MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 febbraio 2002 

Aggiornamento  dei  coefficienti per la determinazione del valore dei
fabbricati  di  cui  all'art.  5, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre  1992,  n.  504,  agli  effetti  dell'imposta comunale sugli
immobili (ICI) dovuta per l'anno 2002.
(GU n.56 del 7-3-2002)

                               IL CAPO
              del Dipartimento per le politiche fiscali

  Visto l'art.  5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.  504,  concernente  i  criteri  di determinazione del valore, agli
effetti  dell'imposta  comunale  sugli immobili (ICI), dei fabbricati
classificabili  nel  gruppo  catastale  D,  non  iscritti in catasto,
interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;
  Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,   recanti   disposizioni   relative   all'individuazione   della
competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;
  Visto  l'art.   70, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.  165, in base al quale le disposizioni previgenti che conferiscono
agli  organi  di  Governo  l'adozione di atti di gestione e di atti o
provvedimenti  amministrativi  di  cui  all'art.   4,  comma 2, dello
stesso  decreto  legislativo,  si intendono nel senso che la relativa
competenza spetta ai dirigenti;
  Considerato  che  occorre  aggiornare  i  coefficienti indicati nel
citato  art.   5,  comma 3, ai fini dell'applicazione dell'ICI dovuta
per l'anno 2002;
  Tenuto conto dei dati risultanti all'ISTAT sull'andamento del costo
di costruzione di un capannone;
                              Decreta:
                               Art. 1.
           Aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati
                         a valore contabile
  1.  Agli  effetti  dell'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli
immobili  (ICI)  dovuta  per  l'anno  2002, per la determinazione del
valore  dei  fabbricati  di  cui  all'art.   5,  comma 3, del decreto
legislativo  30  dicembre 1992, n. 504, i coefficienti sono stabiliti
nelle seguenti misure:

    per l'anno 2002 = 1,02;
    per l'anno 2001 = 1,05;
    per l'anno 2000 = 1,08;
    per l'anno 1999 = 1,10;
    per l'anno 1998 = 1,12;
    per l'anno 1997 = 1,15;
    per l'anno 1996 = 1,18;
    per l'anno 1995 = 1,22;
    per l'anno 1994 = 1,26;
    per l'anno 1993 = 1,28;
    per l'anno 1992 = 1,29;
    per l'anno 1991 = 1,32;
    per l'anno 1990 = 1,38;
    per l'anno 1989 = 1,45;
    per l'anno 1988 = 1,51;
    per l'anno 1987 = 1,63;
    per l'anno 1986 = 1,76;
    per l'anno 1985 = 1,89;
    per l'anno 1984 = 2,01;
    per l'anno 1983 = 2,14;
    per l'anno 1982 e anni precedenti 2,26.

  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 27 febbraio 2002
                                       Il capo del dipartimento: Tino