 21.
 Tutela del rischio professionale e patrocinio legale del personale
    1. L'Agenzia nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si
verifichi  l'apertura  di  un procedimento di responsabilita' civile,
penale  o  amministrativo-contabile nei confronti del dipendente, per
fatti    o   atti   compiuti   nell'espletamento   del   servizio   e
nell'adempimento dei compiti d'ufficio eroga al dipendente stesso, su
sua  richiesta e previo parere di congruita' dell'Avvocatura Generale
dello  Stato,  il  rimborso  e,  tenuto  conto  della  sua situazione
economica,  eventuali  anticipazioni  per  gli  oneri  di  difesa,  a
condizione che non sussista conflitto di interesse.
    2.  In  caso  di  condanna con sentenza passata in giudicato o di
beneficio   dell'applicazione   della  pena  su  richiesta  ai  sensi
dell'art.  444  e  seguenti del codice di procedura penale, l'Agenzia
puo' chiedere al dipendente il rimborso delle eventuali anticipazioni
ricevute per gli oneri di difesa.
    3.   L'Agenzia  provvede  a  tutelare  il  personale  che  svolge
attivita'  ad  alto rischio professionale mediante la stipulazione di
appositi   contratti   assicurativi  per  la  responsabilita'  civile
derivante  da  danni patrimoniali cagionati involontariamente a terzi
nello   svolgimento  delle  proprie  funzioni,  nonche'  mediante  la
stipulazione  di  appositi  contratti  assicurativi  per la copertura
delle spese di giudizio e di difesa per fatti non dolosi.
                               Capo V
                     Norme finali e transitorie
                              Art. 22.
                Inquadramento nei ruoli dell'Agenzia
    1.   In  applicazione  del  comma  5  dell'art.  74  del  decreto
legislativo  n.  300 del 1999, il personale non dirigente proveniente
dal  ruolo  speciale  e  distaccato  presso  l'Agenzia  e' inquadrato
definitivamente  nel  ruolo dell'Agenzia stessa, entro sei mesi dalla
data fissata dal decreto ministeriale di cui comma 4 dell'art. 73 del
decreto   legislativo   n.   300   del  1999,  secondo  l'ordinamento
professionale  stabilito nel contratto collettivo di lavoro in vigore
fino  alla  stipulazione  dei nuovi contratti collettivi nazionali di
lavoro  di cui al comma 1 dell'art. 71 del decreto legislativo n. 300
del 1999.
    2. Per la dirigenza si provvede ai sensi del comma 3 dell'art. 74
del decreto legislativo n. 300 del 1999.
                              Art. 23.
                              Missioni
    1. In attesa della definizione del contratto collettivo nazionale
di  lavoro  del  comparto,  l'Agenzia,  in coordinamento con le altre
Agenzie  fiscali,  previo  accordo  con  le  organizzazioni sindacali
firmatarie  del contratto collettivo nazionale di lavoro, delibera le
modalita' ed il trattamento di missione del personale dipendente.
                              Art. 24.
             Incarichi dirigenziali a personale esterno
    1. Nei primi due anni di operativita' dell'Agenzia, il limite del
cinque  per cento previsto dall'art. 13, comma 1, per l'assunzione di
dirigenti  con  contratto  a  tempo  determinato,  e' calcolato sulla
dotazione  organica dirigenziale complessiva ed e' derogabile, previe
intese,  fino  al  massimo  del  dieci  per  cento,  nei limiti della
corrispondente  quota  di  posti, previsti sempre per l'assunzione di
dirigenti  a  tempo  determinato,  che  un'altra  Agenzia fiscale non
intenda  utilizzare  per  le  proprie esigenze. La quota inutilizzata
torna  nella  disponibilita'  dell'Agenzia che non ha inteso fruirne,
solo  una  volta  scaduti  i  contratti  stipulati da altra Agenzia a
valere sulla quota stessa. Per l'anno 2001 le assunzioni di dirigenti
di  prima  fascia  non  possono  superare il quindici per cento delle
relative dotazioni organiche complessivamente considerate.
                              Art. 25.
           Copertura provvisoria di posizioni dirigenziali
    1.  Fatta  salva  l'applicazione  dell'art.  12, per la copertura
delle  posizioni  dirigenziali  vacanti  all'atto  del proprio avvio,
l'Agenzia puo' stipulare, previa specifica valutazione dell'idoneita'
a  ricoprire  provvisoriamente  l'incarico,  contratti individuali di
lavoro  a  termine  con  propri  funzionari, con l'attribuzione dello
stesso  trattamento economico dei dirigenti, con l'obbligo di avviare
nei sei mesi successivi la procedura selettiva.
    2.  Nei primi tre anni di funzionamento dell'Agenzia le eventuali
vacanze  sopravvenute  possono  comunque  essere coperte, fatta salva
l'applicazione dell'art. 11, previo interpello e salva l'urgenza, con
le stesse modalita' di cui al comma 1, sempreche' sia contestualmente
iniziata la procedura selettiva.
                              Art. 26.
  Contratti individuali di lavoro per particolari professionalita'
    1.  Al fine di facilitare l'avvio dell'Agenzia, quest'ultima puo'
sottoscrivere,  per  specifiche  professionalita'  non  presenti  nel
proprio  ambito,  contratti  individuali di lavoro non dirigenziali a
tempo  indeterminato,  nella  misura  massima  di  venti  unita', con
persone esterne all'Agenzia, che abbiano svolto funzioni di direzione
di  strutture  complesse o che abbiano assunto responsabilita' per il
raggiungimento dei risultati.
                              Art. 27.
             Accordo sul sistema di relazioni sindacali
    1.  Nella fase transitoria e fino all'entrata in vigore del primo
contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  delle Agenzie fiscali -
compresa  l'area  della  dirigenza  -  le  previsioni  del  contratto
collettivo  nazionale di lavoro del comparto Ministeri, del contratto
collettivo  nazionale  del  Ministero  delle  finanze ed il contratto
collettivo  nazionale di lavoro dell'area dirigenziale, che rimangono
in vigore, vengono integrate con uno specifico accordo, da stipularsi
entro  un  mese  dalla  data  fissata dal decreto ministeriale di cui
all'art.  73,  comma  4,  del  decreto  legislativo  n. 300 del 1999.
L'accordo  definira'  soggetti, procedure, garanzie e materie oggetto
delle relazioni sindacali tra le parti.
    2.  Entro  un  anno  dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento,  gli  effetti  derivanti  dalla sua applicazione saranno
esaminati congiuntamente con le organizzazioni sindacali.