MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 dicembre 2001 

Attuazione  dell'art.  69, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n.
388,  concernente la determinazione della misura convenzionale per il
versamento  della  differenza contributiva da parte dei lavoratori di
cui all'art. 3, comma 1, della legge 26 giugno 1997, n. 196.
(GU n.51 del 1-3-2002)

                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Vista  la  legge 24 giugno 1997, n. 196, ed, in particolare, l'art.
9, concernente disposizioni in materia previdenziale;
  Vista  la  legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare l'art.
69,  comma  13,  che  demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e
delle  politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, la determinazione di una retribuzione convenzionale in
relazione alla quale i lavoratori assunti ai sensi dell'art. 3, comma
1,  della citata legge n. 196 del 1997, possono versare la differenza
contributiva  per  i periodi in cui abbiano percepito un retribuzione
ovvero  abbiano  usufruito  dell'indennita'  di disponibilita' di cui
all'art.  4, comma 3, della medesima legge n. 196 del 1997, in misura
inferiore rispetto alla predetta retribuzione convenzionale;
  Ritenuto  di  assumere,  quale  parametro  di  riferimento  per  la
determinazione della menzionata retribuzione convenzionale, l'art. 7,
comma  1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638,
come   modificato   dall'art.   1,   comma   2,  primo  periodo,  del
decreto-legge  9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni;
  Rilevata  la  necessita' di determinare, in attuazione del disposto
di  cui all'art. 69, comma 13, della citata legge n. 388 del 2000, la
retribuzione  convenzionale cui rapportare, nei casi ivi previsti, il
versamento  volontario  da  parte  dei  lavoratori  assunti  ai sensi
dell'art.  3,  comma  1,  della  citata  legge n. 196 del 1997, della
differenza contributiva ai fini delle prestazioni per l'assicurazione
per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  I  lavoratori assunti ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 24
giugno   1997,  n.  196,  per  i  periodi  coperti  da  contribuzione
obbligatoria in cui abbiano percepito una retribuzione ovvero abbiano
usufruito  dell'indennita' di disponibilita' di cui all'art. 4, comma
3,  della  citata legge n. 196 del 1997, in misura inferiore a quella
che  garantisce,  per  gli  stessi periodi, il rispetto del parametro
introdotto  dall'art. 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre  1983,  n.  638, come modificato dall'art. 1, comma 2, primo
periodo,  del  decreto-legge  9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  7  dicembre  1989, n. 389, e successive
modificazioni,  possono,  a domanda, versare la contribuzione ai fini
dell'assicurazione  per  l'invalidita',  la vecchiaia ed i superstiti
sulla differenza della retribuzione ovvero della citata indennita' di
disponibilita' percepite, fino a concorrenza del predetto parametro.
  Le   modalita'   del   predetto   versamento   sono   rimesse  alle
determinazioni dell'ente impositore.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 18 dicembre 2001


                                         Il Ministro del lavoro
                                        e delle politiche sociali
                                                  Maroni



         Il Ministro
dell'economia e delle finanze
           Tremonti


Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2002
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1 Lavoro, foglio n. 76