MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 febbraio 2002 

Sospensione  dell'autorizzazione su tutto il territorio nazionale del
prodotto fitosanitario "Dormex".
(GU n.46 del 23-2-2002)

                        IL DIRETTORE GENERALE
      della sanita' pubblica veterinaria alimenti e nutrizione

  Visto  l'art.  6  della  legge  30  aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 24 maggio
1988,   n.  223,  concernente  la  classificazione,  l'imballaggio  e
l'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari);
  Vista  la  circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario
alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 216 del 15 settembre 1990), concernente
"Aspetti  applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione
dei presidi sanitari";
  Visto  l'art.  3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n.  29,  cosi'  come  modificato,  da ultimo, dall'art. 3 del decreto
legislativo   31   marzo  1998,  n.  80,  recante  "Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina  in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421";
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio  di  prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare del 10
giugno  1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
145  del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visto   il  proprio  decreto  datato  7  gennaio  2000,  n.  10247,
successivamente modificato con decreto in data 25 settembre 2001, con
il  quale  l'impresa  Degussa  AG,  con  sede  legale  in  Dusseldorf
(Germania),  precedentemente  denominata SKW Trostberg, rappresentata
in  Italia dall'impresa SKW Italia S.r.l., con sede legale in Milano,
via Pontaccio n. 10, e' stata autorizzata a immettere in commercio il
prodotto   fitosanitario  classificato  nocivo  denominato  "Dormex",
preparato  nello  stabilimento  denominato  Degussa  AG  sito  in Dr.
Albert-Frank Str. 32 - 83008 Trostberg, Germania;
  Vista  la nota del 1 giugno 2001, con la quale l'Istituto superiore
di  sanita', sulla base delle osservazioni effettuate nell'ambito del
"Progetto  pilota  per  la  sorveglianza  di  popolazioni  esposte  a
prodotti fitosanitari", ha segnalato l'opportunita' di riesaminare il
prodotto  fitosanitario  "Dormex"  in  quanto  sono  stati  segnalati
incidenti   che   sono   stati  messi  in  relazione  all'esposizione
accidentale al prodotto fitosanitario medesimo;
  Visto  il parere espresso in data 6 dicembre 2001 dalla commissione
consultiva  di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n.  194,  secondo  la quale e' opportuno procedere ad una sospensione
cautelativa  della  vendita e dell'impiego del prodotto fitosanitario
"Dormex" per le ragioni segnalate dall'Istituto superiore di sanita';
  Rilevata   la   necessita'   di  disporre  in  via  cautelativa  la
sospensione  dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario "Dormex",
in  attesa  di  un  riesame  di  dati di campo e/o di letteratura, da
richiedere  all'impresa  Degussa  AG,  al fine di valutare in maniera
esauriente  il  rischio  degli operatori all'esposizione del prodotto
fitosanitario medesimo;

                              Decreta:

  1. E' sospesa, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente
decreto   nella   Gazzetta   Ufficiale   della  Repubblica  italiana,
l'autorizzazione  su  tutto  il  territorio  nazionale  del  prodotto
fitosanitario DORMEX, registrato con decreto del 7 gennaio 2000 al n.
10247.
  2.  L'impresa  Degussa  AG  dovra'  presentare dati di campo e/o di
letteratura  dai  quali  sia  possibile  valutare  esaurientemente il
rischio   degli   operatori   in   relazione   all'uso  del  prodotto
fitosanitario.
  3.  Il  presente  decreto sara' notificato all'impresa interessata,
alla  regione  e  all'azienda  sanitaria locale di competenza ed alle
associazioni  professionali  di  rivenditori e di agricoltori e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 12 febbraio 2002
                                     Il direttore generale: Marabelli