ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

COMUNICATO

Modificazioni   allo   statuto   della   SARA   assicurazioni  S.p.a.
Assicuratrice ufficiale dell'Automobile club d'Italia, in Roma.
(GU n.42 del 19-2-2002)

    Con  provvedimento n. 2043 del 12 febbraio 2002 l'Istituto per la
vigilanza  sulle  assicurazioni  private e di interesse collettivo ha
approvato,  ai  sensi  dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo
17 marzo  1995,  n.  175,  il nuovo testo dello statuto sociale della
Sara  assicurazioni  S.p.a.  Assicuratrice  ufficiale dell'Automobile
club  d'Italia,  con  le modifiche deliberate in data 28 aprile 2000,
27 aprile  2001 e 27 novembre 2001 dall'assemblea straordinaria degli
azionisti relative ai seguenti articoli: art. 6 (nuova determinazione
del  capitale  sociale  in  euro 54.675.000 - in luogo del precedente
ammontare,  ante  conversione, espresso in L. 91.125.000.000 - diviso
in   n.  16.200.000  azioni  ordinarie  ed  in  n.  2.025.000  azioni
privilegiate,  entrambe le categorie di azioni del valore nominale di
euro  3  ciascuna.  Invariato il resto dell'articolo); art. 20 (nuova
disciplina  in  materia  di:  a)  modalita' temporali di riunione del
consiglio  di amministrazione e del comitato esecutivo; b) obbligo di
informativa   al  collegio  sindacale,  da  parte  del  consiglio  di
amministrazione,  sull'attivita'  svolta  dalla  societa' e dalle sue
eventuali   controllate   e   sulle   operazioni  di maggior  rilievo
economico,   finanziario   e   patrimoniale;  in  particolare,  sulle
operazioni  in  potenziale  conflitto  di  interessi: modalita' della
comunicazione,   anche   in   presenza  di  particolari  circostanze.
Invariato  il  resto  dell'articolo);  art.  23  (introduzione  della
possibilita'  di  tenere le adunanze del consiglio di amministrazione
anche  per videoconferenza: condizioni ed effetti. Invariato il resto
dell'articolo);  art.  25 (nuova disciplina in materia di: a) criteri
di  nomina  del  presidente  del  collegio  sindacale;  b)  cause  di
ineleggibilita',  di decadenza e limiti al cumulo degli incarichi per
i  membri  del  collegio  sindacale;  c) in relazione ai requisiti di
professionalita'  di  cui  all'art.  1,  comma 2, lettera b) e c) del
decreto  ministeriale n. 162/2000, individuazione delle materie e dei
settori    di    attivita'   strettamente   attinenti   all'attivita'
dell'impresa,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 3,  del citato decreto
ministeriale).