MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 14 gennaio 2002 

Concessione  del  trattamento straordinario di integrazione salariale
per  fallimento,  art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Argenteria  Cusimano,  unita'  di  Carini.
(Decreto n. 30683).
(GU n.57 del 8-3-2002)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                    degli ammortizzatori sociali
                 e degli incentivi alla occupazione
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 218 del 10
giugno 2000;
  Vista  la  sentenza  n.  120/01  del 18 luglio 2001 pronunciata dal
Tribunale  di  Palermo  che  ha dichiarato il fallimento della S.r.l.
Argenteria Cusimano;
  Vista  l'istanza  presentata dal curatore fallimentare della citata
societa'  con la quale viene richiesta la concessione del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale ai sensi dell'art. 3 della
legge  n.  223/1991,  in  favore  dei lavoratori sospesi dal lavoro o
lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 18 luglio 2001;
  Acquisito il prescritto parere;
  Ritenuta  la necessita' di provvedere alla concessione del predetto
trattamento;
                              Decreta:
  In   favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Argenteria
Cusimano,  sede in Carini (Palermo) e unita' in Carini (Palermo), per
un  massimo  di  quarantadue  unita'  lavorative,  e'  autorizzata la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 18 luglio 2001 al 17 luglio 2002.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere al pagamento del trattamento straordinario di integrazione
salariale   ai   lavoratori   interessati,  nonche'  all'esonero  dal
contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n.
160/1988 citata in preambolo.
  L'Istituto  nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 14 gennaio 2002
                                       Il direttore generale: Achille