CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

COMUNICATO

Annuncio di quattro richieste di referendum popolare
(GU n.51 del 1-3-2002)

    Ai sensi degli articoli 4 e 6 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si  annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in
data  28 febbraio  2002  ha  raccolto  a  verbale  e  dato atto della
dichiarazione  resa  da  quattordici  cittadini  italiani, muniti dei
prescritti  certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente  quesito:  "Volete  voi,  al  fine  di  estendere  a tutti i
lavoratori  subordinati i diritti e le tutele previste dal titolo III
e dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, l'abrogazione:
      dell'art.  35,  legge  20 maggio  1970, n. 300, titolata "Norme
sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta'
sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento";
      dell'art.  18,  comma  primo,  legge  20 maggio  1970,  n. 300,
titolata   "Norme   sulla   tutela  della  liberta'  e  dignita'  dei
lavoratori,  della  liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei
luoghi  di  lavoro e norme sul collocamento", limitatamente alle sole
parole  "che  in  ciascuna  sede,  stabilimento,  filiale,  ufficio o
reparto  autonomo  nel  quale  ha avuto luogo il licenziamento occupa
alle  sue  dipendenze piu' di quindici prestatori di lavoro o piu' di
cinque  se  trattasi  di imprenditore agricolo", e all'intero periodo
successivo  che  recita  "Tali  disposizioni si applicano altresi' ai
datori  di  lavoro,  imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito
dello  stesso  comune  occupano  piu'  di quindici dipendenti ed alle
imprese  agricole  che nel medesimo ambito territoriale occupano piu'
di   cinque   dipendenti,   anche   se  ciascuna  unita'  produttiva,
singolarmente  considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso
al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle
sue dipendenze piu' di sessanta prestatori di lavoro";
      dell'art.  18,  comma  secondo,  legge  20 maggio 1970, n. 300,
titolata   "Norme   sulla   tutela  della  liberta'  e  dignita'  dei
lavoratori,  della  liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei
luoghi  di  lavoro e norme sul collocamento", che recita "Ai fini del
computo  del numero dei prestatori di lavoro di cui al primo comma si
tiene  conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione
e  lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato
parziale,  per  la  quota  di  orario  effettivamente svolto, tenendo
conto,  a  tale  proposito, che il computo delle unita' lavorative fa
riferimento  all'orario  previsto dalla contrattazione collettiva del
settore.  Non  si  computano  il  coniuge  ed i parenti del datore di
lavoro   entro   il  secondo  grado  in  linea  diretta  e  in  linea
collaterale";
      dell'art.  18,  comma  terzo,  legge  20 maggio  1970,  n. 300,
titolata   "Norme   sulla   tutela  della  liberta'  e  dignita'  dei
lavoratori,  della  liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei
luoghi  di  lavoro  e norme sul collocamento", che recita "Il computo
dei  limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme
o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie";
      dell'art.  2,  comma  primo,  legge  11 maggio  1990,  n.  108,
titolata  "Disciplina  dei  licenziamenti individuali", che recita "I
datori   di   lavoro   privati,   imprenditori  non  agricoli  e  non
imprenditori,  e  gli  enti  pubblici  di  cui all'art. 1 della legge
15 luglio  1966,  n.  604,  che  occupano alle loro dipendenze fino a
quindici  lavoratori  ed i datori di lavoro imprenditori agricoli che
occupano  alle loro dipendenze fino a cinque lavoratori computati con
il  criterio  di  cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
come  modificato  dall'art.  1  della  presente  legge, sono soggetti
all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 11 luglio 1966,
n.  604,  cosi'  come  modificata dalla presente legge. Sono altresi'
soggetti  all'applicazione  di  dette disposizioni i datori di lavoro
che  occupano fino a sessanta dipendenti, qualora non sia applicabile
il  disposto  dell'art.  18  della legge 20 maggio 1970, n. 300, come
modificato dall'art. 1 della presente legge";
      dell'art.  2,  comma  terzo,  legge  11 maggio  1990,  n.  108,
titolata  "Disciplina  dei  licenziamenti  individuali",  che  recita
"l'art.  8  della  legge  15 luglio  1966,  n. 604, e' sostituito dal
seguente:  quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del
licenziamento  per  giusta  causa o giustificato motivo, il datore di
lavoro  e'  tenuto  a  riassumere  il  prestatore  di lavoro entro il
termine   di  tre  giorni  o,  in  mancanza,  a  risarcire  il  danno
versandogli  un'indennita' di importo compreso tra un minimo di 2,5 e
un massimo di 6 mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto,
avuto  riguardo  al  numero  dei dipendenti occupati, alle dimensioni
dell'impresa, all'anzianita' di servizio del prestatore di lavoro, al
comportamento  e alle condizioni delle parti. La misura massima della
predetta  indennita'  puo' essere maggiorata fino a 10 mensilita' per
il prestatore di lavoro con anzianita' superiore ai dieci anni e fino
a  14 mensilita' per il prestatore di lavoro con anzianita' superiore
ai  20  anni,  se  dipendenti  da datore di lavoro che occupa piu' di
quindici prestatori di lavoro";
      dell'art.  4,  comma  primo,  legge  11 maggio  1990,  n.  108,
titolata "Disciplina dei licenziamenti individuali", limitatamente al
periodo  che  cosi'  recita  "La  disciplina di cui all'art. 18 della
legge  20 maggio  1970,  n.  300,  come  modificato dall'art. 1 della
presente  legge,  non  trova applicazione nei confronti dei datori di
lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attivita' di
natura  politica,  sindacale,  culturale,  di  istruzione  ovvero  di
religione o di culto."?
    Dichiarano  di eleggere domicilio presso lo studio dell'avv. Pier
Luigi Panici in via Otranto n. 18 - 00192 Roma.
    Ai sensi degli articoli 4 e 6 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si  annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in
data  28 febbraio  2002  ha  raccolto  a  verbale  e  dato atto della
dichiarazione  resa  da  quattordici  cittadini  italiani, muniti dei
prescritti  certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente  quesito:  "Volete  voi,  al fine della effettiva attuazione
della    direttiva   1999/70/CE   mirante   a   contrastare   l'abuso
dell'utilizzo  dei  contratti  a  termine  e  la  precarizzazione nei
rapporti   di   lavoro,  che  sia  abrogato  il  decreto  legislativo
6 settembre  2001,  n.  368,  titolato  "Attuazione  della  direttiva
1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
concluso  dall'UNICE,  dal  CEEP  e  dalla  CES"  (Gazzetta Ufficiale
9 ottobre 2001, n. 235)?
    Dichiarano  di eleggere domicilio presso lo studio dell'avv. Pier
Luigi Panici in via Otranto n. 18 - 00192 Roma.
    Ai sensi degli articoli 4 e 6 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si  annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in
data  28 febbraio  2002  ha  raccolto  a  verbale  e  dato atto della
dichiarazione  resa  da  quattordici  cittadini  italiani, muniti dei
prescritti  certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente  quesito:  "Volete  voi,  al  fine  di  estendere  a tutti i
lavoratori  subordinati i diritti e le tutele previste dal titolo III
della legge 20 maggio 1970, n. 300, l'abrogazione dell'art. 35, legge
20 maggio 1970, n. 300, titolata "Norme sulla tutela della liberta' e
dignita'  dei  lavoratori,  della liberta' sindacale e dell'attivita'
sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento."?.
    Dichiarano  di eleggere domicilio presso lo studio dell'avv. Pier
Luigi Panici in via Otranto n. 18 - 00192 Roma.
    Ai sensi degli articoli 4 e 6 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si  annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in
data  28 febbraio  2002  ha  raccolto  a  verbale  e  dato atto della
dichiarazione  resa  da  quattordici  cittadini  italiani, muniti dei
prescritti  certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente  quesito:  "Volete  voi,  al  fine  di  estendere  a tutti i
lavoratori  subordinati  i  diritti e le tutele previsti dall'art. 18
della legge 20 maggio 1970, n. 300, l'abrogazione:
      dell'art.  18,  comma  primo,  legge  20 maggio  1970,  n. 300,
titolata   "Norme   sulla   tutela  della  liberta'  e  dignita'  dei
lavoratori,  della  liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei
luoghi  di  lavoro e norme sul collocamento", limitatamente alle sole
parole  "che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio reparto
autonomo  nel  quale  ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue
dipendenze  piu' di quindici prestatori di lavoro o piu' di cinque se
trattasi  di  imprenditore agricolo", e all'intero periodo successivo
che  recita  "Tali  disposizioni  si  applicano altresi' ai datori di
lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso
comune  occupano piu' di quindici dipendenti ed alle imprese agricole
che   nel  medesimo  ambito  territoriale  occupano  piu'  di  cinque
dipendenti,   anche  se  ciascuna  unita'  produttiva,  singolarmente
considerata,  non  raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di
lavoro,   imprenditore  e  non  imprenditore,  che  occupa  alle  sue
dipendenze piu' di sessanta prestatori di lavoro";
      dell'art  18,  comma  secondo,  legge  20 maggio  1970, n. 300,
titolata   "Norme   sulla   tutela  della  liberta'  e  dignita'  dei
lavoratori,  della  liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei
luoghi  di  lavoro e norme sul collocamento", che recita "Ai fini del
computo  del numero dei prestatori di lavoro di cui al primo comma si
tiene  conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione
e  lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato
parziale,  per  la  quota  di  orario  effettivamente svolto, tenendo
conto,  a  tale  proposito, che il computo delle unita' lavorative fa
riferimento  all'orario  previsto dalla contrattazione collettiva del
settore.  Non  si  computano  il  coniuge  ed i parenti del datore di
lavoro   entro   il  secondo  grado  in  linea  diretta  e  in  linea
collaterale";
      dell'art.  18,  comma  terzo,  legge  20 maggio  1970,  n. 300,
titolata   "Norme   sulla   tutela  della  liberta'  e  dignita'  dei
lavoratori,  della  liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei
luoghi  di  lavoro  e norme sul collocamento", che recita "Il computo
dei  limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme
o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie";
      dell'art.  2,  comma  primo,  legge  11 maggio  1990,  n.  108,
titolata  "Disciplina  dei  licenziamenti individuali", che recita "I
datori   di   lavoro   privati,   imprenditori  non  agricoli  e  non
imprenditori,  e  gli  enti  pubblici  di  cui all'art. 1 della legge
15 luglio  1966,  n.  604,  che  occupano alle loro dipendenze fino a
quindici  lavoratori  ed i datori di lavoro imprenditori agricoli che
occupano  alle loro dipendenze fino a cinque lavoratori computati con
il  criterio  di  cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
come  modificato  dall'art.  1  della  presente  legge, sono soggetti
all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 11 luglio 1966,
n.  604,  cosi'  come  modificata dalla presente legge. Sono altresi'
soggetti  agricoli  che  occupano  alle loro dipendenze fino a cinque
lavoratori  computati  con il criterio di cui all'art. 18 della legge
20 maggio  1970,  n.  300, come modificato dall'art. 1 della presente
legge,  sono soggetti all'applicazione delle disposizioni di cui alla
legge  11 luglio  1966,  n. 604, cosi' come modificata dalla presente
legge.  Sono altresi' soggetti all'applicazione di dette disposizioni
i  datori  di lavoro che occupano fino a sessanta dipendenti, qualora
non  sia  applicabile  il disposto dell'art. 18 della legge 20 maggio
1970, n. 300, come modificato dall'art. 1 della presente legge.";
      dell'art.  2,  comma  terzo,  legge  11 maggio  1990,  n.  108,
titolata  "Disciplina  dei  licenziamenti  individuali",  che  recita
"l'art.  8  della  legge  15 luglio  1966,  n. 604, e' sostituito dal
seguente:  quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del
licenziamento  per  giusta  causa o giustificato motivo, il datore di
lavoro  e'  tenuto  a  riassumere  il  prestatore  di lavoro entro il
termine   di  tre  giorni  o,  in  mancanza,  a  risarcire  il  danno
versandogli  un'indennita' di importo compreso tra un minimo di 2,5 e
un massimo di 6 mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto,
avuto  riguardo  al  numero  dei dipendenti occupati, alle dimensioni
dell'impresa, all'anzianita' di servizio del prestatore di lavoro, al
comportamento  e alle condizioni delle parti. La misura massima della
predetta  indennita'  puo' essere maggiorata fino a 10 mensilita' per
il prestatore di lavoro con anzianita' superiore ai dieci anni e fino
a  14 mensilita' per il prestatore di lavoro con anzianita' superiore
ai  20  anni,  se  dipendenti  da datore di lavoro che occupa piu' di
quindici prestatori di lavoro";
      dell'art.  4,  comma  primo,  legge  11 maggio  1990,  n.  108,
titolata "Disciplina dei licenziamenti individuali", limitatamente al
periodo  che  cosi'  recita  "La  disciplina di cui all'art. 18 della
legge  20 maggio  1970,  n.  300,  come  modificato dall'art. 1 della
presente  legge,  non  trova applicazione nei confronti dei datori di
lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attivita' di
natura  politica,  sindacale,  culturale,  di  istruzione  ovvero  di
religione o di culto."?
    Dichiarano  di eleggere domicilio presso lo studio dell'avv. Pier
Luigi Panici in via Otranto n. 18 - 00192 Roma.